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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18419/2026

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del suo legalerappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t.,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 5660/21, depositata il 10 dicembre 2021, dellaCommissione tributaria regionale del Lazio;Numero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026,dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso chiedendo chela Corte, accolga il primo motivo del ricorso, con assorbimento deglialtri e dichiari inammissibile l’appello.1. – Con sentenza n. 5660/21, depositata il 10 dicembre 2021, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA], così integralmente riformando la pronuncia di primecure che aveva accolto l’impugnazione di tre avvisi di accertamentoemessi da [OSCURATO:PERSONA] per il recupero a tassazione dell’IMU dovutadalla contribuente in relazione agli anni dal 2013, 2014 e 2015.1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato che:- l’oggetto dell’imposizione si identificava col possesso di immobili«adibiti ad attività ricettiva ed a casa di ferie, aperte tutto l’anno erivolte ad un pubblico indifferenziato»;- detti immobili risultavano «presenti su un sito web(www.casamissionariepallottine.it) che si rivolge ad ospiti singoli ed agruppi di adulti senza alcuna preclusione verso il pubblico esterno allacongregazione, dispone di 42 camere suddivise in singole e doppie epratica prezzi in linea con quelli di mercato, praticati dagli operatorituristici»;- la Congregazione, relativamente ai periodi di imposta incontestazione, aveva «dichiarato redditi sempre superiori a 500.000,00euro» e, con precedenti pronunce della Commissione tributariaNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026regionale del Lazio, erano stati disattesi i ricorsi proposti dallacontribuente per precedenti periodi di imposta (2007, 2008 e 2009);2. – [OSCURATO:PERSONA] di Procura Generale della Congregazione delle Suoredell’[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sullabase di cinque motivi, ed ha depositato memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanzainterlocutoria n. 12908/2025, del 14 maggio 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi.1.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 22 e 16 bis, assumendo che ilgiudice del gravame aveva omesso di rilevare l’inammissibilità delgravame proposto da controparte siccome non depositata, agli atti, laprova della sua notifica.Si soggiunge, quindi, che – così come emerge dal depositotelematico dell’atto di appello – detto deposito risultava «privo diallegazione al suo interno delle ricevute di spedizione e di consegna,che non risultano neppure depositate quale file autonomo».1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, conriferimento alle «dichiarazioni rilasciate dai genitori dei piccoli degentidel [OSCURATO:PERSONA] (rimaste incontestate) ospitati a titolo gratuito» ed ai«certificati delle religiose appartenenti all’Ente, che avevano dimoratonel complesso immobiliare nei periodi di permanenza a Roma, a titoloassolutamente gratuito»; dati probatori, questi, dai quali il giudice delgravame avrebbe dovuto desumere che «in maniera del tutto gratuitaera stata fornita ospitalità negli immobili di proprietà dell’Ente, ancheNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026a favore delle Religiose in esso dimoranti», quale «circostanzaassolutamente sufficiente a dar prova dell’assenza dei requisiti dellacommercialità.», e atteso (anche) che, sul punto, non si rinvenivaalcuna contraria indicazione nella motivazione degli impugnati attiimpositivi.1.3 – Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 7, comma 1, lett. i), al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39,conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,art. 73, comma 1, lett. c), all’art. 2909 cod. civ., ed all’art. 116 cod.proc. civ., deducendo, in sintesi, la ricorrente che:- la conclusione cui era pervenuta la gravata sentenza avevaillegittimamente escluso, dal novero delle attività esenti, quellericettive che, pertanto, non potevano contrapporsi ex se alle attività ditipo istituzionale;- dette attività ricettive – come comprovato dai dati probatori inprecedenza esposti (in relazione al secondo motivo di ricorso) – eranostate svolte (a titolo gratuito e) con modalità non commerciali, così checostituiva travisamento della prova il rilievo svolto dal giudice delgravame con riferimento ad una offerta ricettiva indirizzata «ad unpubblico indiscriminato e dietro pagamento di corrispettivi in linea congli altri operatori del mercato»;- lo stesso dato probatorio offerto da controparte, quanto ai pretesicorrispettivi percepiti, non poteva temporalmente riferirsi ai periodi diimposta in contestazione atteso che «lo screenshot prodotto riporta il… riferimento temporale» del «05/03/2020»;- nessun reddito era «stato ritratto dagli immobili di che trattasi edi 500.000,00 euro di cui parlano i secondi Giudici sono esclusivamentei volumi d’affari, pari ai costi sostenuti, per tutte le attività in sedeNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026nazionale svolte dalle Missionarie, per come chiaramente emerge dalladisamina dei dati prodotti da controparte»;- né migliori dati di valutazione probatoria il giudice del gravameavrebbe potuto trarre da proprie precedenti pronunce che, per unverso, non erano passate in giudicato e che, per il restante, afferivanoad elementi di fattispecie (quella di favore) di natura nontendenzialmente permanente siccome suscettibili di variare dall’unoall’altro periodo di imposta.1.4 – Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, che ilgiudice del gravame – nel rilevare che l’attività ricettiva era stata svoltain maniera non dissimile dagli altri operatori del settore, e con redditisuperiori ad € 500.000,00 annui – aveva pronunciato in terminiapodittici, senza dar conto «dei percorsi logico-giuridici seguiti»oltreché delle ragioni da essa esponente addotte a contestazione didetti dati probatori, in specie della circostanza che detti ricavi dovevano(diversamente) imputarsi a «volumi di affari riferite a tutte le attivitàsvolte in ambito missionario, per altro pari ai costi sostenuti per lequalsivoglia fine di lucro, per come previsto nello statuto dell’EnteReligioso.»; così come, del resto, rimaneva oggetto di travisamento il(supposto) «utilizzo promiscuo del bene».1.5 – Il quinto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenzaper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver omesso dipronunciare il giudice del gravame sull’eccezione svolta dalla ricorrentein ordine alla richiesta disapplicazione delle sanzioni.2. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento deiresidui motivi di ricorso – è fondato, e va accolto.Numero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/20263. - Come rilevato dalla citata ordinanza interlocutoria, viene inconsiderazione un ricorso in appello proposto nella vigenza delprocesso tributario telematico [divenuto di applicazione esclusiva – conriferimento «ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, conricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019» - ai sensi del d.l. 23ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, art. 16,comma 1, lett. a), nn. 4 e 5, e comma 5]; e dall’esame del fascicolotelematico risulta che:- Roma capitale depositava in data 19 marzo 2020 il ricorso inappello, - ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado di CtpRoma, n. 12039 del 24 settembre 2019, - senza le ricevutedell’avvenuta notifica a mezzo PEC;- il difensore della contribuente depositava al SIGIT, il 30 settembre2020, istanza per la consultazione temporanea del fascicolo telematicoassumendo che «In data 11/03/2020 mi è stato notificato appello dellaSentenza richiamata da parte del [OSCURATO:PERSONA] in persona delDirettore della [OSCURATO:PERSONA] dei Procedimenti connessi alleEntrate [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]» (dall’esame di detta istanzaemerge, pertanto, che la costituzione telematica era avvenuta nei 30gg. successivi all’eseguita dalla notifica);- il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risultava, in effetti, proposto «inpersona del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] dei Procedimenticonnessi alle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]»;- nell’atto di controdeduzioni, l’odierna controricorrente assumevache l’atto d’appello era stato notificato al difensore.3.1 – Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone nei seguentitermini:- «Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7,comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e iprovvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche,Numero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economiae delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti ditributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo,ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimentomotivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelletelematiche» [art. 16-bis, comma 3, introdotto dal d.l. 23 ottobre2018, n. 119, art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, conv. in l. 17 dicembre2018, n. 136];- «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, apena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustiziatributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta,in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originaledel ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice diprocedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito perposta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale.

All'atto della costituzionein giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo,contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce,dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore dellacontroversia e della data di notificazione del ricorso.L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato egrado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a normadell'articolo seguente.» (art. 22, commi 1 e 2);- «Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20,commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato algiudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22,commi 1, 2 e 3.» ( art. 53, comma 2).3.2 – La regula iuris relativa all’adempimento prescritto ai finidell’ammissibilità del ricorso (deposito degli atti di notifica) va, quindi,Numero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026adeguata, se la notifica è stata eseguita a mezzo PEC, alle disposizionidi cui al d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, alla cui stregua:- «Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguitemediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PECdi cui all'articolo 7» (art. 5, comma 1);- «Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonchè quellirelativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione,sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo5.

Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria delricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relativericevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.» (art.9, commi 1 e 2).E, a sua volta, il d.m. 4 agosto 2015 (recante «Specifiche tecnichepreviste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplinadell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario indecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111»), prevede (ratione temporis) che «Ai finidella costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato eidentificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, laricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procuraalle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributounificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei datirichiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo» (art. 7, comma 1).La disciplina del deposito degli atti di notifica dell’appello, comecondivisibilmente rileva il P.G., deve essere, poi, integrata dalledisposizioni di cui all’art. 16, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, che – nel contemplare «i casi incui debba essere fornita la prova della notificazione o dellacomunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e nonNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026sia possibile fornirla con modalità telematiche» - espressamente rinviaalle disposizioni di cui all’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. 21 gennaio1994, n. 53; disposizioni, queste, che, a loro volta, consentono aldifensore della parte di estrarre «copia su supporto analogico delmessaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e dellaricevuta di accettazione e di avvenuta consegna» e di attestarne «laconformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensidell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».3.3 – Secondo, dunque, l’ordinanza interlocutoria «risultando ladisposizione di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma1, funzionale alla verifica officiosa della condizione di ammissibilitàdell'appello (Cass., 11 giugno 2018, n. 15182), la quaestio iuris difondo, di rilevanza nomofilattica, impone la verifica del coordinamentodi detta regula iuris con la disciplina del processo tributario telematicoche – così come nella fattispecie, con riferimento alla istanza,depositata dal destinatario della notifica dell’appello, per laconsultazione temporanea del fascicolo telematico - può consentirel’emersione di circostanze idonee a far ritenere rispettato il termine (di30 gg.) prescritto per la costituzione in giudizio, pur in difetto dideposito delle ricevute di notifica eseguita a mezzo PEC.3.4 – Come, però, il P.G. ben osserva, nella fattispecie non v’èstato, in effetti, deposito degli atti di notifica dell’appello.E vanno condivise le conclusioni ove – dopo aver richiamatogiurisprudenza della Corte in tema di improcedibilità del ricorso percassazione (e una pronuncia della Corte EDU, Sezione Prima, Sentenzadel 23.5.2024, Patricolo e altri c.

Italia) – il P.G. rileva che «Anchenell’ipotesi in esame la sanzione della inammissibilità, unitamente allaspecifica previsione dell’irrilevanza della condotta della controparte,trova la sua ragione nella particolare lesività degli effetti delcomportamento omissivo, che ostacola la stessa sequenza di avvio delNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026processo (Cfr. Cass. civ. n° 17014/24) e non appare irragionevole osproporzionata, avuto riguardo appunto alla semplicitàdell’adempimento richiesto ed alla previsione, in caso di impossibilitàdi fornire la prova della notifica con modalità telematiche, diprovvedervi ai sensi dell’art. 9 commi 1 bis e 1 ter della legge 21gennaio 1994 n° 53 (Cfr. art. 16 comma 3 DL 119/18 sopra citato).3.5 - L’adempimento relativo al (tempestivo) deposito degli atti dinotifica dell’appello riveste, poi, specifica rilevanza sotto un dupliceprofilo in quanto viene in considerazione quale attività di parte che, perun verso, impedisce (nel rispetto del termine per impugnare) ilpassaggio in giudicato della pronuncia oggetto di impugnazione e che,per il restante, consente (questa volta nel rispetto del termineassegnato per la costituzione in giudizio, termine decorrente dalperfezionamento, per ricezione da parte del destinatario, della notificadell’atto) la stessa utile trattazione nel merito dell’impugnazione.E, come la Corte ha in più occasioni rilevato (secondo lo stessotenore testuale delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt.23 e 53, cit.), la rituale proposizione dell’appello è sottoposta a verificaofficiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento (Cass., 11giugno 2018, n. 15182).3.6 - In tema di deposito telematico degli atti processuali, la Corteha condivisibilmente rilevato che «ogni tentativo di deposito generauna PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenutaconsegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momentoin cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nellacasella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con larelativa busta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazionela tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PECdi esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml)la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente diNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026verificare che cosa e quando è stato depositato. (vedi Cass. Sez. 3,17/06/2025, n. 16211).»; ed ha rimarcato che «la rituale costituzionein giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezionedel ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trentagiorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributariaadita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso,unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata amezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimentoal riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso èinammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e gradodel processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto"(Cass. 9/08/2016, n. 16758; Conf.

Cass. n. 31879 del 2022).» (cosìCass., 11 dicembre 2025, n. 32316).Gli adempimenti cui la parte interessata è chiamata - anche in viasurrogatoria rispetto all’impossibilità di fornir prova con modalitàtelematiche della notificazione eseguita a mezzo di posta elettronicacertificata (art. 16, comma 3, cit.) - non appaiono, poi, irragionevoli osproporzionati se si considera, come anticipato, la duplice valenza deglistessi i cui effetti non possono essere sottratti al controllo officioso delgiudice in punto tanto di formazione di un giudicato interno quanto diproseguibilità del giudizio per consentirne l’esito in una pronuncia sulmerito della lite contestata.4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (e con conseguente formazione del giudicato sulla pronunciadi primo grado).Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazionein favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza di RomaCapitale.Numero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,dichiara inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA];- condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Casa diProcura Generale della Congregazione delle Suore dell’ApostolatoCattolico, delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in €8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Brasca;- condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Casa diProcura Generale della Congregazione delle Suore dell’ApostolatoCattolico, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.500,00per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessoridi legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocatoLeonardo Brasca.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del suo legalerappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t.,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 5660/21, depositata il 10 dicembre 2021, dellaCommissione tributaria regionale del Lazio;Numero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026,dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso chiedendo chela Corte, accolga il primo motivo del ricorso, con assorbimento deglialtri e dichiari inammissibile l’appello.1. – Con sentenza n. 5660/21, depositata il 10 dicembre 2021, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA], così integralmente riformando la pronuncia di primecure che aveva accolto l’impugnazione di tre avvisi di accertamentoemessi da [OSCURATO:PERSONA] per il recupero a tassazione dell’IMU dovutadalla contribuente in relazione agli anni dal 2013, 2014 e 2015.1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato che:- l’oggetto dell’imposizione si identificava col possesso di immobili«adibiti ad attività ricettiva ed a casa di ferie, aperte tutto l’anno erivolte ad un pubblico indifferenziato»;- detti immobili risultavano «presenti su un sito web(www.casamissionariepallottine.it) che si rivolge ad ospiti singoli ed agruppi di adulti senza alcuna preclusione verso il pubblico esterno allacongregazione, dispone di 42 camere suddivise in singole e doppie epratica prezzi in linea con quelli di mercato, praticati dagli operatorituristici»;- la Congregazione, relativamente ai periodi di imposta incontestazione, aveva «dichiarato redditi sempre superiori a 500.000,00euro» e, con precedenti pronunce della Commissione tributariaNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026regionale del Lazio, erano stati disattesi i ricorsi proposti dallacontribuente per precedenti periodi di imposta (2007, 2008 e 2009);2. – [OSCURATO:PERSONA] di Procura Generale della Congregazione delle Suoredell’[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sullabase di cinque motivi, ed ha depositato memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanzainterlocutoria n. 12908/2025, del 14 maggio 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi.1.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 22 e 16 bis, assumendo che ilgiudice del gravame aveva omesso di rilevare l’inammissibilità delgravame proposto da controparte siccome non depositata, agli atti, laprova della sua notifica.Si soggiunge, quindi, che – così come emerge dal depositotelematico dell’atto di appello – detto deposito risultava «privo diallegazione al suo interno delle ricevute di spedizione e di consegna,che non risultano neppure depositate quale file autonomo».1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, conriferimento alle «dichiarazioni rilasciate dai genitori dei piccoli degentidel [OSCURATO:PERSONA] (rimaste incontestate) ospitati a titolo gratuito» ed ai«certificati delle religiose appartenenti all’Ente, che avevano dimoratonel complesso immobiliare nei periodi di permanenza a Roma, a titoloassolutamente gratuito»; dati probatori, questi, dai quali il giudice delgravame avrebbe dovuto desumere che «in maniera del tutto gratuitaera stata fornita ospitalità negli immobili di proprietà dell’Ente, ancheNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026a favore delle Religiose in esso dimoranti», quale «circostanzaassolutamente sufficiente a dar prova dell’assenza dei requisiti dellacommercialità.», e atteso (anche) che, sul punto, non si