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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20890/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];da deciso Visti gli arti e la se.nteriz_a imougnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] 'Vincenzo, ritenuto resporii:.,ani:o dei reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannato, con la r.icluzione_ per il rito, alla pena di mesi 8 di reclusione ed cure, 800 di rnuita.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 132, 133, 163 e 164 cod. pen.

Considerato che i motC cn nanifestamente infondati, in quanto generici„ pri o confronto cori ;a dee_ii. ii-il„icegriata, non scanditi da necessaria critica ae argornentazioni poste a •runcarnento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

Ritenuto che i pirofili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito, nella individuazione della pena base e pari ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed Curo 1800,00 mufta ev:denza a necativa personalità dell'imputato, pravato da ue precedente soci -l:leo e l'entità del fatto, di non minima offensività, atteso il possesso di sostanze stupefacenti di diversa natura; considerato eiee, nel giecieio c cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siai frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/9017 04/02/2014, Ferrarlo, Rv, 959142).

Ritenuto. quanto .zancessione delia sospensione condizionale della pena, che ia doglianza cmanifestamente infondata: la Corte di appello ha evidenzle-itci ii dato negativa caricrEitato dalla vita anteatta dell'imputato, condannato per un fatto analogo, esprimendo una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati.

Si tratta di motivazione esente da palese illogicità e conlrorme ai dettato normativa (art.164„ primo comma, cod. ben.) per cui giedice deve coiiiicc-,deire o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminaie che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta sulla base dei parameti- i di cui all'art. 133 cod. pen., qui congruamente vaiutati, ritenga che il coipeve.-)le si asterrà dai commettere ulteriori reati.

Ritenuto, pertanto, che i ricorso deve essere dichiarato inammissioile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delie spese processuali e delia somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inamn-iissibile il ricci-su e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della scmma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i! 12 maggio 2325Co:-:.sg:ere estencore li Presidente aharosaha [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] tte DEPOr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];da deciso Visti gli arti e la se.nteriz_a imougnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] 'Vincenzo, ritenuto resporii:.,ani:o dei reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannato, con la r.icluzione_ per il rito, alla pena di mesi 8 di reclusione ed cure, 800 di rnuita. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 132, 133, 163 e 164 cod. pen. Considerato che i motC cn nanifestamente infondati, in quanto generici„ pri o confronto cori ;a dee_ii. ii-il„icegriata, non scanditi da necessaria critica ae argornentazioni poste a •runcarnento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che i pirofili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito, nella individuazione della pena base e pari ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed Curo 1800,00 mufta ev:denza a necativa personalità dell'imputato, pravato da ue precedente soci -l:leo e l'entità del fatto, di non minima offensività, atteso il possesso di sostanze stupefacenti di diversa natura; considerato eiee, nel giecieio c cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siai frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/9017 04/02/2014, Ferrarlo, Rv, 959142). Ritenuto. quanto .zancessione delia sospensione condizionale della pena, che ia doglianza cmanifestamente infondata: la Corte di appello ha evidenzle-itci ii dato negativa caricrEitato dalla vita anteatta dell'imputato, condannato per un fatto analogo, esprimendo una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati. Si tratta di motivazione esente da palese illogicità e conlrorme ai dettato normativa (art.164„ primo comma, cod. ben.) per cui giedice deve coiiiicc-,deire o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminaie che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta sulla base dei parameti- i di cui all'art. 133 cod. pen., qui congruamente vaiutati, ritenga che il coipeve.-)le si asterrà dai commettere ulteriori reati. Ritenuto, pertanto, che i ricorso deve essere dichiarato inammissioile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delie spese processuali e delia somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inamn-iissibile il ricci-su e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della scmma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 12 maggio 2325Co:-:.sg:ere estencore li Presidente aharosaha [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] tte DEPOr
Sentenza Cassazione n. 20890/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris