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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 luglio 2025

Cassazione n. 12533/2026

Testo disponibile della fonte

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rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 192/01/25 depositata il 28/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 192/01/25 del 28/07/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (diseguito MB) avverso la sentenza n. 238/02/24 della Corte di giustiziatributaria di primo grado di Perugia (di seguito CGT1), che aveva rigettatoNumero registro generale 21328/2025Numero sezionale 3648/2026Numero di raccolta generale 12533/2026Data pubblicazione 04/05/2026il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso diaccertamento per IVA ed IRAP relative all’anno d’imposta 2019.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erafondato sulla inapplicabilità alla massoterapia dell’esenzione IVA previstadall’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(decreto IVA).2.

L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), quale incorporantedi MB, resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA, dell’art. 99del r.d. 12 luglio 1934, n. 1285, dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.m. 17maggio 2002, dell’art. 3 del d.m. 29 marzo 2001, dell’art. 4, comma 1,della l. n. 42 del 1999, del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 1 della l. 30dicembre 2018, n. 145, per avere la CGT2 erroneamente affermato chel’iscrizione dei tre massofisioterapisti che hanno prestato servizio per MBnell’elenco speciale ad esaurimento di cui al d.m. 9 agosto 2019, attuativodell’art. 1, comma 537, della l. n. 145 del 2018, legittimerebbe la società,ai fini fiscali, a godere dell’esenzione IVA prevista per le professionisanitarie dall’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA.1.1.

L’esame del predetto motivo implica la soluzione della questionepregiudiziale, inedita, involgente l’estinzione di MB a seguitodell’incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] e dell’applicazione dell’art. 28, comma 4,della d.lgs. n. 175 del 2014 anche nella presente fattispecie, nonchédell’eventuale esistenza di un litisconsorzio necessario tra MB e i suoi soci,ovvero, quanto meno, tra i soci della stessa società estinta, già oggetto diNumero registro generale 21328/2025Numero sezionale 3648/2026Numero di raccolta generale 12533/2026Data pubblicazione 04/05/2026ordinanza interlocutoria con rinvio in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 5081del 05/12/2025).1.2.

Il motivo involge, altresì, la questione oggetto di rinviopregiudiziale del 05/02/2026 sollevata, ai sensi dell’art. 267 del TFUE,dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria; inparticolare, è stato posto il quesito se sia conforme ai principi di dirittodell’Unione europea il disconoscimento del diritto alla esenzione IVA inrelazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo speciale adesaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999.1.3.

Ne consegue l’opportunità di differire la decisione della presentecontroversia in pubblica udienza e, comunque, all’esito della decisione delTribunale della UE (in causa T-171/26), davanti al quale la causa èincardinata.2.

In conclusione, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per l’eventualetrattazione in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 192/01/25 depositata il 28/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 192/01/25 del 28/07/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (diseguito MB) avverso la sentenza n. 238/02/24 della Corte di giustiziatributaria di primo grado di Perugia (di seguito CGT1), che aveva rigettatoNumero registro generale 21328/2025Numero sezionale 3648/2026Numero di raccolta generale 12533/2026Data pubblicazione 04/05/2026il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso diaccertamento per IVA ed IRAP relative all’anno d’imposta 2019.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erafondato sulla inapplicabilità alla massoterapia dell’esenzione IVA previstadall’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(decreto IVA).2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), quale incorporantedi MB, resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA, dell’art. 99del r.d. 12 luglio 1934, n. 1285, dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.m. 17maggio 2002, dell’art. 3 del d.m. 29 marzo 2001, dell’art. 4, comma 1,della l. n. 42 del 1999, del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 1 della l. 30dicembre 2018, n. 145, per avere la CGT2 erroneamente affermato chel’iscrizione dei tre massofisioterapisti che hanno prestato servizio per MBnell’elenco speciale ad esaurimento di cui al d.m. 9 agosto 2019, attuativodell’art. 1, comma 537, della l. n. 145 del 2018, legittimerebbe la società,ai fini fiscali, a godere dell’esenzione IVA prevista per le professionisanitarie dall’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA.1.1. L’esame del predetto motivo implica la soluzione della questionepregiudiziale, inedita, involgente l’estinzione di MB a seguitodell’incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] e dell’applicazione dell’art. 28, comma 4,della d.lgs. n. 175 del 2014 anche nella presente fattispecie, nonchédell’eventuale esistenza di un litisconsorzio necessario tra MB e i suoi soci,ovvero, quanto meno, tra i soci della stessa società estinta, già oggetto diNumero registro generale 21328/2025Numero sezionale 3648/2026Numero di raccolta generale 12533/2026Data pubblicazione 04/05/2026ordinanza interlocutoria con rinvio in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 5081del 05/12/2025).1.2. Il motivo involge, altresì, la questione oggetto di rinviopregiudiziale del 05/02/2026 sollevata, ai sensi dell’art. 267 del TFUE,dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria; inparticolare, è stato posto il quesito se sia conforme ai principi di dirittodell’Unione europea il disconoscimento del diritto alla esenzione IVA inrelazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo speciale adesaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999.1.3. Ne consegue l’opportunità di differire la decisione della presentecontroversia in pubblica udienza e, comunque, all’esito della decisione delTribunale della UE (in causa T-171/26), davanti al quale la causa èincardinata.2. In conclusione, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per l’eventualetrattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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