rinvenivaalcuna contraria indicazione nella motivazione degli impugnati attiimpositivi.1.3 – Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 7, comma 1, lett. i), al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39,conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,art. 73, comma 1, lett. c), all’art. 2909 cod. civ., ed all’art. 116 cod.proc. civ., deducendo, in sintesi, la ricorrente che:- la conclusione cui era pervenuta la gravata sentenza avevaillegittimamente escluso, dal novero delle attività esenti, quellericettive che, pertanto, non potevano contrapporsi ex se alle attività ditipo istituzionale;- dette attività ricettive – come comprovato dai dati probatori inprecedenza esposti (in relazione al secondo motivo di ricorso) – eranostate svolte (a titolo gratuito e) con modalità non commerciali, così checostituiva travisamento della prova il rilievo svolto dal giudice delgravame con riferimento ad una offerta ricettiva indirizzata «ad unpubblico indiscriminato e dietro pagamento di corrispettivi in linea congli altri operatori del mercato»;- lo stesso dato probatorio offerto da controparte, quanto ai pretesicorrispettivi percepiti, non poteva temporalmente riferirsi ai periodi diimposta in contestazione atteso che «lo screenshot prodotto riporta il… riferimento temporale» del «05/03/2020»;- nessun reddito era «stato ritratto dagli immobili di che trattasi edi 500.000,00 euro di cui parlano i secondi Giudici sono esclusivamentei volumi d’affari, pari ai costi sostenuti, per tutte le attività in sedeNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026nazionale svolte dalle Missionarie, per come chiaramente emerge dalladisamina dei dati prodotti da controparte»;- né migliori dati di valutazione probatoria il giudice del gravameavrebbe potuto trarre da proprie precedenti pronunce che, per unverso, non erano passate in giudicato e che, per il restante, afferivanoad elementi di fattispecie (quella di favore) di natura nontendenzialmente permanente siccome suscettibili di variare dall’unoall’altro periodo di imposta.1.4 – Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, che ilgiudice del gravame – nel rilevare che l’attività ricettiva era stata svoltain maniera non dissimile dagli altri operatori del settore, e con redditisuperiori ad € 500.000,00 annui – aveva pronunciato in terminiapodittici, senza dar conto «dei percorsi logico-giuridici seguiti»oltreché delle ragioni da essa esponente addotte a contestazione didetti dati probatori, in specie della circostanza che detti ricavi dovevano(diversamente) imputarsi a «volumi di affari riferite a tutte le attivitàsvolte in ambito missionario, per altro pari ai costi sostenuti per lequalsivoglia fine di lucro, per come previsto nello statuto dell’EnteReligioso.»; così come, del resto, rimaneva oggetto di travisamento il(supposto) «utilizzo promiscuo del bene».1.5 – Il quinto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenzaper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver omesso dipronunciare il giudice del gravame sull’eccezione svolta dalla ricorrentein ordine alla richiesta disapplicazione delle sanzioni.2. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento deiresidui motivi di ricorso – è fondato, e va accolto.Numero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/20263. - Come rilevato dalla citata ordinanza interlocutoria, viene inconsiderazione un ricorso in appello proposto nella vigenza delprocesso tributario telematico [divenuto di applicazione esclusiva – conriferimento «ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, conricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019» - ai sensi del d.l. 23ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, art. 16,comma 1, lett. a), nn. 4 e 5, e comma 5]; e dall’esame del fascicolotelematico risulta che:- Roma capitale depositava in data 19 marzo 2020 il ricorso inappello, - ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado di CtpRoma, n. 12039 del 24 settembre 2019, - senza le ricevutedell’avvenuta notifica a mezzo PEC;- il difensore della contribuente depositava al SIGIT, il 30 settembre2020, istanza per la consultazione temporanea del fascicolo telematicoassumendo che «In data 11/03/2020 mi è stato notificato appello dellaSentenza richiamata da parte del [OSCURATO:PERSONA] in persona delDirettore della [OSCURATO:PERSONA] dei Procedimenti connessi alleEntrate [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]» (dall’esame di detta istanzaemerge, pertanto, che la costituzione telematica era avvenuta nei 30gg. successivi all’eseguita dalla notifica);- il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risultava, in effetti, proposto «inpersona del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] dei Procedimenticonnessi alle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]»;- nell’atto di controdeduzioni, l’odierna controricorrente assumevache l’atto d’appello era stato notificato al difensore.3.1 – Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone nei seguentitermini:- «Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7,comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e iprovvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche,Numero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economiae delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti ditributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo,ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimentomotivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelletelematiche» [art. 16-bis, comma 3, introdotto dal d.l. 23 ottobre2018, n. 119, art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, conv. in l. 17 dicembre2018, n. 136];- «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, apena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustiziatributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta,in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originaledel ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice diprocedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito perposta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzionein giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo,contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce,dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore dellacontroversia e della data di notificazione del ricorso.L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato egrado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a normadell'articolo seguente.» (art. 22, commi 1 e 2);- «Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20,commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato algiudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22,commi 1, 2 e 3.» ( art. 53, comma 2).3.2 – La regula iuris relativa all’adempimento prescritto ai finidell’ammissibilità del ricorso (deposito degli atti di notifica) va, quindi,Numero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026adeguata, se la notifica è stata eseguita a mezzo PEC, alle disposizionidi cui al d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, alla cui stregua:- «Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguitemediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PECdi cui all'articolo 7» (art. 5, comma 1);- «Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonchè quellirelativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione,sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo5. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria delricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relativericevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.» (art.9, commi 1 e 2).E, a sua volta, il d.m. 4 agosto 2015 (recante «Specifiche tecnichepreviste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplinadell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario indecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111»), prevede (ratione temporis) che «Ai finidella costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato eidentificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, laricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procuraalle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributounificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei datirichiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo» (art. 7, comma 1).La disciplina del deposito degli atti di notifica dell’appello, comecondivisibilmente rileva il P.G., deve essere, poi, integrata dalledisposizioni di cui all’art. 16, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, che – nel contemplare «i casi incui debba essere fornita la prova della notificazione o dellacomunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e nonNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026sia possibile fornirla con modalità telematiche» - espressamente rinviaalle disposizioni di cui all’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. 21 gennaio1994, n. 53; disposizioni, queste, che, a loro volta, consentono aldifensore della parte di estrarre «copia su supporto analogico delmessaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e dellaricevuta di accettazione e di avvenuta consegna» e di attestarne «laconformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensidell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».3.3 – Secondo, dunque, l’ordinanza interlocutoria «risultando ladisposizione di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma1, funzionale alla verifica officiosa della condizione di ammissibilitàdell'appello (Cass., 11 giugno 2018, n. 15182), la quaestio iuris difondo, di rilevanza nomofilattica, impone la verifica del coordinamentodi detta regula iuris con la disciplina del processo tributario telematicoche – così come nella fattispecie, con riferimento alla istanza,depositata dal destinatario della notifica dell’appello, per laconsultazione temporanea del fascicolo telematico - può consentirel’emersione di circostanze idonee a far ritenere rispettato il termine (di30 gg.) prescritto per la costituzione in giudizio, pur in difetto dideposito delle ricevute di notifica eseguita a mezzo PEC.3.4 – Come, però, il P.G. ben osserva, nella fattispecie non v’èstato, in effetti, deposito degli atti di notifica dell’appello.E