CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21397/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Santuccio– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato– controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2426/2021depositata il 17/12/2021.Numero registro generale 4119/2022Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 21397/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 2426/2021, pubblicata in data 17 dicembre2021, la Corte d'appello di Catania, nella regolare costituzione dellaappellata [OSCURATO:PERSONA] e nella contu-macia dell'altra appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'appelloproposto dall'[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità “[OSCURATO:PERSONA]”)avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2237/2018, pubblicatain data 23 maggio 2018 e, per l'effetto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in favore dell'AS-SESSORATO la somma di € 293.324,00, oltre interessi legali, a titolodi restituzione di un finanziamento, gravando altresì la stessa [OSCURATO:PERSONA] delle spese dei due gradi digiudizio.2. Secondo quanto riferito dalla decisione impugnata, l'odierna ri-corrente aveva ottenuto - con il D.D.S. n. 780 del 9 giugno 2009 - laconcessione del contributo relativo al POR 2000/2006, da destinareall'acquisto di due unità da diporto - e precisamente di due imbarca-zioni a vela - nell'ambito del programma volto a promuovere l'attivitàimprenditoriale giovanile e femminile ed in particolare nell'ambito delservizio turistico, per lo svolgimento di attività di noleggio e locazionedi unità da diporto, secondo le prescrizioni del relativo bando.Con la richiesta del finanziamento, l'odierna ricorrente si era im-pegnata a svolgere l'attività di charter nautico, ovvero di locare le dueSez. S1 - R.G. 4119/2022 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 4119/2022Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 21397/2026Data pubblicazione 23/06/2026imbarcazioni a terzi allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta turi-stica della Regione.A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, l'ASSESSORA-TO aveva tuttavia revocato il contributo, chiedendone la restituzione.La pretesa dell'Ente pubblico era stata contrastata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva agito innanzi ilTribunale di Catania al fine di conseguire la declaratoria di illegittimitàdella revoca e, all'esito del giudizio, aveva ottenuto l'accoglimentodella domanda.3. La Corte d'appello, dopo aver disatteso l'eccezione di inammis-sibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. sollevata proprio dall'odierna ri-corrente, ha invece ritenuto fondata la doglianza dell'[OSCURATO:PERSONA],ritenendo sussistente l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi assunti con il finanziamento.La Corte territoriale, in particolare, ha evidenziato che all'esitodegli accertamenti era emerso l'inadempimento all'obbligo di tenutadel giornale di bordo per le due imbarcazioni, in quanto, in relazionead una di esse, detto giornale non era mai stato prodotto, mentre inrelazione all'altra, il giornale non era stato rinvenuto in sede ispettiva,essendo stato consegnato solo in sede di giudizio, peraltro con compi-lazione sommaria e priva di certezza anche sul piano cronologico.Evidenziato, ulteriormente, che una delle imbarcazioni aveva par-tecipato ad una regata sportiva – del tutto estranea alle finalità og-getto del contributo – ed escluso che la società potesse andare esenteda responsabilità invocando l'inadempimento dei conduttori cui le im-barcazioni erano state locate in charter, la Corte d'appello ha quindiconcluso nel senso della legittimità del provvedimento di revoca, ac-cogliendo pertanto la domanda riconvenzionale dell'[OSCURATO:PERSONA],Sez. S1 - R.G. 4119/2022 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 4119/2022Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 21397/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026volta ad ottenere la condanna dell'odierna ricorrente alla restituzionedel contributo.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cataniaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., non-ché “omessa valutazione ed errata applicazione delle disposizioni dilegge”.Come sintetizzato dal ricorso “la sentenza è viziata e va censuratain quanto la Corte di Appello, non ha tenuto conto del contenutodell'art. 342 cpc che pretende che l'appello formuli deduzioni e argo-mentazioni avverso la decisione di prime cure indicando puntualmen-te perché queste sono censurabili. Nel caso di specie si riportano soloi dati dell'accertamento della GdF senza deduzioni avverso le motiva-zioni della sentenza.”1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli artt.1321 e 1325, 1362 e 1363 c.c.; 191, Legge R. Sicilia n. 32/2000 inrelazione alla circolare 6 settembre 2002, n. 1335 del bando; 1193del Codice della Navigazione.Sez. S1 - R.G. 4119/2022 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 4119/2022Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 21397/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026Come sintetizzato dal ricorso, “la sentenza è viziata e va censura-ta in quanto la Corte di Appello ha ritenuto legittima la revoca del fi-nanziamento sulla base dell'accertamento della GdF senza dare rilievoalle prove e alla istruttoria del primo grado. Non sussiste alcuna di-strazione dei beni immateriali oggetto del finanziamento avendo laSocietà rispettato le previsioni e le regole previste al fine di ottenereil finanziamento ricevuto. La L.R. 191/2000 prevede la revoca solo nelcaso di mancanza dei requisiti che la Società, invece, possiede e lededuzioni della sentenza impugnata non riguardano ipotesi di revo-ca”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, testualmente, “Ingiustala condanna alle spese e si chiede la riforma della decisione in meri-to”.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è inammissibile.2.1. Inammissibile, in primo luogo, è il primo motivo, il quale ri-sulta irrimediabilmente carente sul piano del rispetto dell'art. 366c.p.c., omettendo di riprodurre nei suoi passaggi fondamentali l'attodi gravame che si assume fosse inammissibile ex art. 342 c.p.c.La radicale carenza viene a precludere anche l'esercizio, ad operadel Giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, in quanto è necessariamente all'ammissibilità delmotivo di ricorso che viene ad essere subordinato l'esercizio del pote-re-dovere del Giudice di legittimità di accertare la sussistenza del de-nunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti (Cass. Sez. Un. -Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n.27368 del 1/12/2020; Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Sez. S1 - R.G. 4119/2022 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 4119/2022Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 21397/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026Tale esercizio presuppone, quindi, sempre l'ammissibilità del mo-tivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art.366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarez-za, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documentiper la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del Giudice di legittimità e garantire al tempostesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giu-stizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il dirit-to di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612del 4/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del6/09/2021).È solo per completezza, quindi, che – richiamato il principio percui l'osservanza del dettato di cui all'art. 342 c.p.c. non impone l'uti-lizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ov-vero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenutoconto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudiziodi appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazio-ni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e, successivamente, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del30/05/2018) – si deve osservare che, già dal tenore dei frammentaripassaggi dell'appello dell'odierno controricorrente riprodotti nel ricor-so, emerge che la decisione del Tribunale era stata oggetto di una cri-tica specifica, sufficiente a far escludere l'inammissibilità del grava-Sez. S1 - R.G. 4119/2022 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 4119/2022Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 21397/2026Data pubblicaz ion e 23/06/20262.2. Inammissibile è il secondo motivo, il quale si sostanzia in unamera censura del merito della decisione, priva di concreti riferimentiad un inadeguato governo delle norme di diritto da parte della Corteterritoriale ed in gran parte basata su profili in fatto non deducibili insede di legittimità.Il motivo di ricorso, quindi, si traduce in realtà in un inammissibilesindacato della valutazione delle prove operata dalla Corte d'Appello,ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, percui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'in-terpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllodell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risul-tanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in di-scussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazio-ne del proprio convincimento (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 3/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 1/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del8/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).2.3. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo, dal contenuto mera-mente ottativo o ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare unoscenario alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di me-rito, in caso di recepimento delle tesi della ricorrente.È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quellache avrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamenta-zione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - di-verso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissi-bile motivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisionesulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzionedi cui agli artt. 91 segg. c.p.c. ‒ ma una semplice prospettazione al-Sez. S1 - R.G. 4119/2022 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 4119/2022Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 21397/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026ternativa, destinata ad essere o assorbita dall'eventuale accoglimentodegli altri motivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria unanuova statuizione sulle spese ‒ o, in caso di rigetto dei motivi mede-simi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia, co-me nel caso in esame.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 8.000,00, oltre spese prenota-te a debito.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titoloSez. S1 - R.G. 4119/2022 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 4119/2022Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 21397/2026Data pubblicazione 23/06/2026di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 8 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 4119/2022 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 9 di 9