CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 9651/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], già TE- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappre- sentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], do- miciliato presso lo studio del difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.14; –controricorrente e ricorrente inciden tale – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,n. 1012/17/16 depositata il 5 febbraio 2016 e non notificata. uditala relazione della causa svolta in data 26/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] vistele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richie- stasospensione del giudizio. uditele conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l ’Avvocatura gene- raledello Stato che si è riportata agli atti; Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, veniva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la sentenza n. 6758/25/2014 emessa dalla Commis- sioneTributaria Provinciale di Napoli, la quale aveva rigettato il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAP e accessori relativamenteall’anno di impost a 2008. 2.Con l’atto impugnato venivano recuperate ad imposizione sopravve- nienze passive, interessi passivi, minusvalenze passive, fitti passivi, interessiattivi e veniva contestata l’omessa contabilizzazione di ricavi peril periodo 2008, nel quadro di un accertamento ex art.39 comma 1 d.P.R.n.600/73, con conseguente rideterminazione delle imposte sud- dette. 3.Il giudice di prime cure , rigettava il ricorso e confermava la validità dell'attoimpugnato. Il giudice d’appello dichiarava legittimi ai fini Ires, ilrecupero dei costi di Euro 54.302,28, di Euro 851,11 e di Euro 228,40 edell'importo di Euro 25.022,00, annullando nel resto l'atto impositivo. 4.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso prin- cipale,affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente con con- troricorsoe ricorso incidentale per tre motivi. Il P.G.ha depositato re- quisitoriescritte. Da ultimo, con memoria depositata in data 11.1.2023 lacontribuente ha proposto istanza di sospensione del processo. Consideratoche: 5.Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia prospetta - in rela- zioneall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - la contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo per il giudizio da parte della sentenza d’appello per contrasto tra motivazione e dispositivo, taleda non consentire di individuare in maniera chiara ed inequivoca- bilel’effettivo conv incimento del giudice perché la motivazione si pro- spettacome più favorevole all’Amministrazione mentre il dispositivo è piùfavorevole alla contribuente Coni tre motivi dedotti dalla società nel ricorso incidentale, viene pro- spettatala violazione e fal sa applicazione dell’art.101, co. 4 T.U.I.R. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento alla sopravvenienza passiva di euro 136.524,87; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. in rapportoall'art. 360, co. n. 4 cod. proc. civ. in relazione al recupero perinteressi passivi v/esattoria per Euro 346.861,06; il difetto di mo- tivazionedella sentenza, in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. non- chédell'art. 36, co. 1, n. 4, d.l gs. n. 546/1992, in rapporto all'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ. riguardo il saldo negativo di cassa per euro 217.213,22. 6.In via preliminare va dato atto che la societ à ricorrente ha deposi- tato, con modalit à telematiche, in data 16 gennaio 2023, istanza di sospensioneai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, in vigore dall'1 gennaio2023. 6.1L'art. 1, comm a 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello inn anzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazio ne, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 6.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed en tro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 6.3L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previs te per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè ri chiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 7.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 20