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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 1954

Cassazione n. 39094/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1954 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge per avere i giudici d'appello dichiarato l'inammissibilità dell'atto di gravame, a fronte del mancato rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha, con ampia e giuridicamente corretta motivazione, applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (per tutte, si veda: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); che, a tal proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e che tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, e che, dunque, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che, nel caso di specie, con l'atto d'appello sono state formulate doglianze che omettono di involgere con pertinenza censoria il decisum del primo giudice, il quale con congrue e logiche argomentazioni giuridiche ha indicato le ragioni di fatto e di diritto, in base alle quali deve essere affermata la responsabilità per il reato ex art. 633 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza del Tribunale di Palermo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 Settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1954 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge per avere i giudici d'appello dichiarato l'inammissibilità dell'atto di gravame, a fronte del mancato rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha, con ampia e giuridicamente corretta motivazione, applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (per tutte, si veda: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); che, a tal proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e che tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, e che, dunque, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che, nel caso di specie, con l'atto d'appello sono state formulate doglianze che omettono di involgere con pertinenza censoria il decisum del primo giudice, il quale con congrue e logiche argomentazioni giuridiche ha indicato le ragioni di fatto e di diritto, in base alle quali deve essere affermata la responsabilità per il reato ex art. 633 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza del Tribunale di Palermo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre
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