CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; „ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 maggio 2021, confermava la dichiarazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati di usura ed estorsione riducendo per tutti gli imputati la pena ritenuta di giustizia in primo grado. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, osservando che nell'atto di appello era stata proposta una versione alternativa, basata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva escluso affatto di conoscere le persone offese (in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né di avere intrattenuto con gli stessi rapporti economici, ma ne aveva negato fortemente la natura usuraria; sul punto, i giudici avrebbero adottato un provvedimento inappagante sotto il profilo logico-giuridico e del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione. 1.1.1 In particolare, per quanto riguardava la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le persone offese, piuttosto che indicare chiari e specifici episodi di violenza e minaccia riconducibili all'imputato, avevano concentrato i loro sforzi nel sottolineare l'elevato spessore criminale del ricorrente, ed era risultata disattesa la circostanza che anche loro erano pregiudicati ed avevano un rapporto di antica amicizia con il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di battezzare il figlio in qualità di padrino ed aveva dichiarato che l'atto intimidatorio del 2005 ai suoi danni sarebbe stata opera del ricorrente, malgrado da una nota redatta dai Carabinieri di Mugnano di Napoli risultasse invece che l'attentato era da collegarsi ad una truffa che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato nei confronti di un esponente della criminalità di Villaricca; dagli atti del processo emergeva soltanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA] e che questi si era spesso sottratto alle richieste di restituzione, per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di reperire informazioni dai familiari di [OSCURATO:PERSONA] quando questi si era reso irreperibile; in sostanza, nessun rapporto usurario, nessuna richiesta estorsiva sarebbero stati configurabili. Sulla vicenda di [OSCURATO:PERSONA], il difensore rileva che quanto agli ipotetici prestiti in suo favore, secondo quanto dallo stesso riferito, sarebbe stato coinvolto anche il cugino di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: appariva quindi un fuor d'opera che Milo fosse stato indicato da Romano come vittima di usura da parte di [OSCURATO:PERSONA] e che fosse stato mandato proprio da [OSCURATO:PERSONA] a richiedere la stessa somma di denaro a Romano. Premesse la genericità e l'assenza di riscontri sulle dichiarazioni di Romano, il difensore osserva che dal compendio probatorio in atti emergeva che Romano non aveva mai restituito a [OSCURATO:PERSONA] i soldi, per cui l'estorsione non poteva comunque dirsi consumata. Relativamente alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA], il difensore lamenta che nessuna considerazione era stata rivolta alle osservazioni difensive volte a dimostrare l'inverosimiglianza del racconto della persona offesa: in particolare contrastavano con le dichiarazioni della persona offesa la denuncia per calunnia sporta da [OSCURATO:PERSONA] e la frase minacciosa che sarebbe stata profferita ("li vedi i cani"). Quanto alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA], il difensore rileva che la motivazione dei giudici di merito era assolutamente carente: la vicenda era stata ricostruita utilizzando le dichiarazioni di Perini non sottoscritte, rese alla polizia giudiziaria, nonché attraverso poche conversazioni telefoniche da cui sarebbe emerso il ruolo di emissario di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, per il quale il Tribunale del Riesame aveva annullato il provvedimento custodiale; da una attenta lettura degli atti non era dato comprendere né la natura del rapporto debitorio intercorrente tra l'imputato e Perini, né l'effettivo tasso usurario che sarebbe stato praticato. 1.1.2 Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], condannata per la vicenda di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuta essersi sostituita al compagno nella gestione del prestito usurario, il difensore eccepisce che non era dato capire come i giudici avessero ricavalto in capo alla ric:orrente l'importante "compito assunto nell'ambito dell'attività criminale posta in essere dal clan camorristico", visto che l'attività sarebbe stata finalizzata al solo arricchimento personale; la circostanza che la Pellegrini avrebbe ricevuto somme da Romano quando il compagno era in carcere, non la rendeva responsabile del reato di usura, anche perché non vi era alcun riscontro al riguardo ma, anzi, ve ne erano di contrari; era poi illogico che, quando Romano aveva manifestato la sua difficoltà per fronteggiare i pagamenti, la Pellegrini gli avrebbe accordato un nuovo prestito per 100.000,00 euro. 1.1.3 Per quanto riguardava la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il difensore eccepisce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe scarna e poco aderente alle risultanze probatorie: [OSCURATO:PERSONA] non aveva negato di aver mandato il cognato (Pellegrini) da [OSCURATO:PERSONA] per il recupero dei suoi soldi, ma vi erano forti dubbi sulla condotta violenta e minacciosa, chiara o velata, che l'imputato avrebbe posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalle intercettazioni telefoniche. Ar\I\ 1.2 Il difensore eccepisce la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen., come contestata al capo 3): relativamente alla estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non vi era alcuna intenzione di avvantaggiare qualsivoglia consorteria camorristica, visto che l'attività usuraria oggetto di contestazione era finalizzata al solo arricchimento personale di [OSCURATO:PERSONA]; la vicenda era connotata da una errata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e, se proprio si fosse voluto dare credito alla ricostruzione operata dai giudicanti, si sarebbe trattato di un mero tentativo, non essendovi la prova del pagamento di quanto estorto a favore del clan, né che parte del denaro sarebbe stato versato nelle casse del clan Mallardo; in conclusione, la conclusione cui i giudici erano giunti per l'estorsione di cui al capo 3) appariva surreale per una ragione di ordine logico, e cioè che [OSCURATO:PERSONA], consapevole delle difficoltà della ditta Napolittica, mai avrebbe erogato un prestito ad usura ad un soggetto che avrebbe dovuto anche corrispondere una estorsione. 1.3 Il difensore eccepisce che erroneamente era stata ritenuta sussistente l'aggravante dello stato di bisogno ex art. 644, comma 5, n. 3 cod.pen., relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], visto che le persone offese si ripromettevano di perseguire con il prestito anche uno scopo di lucro e non versavano affatto in una condizione, anche provvisoria ed effettiva, di mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie. 1.4 II difensore lamenta la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche a tutti gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure proposte, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 5 , n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).Si deve infatti osservare che con riguardo alla decisione in ordine alle odierne parti ricorrenti ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.19710 19/10/21009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237:207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv. 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. In particolare la Corte di appello ha evidenziato che i reati commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] sono risultati dimostrati dalle dichiarazioni dello stesso e dalle intercettazioni telefoniche, che delineano il ruolo assunto in concreto dagli imputati ([OSCURATO:PERSONA] è il soggetto che aveva prestato le somme, ed a cui veniva pagata la somma mensile di C 500,00 a titolo di interessi, [OSCURATO:PERSONA] era incaricato di riscuotere le somme prospettando a [OSCURATO:PERSONA] il pericolo di fare ricorso ad altra persona più violenta per ottenere la restituzione del prestito: pag.7 sentenza impugnata); la Corte territoriale ha anche ritenuto provata l'estorsione di [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA], avendo il primo informato il secondo che poiché lavorava come manager presso la Napolittica s.r.I., che operava in un territorio di competenza del clan Mallardo, avrebbe dovuto fargli un "regalo" (pag.8 della sentenza impugnata), passando poi a descrivere l'usura posta in essere, finalizzata proprio a consentire a IFasano di avere una "provvista" per poter effettuare il "regalo", per cui non si vede alcuna contraddizione logica nel ragionamento della Corte di appello. Analogamente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla usura subita sono state riscontrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA], così come quelle relative alla 5 Ar. estorsione, nella quale l'ingiusto profitto è rappresentato dalle somme corrisposte per onorare il debito derivante dalla pattuizione usuraria (pag.9 sentenza impugnata); l'usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta dimostrata in base alle dichiarazioni dello stesso. Quanto all'estorsione posta in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha richiamato non solo le dichiarazioni dello stesso non sottoscritte, ma anche quelle di dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato Perini come soggetto sottoposto ad usura da parte di Tramabarulo; si deve poi rilevare che, in assenza di un divieto di documentazione mediante annotazione delle informazioni testimoniali acquisite dalla polizia giudiziaria, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti riportate dalla polizia giudliziaria in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione (vedi Sez. 1, n. 35260 del 6/11/2020, Forestieri, Rv. 280224; Sez. 6, n. 51503 del 11/10/2018, F., Rv. 274155), tanto più che nel caso in esame il giudizio si è svolto con le forme del rito abbreviato. Conclusivamente, su tutti gli aspetti oggetto degli odierni motivi di ricorso la Corte ha risposto alla censura difensiva (riproposta in grado di appello) secondo cui le parti offese si sarebbero limitate ad evidenziare lo spessore criminale di Tramabarulo, rilevando che le stesse avevano fornito dettagliati racconti in ordine agli episodi di violenza e minaccia finalizzati alla restituzione dei prestiti usurari concessi. 1.2 Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha richiamato le pagine 112 e 113 della sentenza di primo grado, osservando come la stessa si fosse sostituita al compagno nella gestione della estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sollecitando i pagamenti anche con metodi minacciosi. 1.3 Analogamente, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato trattato a pag.12 della sentenza impugnata, in cui si è richiamata la conversazione telefonica del 9 gennaio 2017, da cui emergeva l'incarico di recuperare da [OSCURATO:PERSONA] la somma dovuta in relazione al prestito usurario concesso alla Napolil:tica s.r.I.; sia per [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA] venivano poi evidenziate le dichiarazioni delle persone offese relative alle attività svolte dagli stessi, cognato e compagna di [OSCURATO:PERSONA] 13< Quanto alla all'aggravante dello stato di bisogno, vi è motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali a pag. 13 della sentenza impugnata; secondo la Corte di appello a nulla rilevava il fatto che le persone offese utilizzassero il denaro prestato per lo svolgimento di attività 6 ) ' imprenditoriali connotate da illiceità; sul punto, come già chiarito da questa Corte ai fini della sussistenza dello stato di bisogno non assume alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Sez.2 Sentenza n. 10795 del 16/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266162). 1.5 L'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod.pen. è stata ritenuta sussistente in quanto [OSCURATO:PERSONA] non solo agiva con modalità tipicamente mafiose al fine di favorire il clan Mallardo di cui era stato indicato come capo dai collaboratori di giustizia Russo e Caracallo, ma si avvaleva della forza di intimidazione promanante dalla notoria appartenenza all'organizzazione criminale e quindi della conseguente condizione di subordinazione delle vittime. 1.6 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).Nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello„ che ha valorizzato l'allarmante personalità dei prevenuti e la condotta spregiudicata ed aggressiva messa in atto dagli stessi (pag. 14 della sentenza impugnata), i ricorrenti non indicano alcuna ragione per la quale sarebbero meritevoli del beneficio, con conseguente inammissibilità dell motivo di ricorso. 2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragio