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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12390/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla valutazione del quadro probatorio - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - che ha disatteso il gravame evidenziando come sia stato l'imputato a presentare personalmente il certificato contraffatto al fine del proprio avviamento al lavoro (indicando il documento dal quale ha tratto tale dato ed esponendo le ragioni per cui ha ascritto anche al ricorrente, e non solo alla madre, l'agire doloso in contestazione) - non muovendo compiute critiche a tale iter bensì negando irritualmente in questa sede che sia stata raggiunta la prova della sua responsabilità anche a titolo di concorso, prospettando una ricostruzione alternativa (proprio in ordine al punto valorizzato dalla Corte di merito senza neppure addurre il travisamento del dato probatorio valorizzato dallo stesso Giudice distrettuale) ed erroneamente richiamando a sostegno dell'impugnazione la pronuncia di primo grado, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione, deve essere interna alla sentenza impugnata, sicché la stessa va esclusa nel caso di una difforme valutazione da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali che, mediante la motivazione, espongono in maniera autonoma ed indipendente le ragioni delle decisioni adottate (cfr. Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art, 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla valutazione del quadro probatorio - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - che ha disatteso il gravame evidenziando come sia stato l'imputato a presentare personalmente il certificato contraffatto al fine del proprio avviamento al lavoro (indicando il documento dal quale ha tratto tale dato ed esponendo le ragioni per cui ha ascritto anche al ricorrente, e non solo alla madre, l'agire doloso in contestazione) - non muovendo compiute critiche a tale iter bensì negando irritualmente in questa sede che sia stata raggiunta la prova della sua responsabilità anche a titolo di concorso, prospettando una ricostruzione alternativa (proprio in ordine al punto valorizzato dalla Corte di merito senza neppure addurre il travisamento del dato probatorio valorizzato dallo stesso Giudice distrettuale) ed erroneamente richiamando a sostegno dell'impugnazione la pronuncia di primo grado, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione, deve essere interna alla sentenza impugnata, sicché la stessa va esclusa nel caso di una difforme valutazione da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali che, mediante la motivazione, espongono in maniera autonoma ed indipendente le ragioni delle decisioni adottate (cfr. Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art, 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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