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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16611/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 602-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 143, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.602/2019 Cron.

Rep.

Ud.20/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1067/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/06/2018 R.G.N. 2273/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indic ata , la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione di prime cure, harigettato la domanda dell’attuale ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di irripetibilità delle somme pretese dall’Inps a titolo d’indebito e la condanna dell’ente alla corresponsione delle somme già trattenute sui trattamenti pensionistici, IR e SR in godimento;

2. in particolare, riteneva la Corte di merito ripetibile l’indebito formatosi per avere l’ente previdenziale dato esecuzione al decisum della sentenza di primo grado, favorevole al pensionato, con conseguente riforma in appello e pretesa restitutoria dell’Inps per avere eseguito pagamento non dovuto;

3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a 4 motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS,con controricorso;

4. il P.G. n on ha rassegnato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA]

5. premesso che nel giudizio di legittimità è ininfluente la perdita di capacità della parte (v., fra tante, Cass. n. 3471 del 2016), con i motivi di ricorso si deduce nullità della sentenza, per avere omesso di accertare e dichiarare l’abbandono dell’indebito da parte dell’INPS e la cessazione della materia del contendere (primo motivo); violazione dell'art. 474 cod.proc.civ. e dei principi relativi alla riforma, in appello, della sentenzadi primo grado (secondo mezzo), reiterando la denunzia anche come omesso esame di un fatto decisivo (terzo mezzo); l’ultimo mezzo, con doglianza di violazione di legge, involge la regolazione delle spese, per avere disatteso la dichiarazione reddituale per beneficiare dell’esonero, già prodotta in primo grado;

6. il ricorso è da rigettare;

7. la Corte di merito ha riconosciuto il diritto dell’INPS di ripetere, tramite trattenuta sulla pensione in godimento, l’indebito pensionistico a carico dell’assicurato, titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, indebito formatosi a seguito dell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucera, n.1476 del 2013, con la quale l’ente veniva condannato al pagamento dell’integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità; l’ente, in ottemperanza al decisum , aveva riliquidato le due prestazi oni e, al contempo, gravato la sentenza con esito favorevole all’INPS;

8. l’INPS riportava le due prestazioni alla misura di legge ed avviava il recupero rateale dell’indebito scaturi t o dall’esecuzione della sentenza riformata , tramite trattenuta sulla pensione direversibilità;9. la pretesa dell’assicurato è, in sintesi, incentrata sul diverso operato dell’INPS che, a suo avviso, ben avrebbe potuto ricorrerealla trattenuta mensile sulla pensione in pagamento per recuperare l’indebito nonostante la decisione della Corte d’appello di riforma della decisione di primo grado non costituisca titolo esecutivo;

10. nessuno dei motivi svolti è fondato;

11. le doglianze svolte con il primo non sono suffragate, inammissibilmente, dall’allegazionedell’inesistenza del debito o dell’intervenuta cessazione della materia del contendere introdotte tempestivamente nel giudizio di merito, con allegazione dei relativi atti difensivi dai quali dovrebbe emergere, fra l’altro, l’avvenuto recup e ro d ell’indebito contestato;

12. l’inottemperanza al requisito dell’autosufficienza del ricorso comporta che acquiescenza e cessazione della materia del contenderesono rimaste solo evocate dal ricorrente, in questa sede di legittimità, e l’INPS, pertanto, all’esito favorevole del gravame, ha diritto al recupero dell’indebito;

13. il secondo mezzo è infondato per avere la Corte di merito fatto corretta applicazione della regola iurisrelativa alla riforma in appello della sentenza di primo grado e del diritto dell’appellante vittorioso a ripetere quanto pagato in esecuzione della decisione riformata e a vedere ripristinato il proprio patrimonio nella situazione precedente;14. in particolare, il creditore, se non ha proposto domanda di restituzionenel procedimento di appello , può o munirsi del titolo esecutivo ed ottenere l’ordine di pagamento nei confronti del debitore di tutta la somma in unica soluzione per poter poi procede ad esecuzione forzata in caso di mancatoadempimento, oppure, sussistendone le condizioni , può realizzare il proprio credito attraverso lacompensazione tra reciproci debiti e crediti liquidi ed esigibili;

15. si richiamano, al riguardo, i principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 21556 del 2017, ed altre coeve e successive conformi, in tema di proponibilità dell’azione restitutoria proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio d’impugnazione (in quel precedente, relativo al giudizio di cassazione,in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, in applicazione dei principi enunciati da Cass.,Sez.Un., 20 aprile 2016,n. 7950);

16. si rammenta che l'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dell'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata,comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente (v.Cass. n. 10863 del 2012);

17. i noltre, la predetta garanzia di ottenere, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, anche nelle forme del giudizio sommario, come nella specie, verrebbe all’evidenza frustrata accedendo alla tesi prospettata dalla parte ricorrente, e fondata sull’azionabilità delle domande restitutorie solo innanzi al giudice, del gravame, che ha pronunciato la sentenza cassata senza rinvio(Cass., n, 21556 del 2017 cit.);

18. in ogni caso, la trattenuta mensile a compensazione non ridonda in trattamento sfavorevole per il pensionato e, in ogni caso, in questa sede di legittimità, quantoal meccanismo della compensazione, è comunque rimasto del tutto incontesta t o l’andella pretesa;

19. il diverso profilo di censura illustrato con il ter z o mezzo sconta, invero, l’inadeguata deduzione del vizio motivazionale per omesso esame in luogo di un’omessa pronuncia, all‘evidenza mal devoluta a questa Corte di legittimità investita, secondo un inappropriato paradigma del motivodi censura, dell’omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dell’esecuzione avviata dall’Inps pur in assenza di un titolo esecutivo;

20. miglior sorte non segue l’ ultimo mezzo, che non si confronta con la sentenza impugnata che ha analiticamente indicato l’inadeguatezza della dichiarazione di esonero perché non conforme alla prescrizione normativa – perché in fotocopia, relativa solo all’anno 2004 e priva della data di formazione/sottoscrizione) – sicché per incrinare tale esito il ricorrente avrebbe dovuto allegarne la sintesi ed indicare ove allegata, nel grado di merito, la richiamata dichiarazione reddituale per suffragare la censura e consentire, alla Corte di legittimità, il riscontro ex actis;

21. in definitiva, il ricorso è rigettato;

22. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, non risultando allegata la dichiarazione reddituale per fruire dell’esonero; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 602-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 143, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.602/2019 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1067/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/06/2018 R.G.N. 2273/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indic ata , la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione di prime cure, harigettato la domanda dell’attuale ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di irripetibilità delle somme pretese dall’Inps a titolo d’indebito e la condanna dell’ente alla corresponsione delle somme già trattenute sui trattamenti pensionistici, IR e SR in godimento; 2. in particolare, riteneva la Corte di merito ripetibile l’indebito formatosi per avere l’ente previdenziale dato esecuzione al decisum della sentenza di primo grado, favorevole al pensionato, con conseguente riforma in appello e pretesa restitutoria dell’Inps per avere eseguito pagamento non dovuto; 3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a 4 motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS,con controricorso; 4. il P.G. n on ha rassegnato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] 5. premesso che nel giudizio di legittimità è ininfluente la perdita di capacità della parte (v., fra tante, Cass. n. 3471 del 2016), con i motivi di ricorso si deduce nullità della sentenza, per avere omesso di accertare e dichiarare l’abbandono dell’indebito da parte dell’INPS e la cessazione della materia del contendere (primo motivo); violazione dell'art. 474 cod.proc.civ. e dei principi relativi alla riforma, in appello, della sentenzadi primo grado (secondo mezzo), reiterando la denunzia anche come omesso esame di un fatto decisivo (terzo mezzo); l’ultimo mezzo, con doglianza di violazione di legge, involge la regolazione delle spese, per avere disatteso la dichiarazione reddituale per beneficiare dell’esonero, già prodotta in primo grado; 6. il ricorso è da rigettare; 7. la Corte di merito ha riconosciuto il diritto dell’INPS di ripetere, tramite trattenuta sulla pensione in godimento, l’indebito pensionistico a carico dell’assicurato, titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, indebito formatosi a seguito dell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucera, n.1476 del 2013, con la quale l’ente veniva condannato al pagamento dell’integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità; l’ente, in ottemperanza al decisum , aveva riliquidato le due prestazi oni e, al contempo, gravato la sentenza con esito favorevole all’INPS; 8. l’INPS riportava le due prestazioni alla misura di legge ed avviava il recupero rateale dell’indebito scaturi t o dall’esecuzione della sentenza riformata , tramite trattenuta sulla pensione direversibilità;9. la pretesa dell’assicurato è, in sintesi, incentrata sul diverso operato dell’INPS che, a suo avviso, ben avrebbe potuto ricorrerealla trattenuta mensile sulla pensione in pagamento per recuperare l’indebito nonostante la decisione della Corte d’appello di riforma della decisione di primo grado non costituisca titolo esecutivo; 10. nessuno dei motivi svolti è fondato; 11. le doglianze svolte con il primo non sono suffragate, inammissibilmente, dall’allegazionedell’inesistenza del debito o dell’intervenuta cessazione della materia del contendere introdotte tempestivamente nel giudizio di merito, con allegazione dei relativi atti difensivi dai quali dovrebbe emergere, fra l’altro, l’avvenuto recup e ro d ell’indebito contestato; 12. l’inottemperanza al requisito dell’autosufficienza del ricorso comporta che acquiescenza e cessazione della materia del contenderesono rimaste solo evocate dal ricorrente, in questa sede di legittimità, e l’INPS, pertanto, all’esito favorevole del gravame, ha diritto al recupero dell’indebito; 13. il secondo mezzo è infondato per avere la Corte di merito fatto corretta applicazione della regola iurisrelativa alla riforma in appello della sentenza di primo grado e del diritto dell’appellante vittorioso a ripetere quanto pagato in esecuzione della decisione riformata e a vedere ripristinato il proprio patrimonio nella situazione precedente;14. in particolare, il creditore, se non ha proposto domanda di restituzionenel procedimento di appello , può o munirsi del titolo esecutivo ed ottenere l’ordine di pagamento nei confronti del debitore di tutta la somma in unica soluzione per poter poi procede ad esecuzione forzata in caso di mancatoadempimento, oppure, sussistendone le condizioni , può realizzare il proprio credito attraverso lacompensazione tra reciproci debiti e crediti liquidi ed esigibili; 15. si richiamano, al riguardo, i principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 21556 del 2017, ed altre coeve e successive conformi, in tema di proponibilità dell’azione restitutoria proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio d’impugnazione (in quel precedente, relativo al giudizio di cassazione,in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, in applicazione dei principi enunciati da Cass.,Sez.Un., 20 aprile 2016,n. 7950); 16. si rammenta che l'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dell'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata,comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente (v.Cass. n. 10863 del 2012); 17. i noltre, la predetta garanzia di ottenere, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, anche nelle forme del giudizio sommario, come nella specie, verrebbe all’evidenza frustrata accedendo alla tesi prospettata dalla parte ricorrente, e fondata sull’azionabilità delle domande restitutorie solo innanzi al giudice, del gravame, che ha pronunciato la sentenza cassata senza rinvio(Cass., n, 21556 del 2017 cit.); 18. in ogni caso, la trattenuta mensile a compensazione non ridonda in trattamento sfavorevole per il pensionato e, in ogni caso, in questa sede di legittimità, quantoal meccanismo della compensazione, è comunque rimasto del tutto incontesta t o l’andella pretesa; 19. il diverso profilo di censura illustrato con il ter z o mezzo sconta, invero, l’inadeguata deduzione del vizio motivazionale per omesso esame in luogo di un’omessa pronuncia, all‘evidenza mal devoluta a questa Corte di legittimità investita, secondo un inappropriato paradigma del motivodi censura, dell’omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dell’esecuzione avviata dall’Inps pur in assenza di un titolo esecutivo; 20. miglior sorte non segue l’ ultimo mezzo, che non si confronta con la sentenza impugnata che ha analiticamente indicato l’inadeguatezza della dichiarazione di esonero perché non conforme alla prescrizione normativa – perché in fotocopia, relativa solo all’anno 2004 e priva della data di formazione/sottoscrizione) – sicché per incrinare tale esito il ricorrente avrebbe dovuto allegarne la sintesi ed indicare ove allegata, nel grado di merito, la richiamata dichiarazione reddituale per suffragare la censura e consentire, alla Corte di legittimità, il riscontro ex actis; 21. in definitiva, il ricorso è rigettato; 22. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, non risultando allegata la dichiarazione reddituale per fruire dell’esonero; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
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