vanno condivise le conclusioni ove – dopo aver richiamatogiurisprudenza della Corte in tema di improcedibilità del ricorso percassazione (e una pronuncia della Corte EDU, Sezione Prima, Sentenzadel 23.5.2024, Patricolo e altri c. Italia) – il P.G. rileva che «Anchenell’ipotesi in esame la sanzione della inammissibilità, unitamente allaspecifica previsione dell’irrilevanza della condotta della controparte,trova la sua ragione nella particolare lesività degli effetti delcomportamento omissivo, che ostacola la stessa sequenza di avvio delNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026processo (Cfr. Cass. civ. n° 17014/24) e non appare irragionevole osproporzionata, avuto riguardo appunto alla semplicitàdell’adempimento richiesto ed alla previsione, in caso di impossibilitàdi fornire la prova della notifica con modalità telematiche, diprovvedervi ai sensi dell’art. 9 commi 1 bis e 1 ter della legge 21gennaio 1994 n° 53 (Cfr. art. 16 comma 3 DL 119/18 sopra citato).3.5 - L’adempimento relativo al (tempestivo) deposito degli atti dinotifica dell’appello riveste, poi, specifica rilevanza sotto un dupliceprofilo in quanto viene in considerazione quale attività di parte che, perun verso, impedisce (nel rispetto del termine per impugnare) ilpassaggio in giudicato della pronuncia oggetto di impugnazione e che,per il restante, consente (questa volta nel rispetto del termineassegnato per la costituzione in giudizio, termine decorrente dalperfezionamento, per ricezione da parte del destinatario, della notificadell’atto) la stessa utile trattazione nel merito dell’impugnazione.E, come la Corte ha in più occasioni rilevato (secondo lo stessotenore testuale delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt.23 e 53, cit.), la rituale proposizione dell’appello è sottoposta a verificaofficiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento (Cass., 11giugno 2018, n. 15182).3.6 - In tema di deposito telematico degli atti processuali, la Corteha condivisibilmente rilevato che «ogni tentativo di deposito generauna PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenutaconsegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momentoin cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nellacasella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con larelativa busta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazionela tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PECdi esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml)la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente diNumero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026verificare che cosa e quando è stato depositato. (vedi Cass. Sez. 3,17/06/2025, n. 16211).»; ed ha rimarcato che «la rituale costituzionein giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezionedel ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trentagiorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributariaadita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso,unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata amezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimentoal riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso èinammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e gradodel processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto"(Cass. 9/08/2016, n. 16758; Conf. Cass. n. 31879 del 2022).» (cosìCass., 11 dicembre 2025, n. 32316).Gli adempimenti cui la parte interessata è chiamata - anche in viasurrogatoria rispetto all’impossibilità di fornir prova con modalitàtelematiche della notificazione eseguita a mezzo di posta elettronicacertificata (art. 16, comma 3, cit.) - non appaiono, poi, irragionevoli osproporzionati se si considera, come anticipato, la duplice valenza deglistessi i cui effetti non possono essere sottratti al controllo officioso delgiudice in punto tanto di formazione di un giudicato interno quanto diproseguibilità del giudizio per consentirne l’esito in una pronuncia sulmerito della lite contestata.4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (e con conseguente formazione del giudicato sulla pronunciadi primo grado).Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazionein favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza di RomaCapitale.Numero registro generale 15694/2022Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 18419/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,dichiara inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA];- condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Casa diProcura Generale della Congregazione delle Suore dell’ApostolatoCattolico, delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in €8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Brasca;- condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Casa diProcura Generale della Congregazione delle Suore dell’ApostolatoCattolico, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.500,00per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessoridi legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocatoLeonardo Brasca.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris