CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Messina letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.m. presso il Tribunale di Messina avverso l'ordinanza reiettiva della domanda cautelare, emessa del GIP del medesimo Tribunale in data 21 novembre 2025, il Tribunale del riesame ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di docenza in qualufrqùe ateneo del territorio nazionale, interdicendolo da tutte le attività ad esso inerenti quali l'attività diricerca e di assistenza per la durata di dodici mesi in relazione al reato di cui agli artt. 48, 81 cpv, 61 n.7 e 314 cod. pen. Pur convergendo la valutazione in punto di gravità indiziaria relativa all'illecita gestione dei fondi di ricerca assegnati al Dipartimento ChiBioFarAm dell'Università di Messina da parte dell'indagato nella qualità di ex Rettore e di professore di farmacologia, in punto di esigenze cautelari, diversamente dal GIP, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari per mancanza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, il Tribunale del riesame ha ravvisato la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione alla luce delle modalità della condotta predatoria dell'indagato, protratta per anni, depredando ingenti risorse pubbliche dei fondi di ricerca per fini personali, inclusi rimborsi spesa falsi, abusando del ruolo pubblicistico ricoperto al vertice e all'interno dell'Università degli Studi di Messina, rendendosi responsabile persino di furto aggravato ai danni dell'Università nel 2024, anche dopo l'emersione delle prime notizie sull'avvio delle indagini. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del [OSCURATO:PERSONA], che ne chiedono l'annullamento per due motivi. 2.1. Con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 407 e 581 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla negata inutilizzabilità delle due informative di polizia giudiziaria, redatte il 27 novembre 2025 ovvero in data successiva al 30 maggio 2025, data di scadenza del termine di conclusione per le indagini preliminari, unico elemento su cui si fondava l'appello del P.m., da ritenere, pertanto, inammissibile perché fondato solo sull'esito di indagini tardive. Si censurano le argomentazioni con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità, richiamando precedenti giurisprudenziali non pertinenti, essendosi, invece, in presenza di atti di indagine di contenuto probatorio, che, in quanto compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini, non sono utilizzabili. Le due informative avevano ad oggetto approfondimenti investigativi e accertamenti di fatti rilevanti ai fini di prova, quantomeno in sede cautelare, essendo diretti a verificare gli incarichi ancora in essere in capo al professor [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'appello del P.m., quindi, a verificare circostanze non emerse né accertate in precedenza con conseguente ricaduta sull'ammissibilità dell'appello del P.m., esclusivamente fondato su elementi non utilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano plurimi vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla rilevanza della rinuncia a qualsiasi fondo di ricerca ed alla posizione di responsabile scientifico di progetti di ricerca. 2Premesso che lo stesso Tribunale riconosce che il Direttore scientifico di un progetto di ricerca non ha la disponibilità dei fondi di ricerca, che spetta al Dipartimento e per esso al Direttore e al Segretario amministrativo, titolari del potere di spesa, ritenuti concorrenti nella condotta distrattiva dell'indagato, la difesa censura la svalutazione della documentazione offerta, attestante: 1) la volontà dell'indagato di rinunciare a ricoprire e svolgere il ruolo di responsabile di ricerca dei progetti scaduti o in scadenza, la rinuncia all'assegnazione di progetti di ricerca e ad ogni richiesta di rimborso; 2) la richiesta di trasferimento presso altre Università e, nelle more, la richiesta di congedo per un anno sabbatico o di congedo sino al 31 dicembre 2026 per dedicarsi ad attività di studio e ricerca; 3) la richiesta di disafferire al Dipartimento ChiBioFarAm e di essere assegnato presso la struttura SIR della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina per svolgere attività didattica o presso altra Struttura o Dipartimento ritenuta più consona in relazione all'attività assistenziale svolta dal prof. [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti tali dichiarazioni unilaterali dell'indagato in mancanza di ogni riscontro dall'Amministrazione di appartenenza e, comunque, non idonee ad escludere le esigenze cautelari dal momento che l'accoglimento delle richieste determinerebbe il mero spostamento di sede dell'indagato, che continuerebbe a svolgere attività di docenza, non scindibile dall'attività di ricerca e dall'utilizzo di fondi pubblici, ma tale affermazione è del tutto errata e smentita dalla autonomia dell'attività di docenza rispetto a quella di ricerca. Peraltro, non è chiarito come direttori e segretari di altri Dipartimenti o di altri Atenei italiani potrebbero, in assenza di accertati rapporti e relazioni, dopo l'eco mediatica della vicenda, assecondare richieste indebite dell'indagato relative all'utilizzo di fondi di ricerca né come, in mancanza di disponibilità giuridica dei fondi di ricerca ed a fronte della rinuncia a qualsiasi fondo e alla posizione di responsabile scientifico di progetti di ricerca e alla volontà di trasferirsi altrove, il ricorrente potrebbe ricadere nella commissione del reato. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione alla estensione territoriale, cronologica e contenutistica dell'interdizione imposta, atteso che, per le ragioni indicate al punto precedente e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'interdizione poteva essere parziale e limitata alla sola attività di ricerca presso il Dipartimento di appartenenza o all'accesso a tale struttura; é, inoltre, mancante la motivazione sul parametro temporale della misura. 3. Con motivi aggiunti la difesa ha prodotto elementi sopravvenuti all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame e alla proposizione del ricorso, costituiti dalle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento ChiBioFarAm in data 16 gennaio 2026 con le quali sono stati nominati i nuovi [OSCURATO:PERSONA] dei 3progetti di ricerca precedentemente affidati al ricorrente e approvata la richiesta di disafferenza al Dipartimento con afferenza al Dipartimento di BIOMORF al fine di dimostrare che le richieste del ricorrente non erano strumentali; che l'ateneo ha assegnato ad altri i progetti di ricerca e che la notorietà della vicenda rende impossibile la reiterazione dei reati ed ancor più illogica l'estensione della misura ad attività diverse da quella di ricerca, cui è correlata l'indebita gestione dei fondi oggetto di contestazione, come quella di docente universitario o di assistenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Premesso che il ricorso non ha ad oggetto la gravità indiziaria, ma solo il profilo delle esigenze cautelari, in particolare, la sussistenza del pericolo di reiterazione, unica esigenza ravvisata dal Tribunale, il primo motivo è infondato e meramente reiterativo di analoga censura disattesa con congrua motivazione nell'ordinanza impugnata. Pur concordando con la difesa sulla individuazione della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari al 30 maggio 2025, il Tribunale ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle informative di p.g. del 27 novembre 2025, cui la difesa riconnette la conseguente inammissibilità dell'appello del P.m. per difetto di specificità dei motivi. Si sostiene che, limitandosi l'impugnazione al mero richiamo delle argomentazioni poste a base della originaria domanda cautelare, una volta epurato dagli elementi nuovi, tardivamente acquisiti, l'appello sarebbe inammissibile. Il Tribunale ha escluso che gli elementi nuovi prodotti dal P.m. siano qualificabili come atti di indagine, non trattandosi di elementi probatori né di elementi destinati a corroborare l'ipotesi di accusa o ad integrare il quadro probatorio già acquisito, trattandosi di elementi relativi solo al profilo delle esigenze cautelari, destinati a contrastare la valutazione del GIP, che aveva escluso la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione in ragione della cessazione dalla carica di Rettore nel 2023 e non risultando che il ricorrente fosse ancora [OSCURATO:PERSONA] di progetti di ricerca, cessati nel 2024. L'attività della polizia giudiziaria è consistita nell'acquisizione di documentazione, consegnata dal Direttore Generale dell'Ateneo, relativa agli incarichi di consulenza in contesti esterni all'Università, agli incarichi didattici ed ai progetti di ricerca di cui l'indagato era ancora [OSCURATO:PERSONA]; quindi, attività acquisitiva priva di finalità probatoria dell'accusa, ma pertinente al solo profilo delle esigenze cautelari e funzionale ad attualizzarlo. 4A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in ordine alla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di conclusione delle stesse, in quanto l'art. 407 cod. proc. pen. correla tale sanzione solo all'attività di indagine compiuta dal P.m. necessaria ai fini indicati dall'art. 326 cod. proc. pen., che, come espressamente stabilito dall'art. 358 cod. proc. pen., è solo quella necessaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale ed alla acquisizione delle prove; connotazione, questa, da escludere nel caso di specie, non trattandosi di elementi di prova del fatto oggetto di investigazione, già acquisiti, completi e tali da integrare un quadro probatorio solido ed un livello di gravità indiziaria che neppure la difesa contesta. Nella stessa linea e ancor più chiaramente si è affermato che la valutazione, ai fini della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini, va effettuata con riguardo al contenuto e alla funzione dell'atto, non rientrando tra gli atti inutilizzabili, quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte, come ad esempio le note riassuntive o conclusive della P.G., e quelli meramente ricognitivi giacché finalizzati a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate (Sez. 3, n. 4089 del 20/01/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251974; conf. Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018, Caridi, Rv. 272728). Nel caso di specie la documentazione acquisita non rappresenta il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti, né si tratta di atti aventi autonoma rilevanza probatoria per il tema di accusa, ma, come già detto, solo rilevanza sul piano delle esigenze cautelari ovvero relativamente allo stesso profilo, che nel rispetto del contraddittorio, è stato oggetto dell'attività difensiva e della documentazione prodotta, acquisita successivamente alla proposizione dell'istanza di riesame ed attestante circostanze sopravvenute, inerenti lo stesso tema, ma di valenza opposta, destinata, in ottica difensiva, a dimostrare la insussistenza del pericolo di reiterazione. 3. Anche il secondo motivo è infondato, nonostante le circostanze sopravvenute da ultimo documentate. 3.1. Pur ritenendo ammissibile la documentazione nuova prodotta in questa sede (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155; Sez. 3, n. 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047-02), perché attinente ad un tema già trattato in sede di riesame ed integrativa della documentazione ivi prodotta, rappresentando la risposta dell'Ateneo alle richieste del ricorrente, la stessa non invalida né travolge la valutazione del Tribunale. 5La difesa correla al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] scientifico di progetti di ricerca la possibilità dell'indagato di dare l'input all'utilizzo dei fondi di ricerca, sicché la documentata rinuncia a tale incarico in relazione ai progetti ancora in corso e l'intervenuta nomina di nuovi [OSCURATO:PERSONA] nonché l'allontanamento dal Dipartimento di ChiBioFarAm neutralizzerebbero ogni pericolo di recidiva, non essendovi il rischio di ulteriori appropriazioni dei fondi di ricerca e di distrazioni di risorse pubbliche per fini personali, stante anche l'intervenuto sequestro dell'azienda del ricorrente, ove erano in prevalenza dirottati. L'impostazione non può essere condivisa, in quanto àncora il pericolo di recidiva allo stesso contesto e alle identiche modalità di commissione del reato, ritenendo che, una volta fuori contesto, non vi sarebbero occasioni di ricaduta nel reato. Deve, tuttavia, osservarsi che la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la carica pubblica, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, aveva realizzato la condotta criminosa. L'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., infatti, fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede. Precisato, inoltre, che l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato in rapporto alle sue attuali condizioni, ma non l'individuazione di occasioni prossime di ricaduta nel reato (Sez.1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476), la prognosi altamente negativa formulata dal Tribunale si fonda su una accurata e ampia disamina della condotta, consistente nelle numerose, continue appropriazioni poste in essere dall'indagato, che con inaudita spregiudicatezza e metodica sfrontata, strumentalizzando persino i propri ricercatori, producendo false fatture e documentazione, o addirittura raccogliendo scontrini presso vari esercizi commerciali per giustificare le richieste di rimborso spese, ha drenato ingentissime risorse pubbliche dirottandole verso la propria azienda in spregio della funzione e del ruolo ricoperto. Posto che la prognosi da formulare guarda al futuro, ma si fonda sul passato e sulla condotta pregressa dell'autore del reato, è giustificato il rilievo attribuito alla eccezionale gravità del fatto, alle modalità della condotta commessa con abuso del ruolo ricoperto, ai sistemi illeciti adottati per schermare l'enorme saccheggio di fondi pubblici, sottraendoli al vincolo di destinazione e alla finalità assegnata; analogamente giustificato è il rilievo attribuito all'incremento delle 6somme drenate riscontrato nel periodo in cui il ricorrente aveva assunto la carica di Rettore; parimenti significativo è il rilievo attribuito, in chiave prognostica, alle operazioni di svuotamento dei conti personali dall'ottobre 2023 al dicembre 2024, ancora trasferendo somme alla sua società e occultando il profitto del reato, nonostante l'emersione del coinvolgimento nelle indagini sin dal 5 ottobre 2023, in quanto illuminanti e confermative del livello di spregiudicatezza del ricorrente, dell'assenza di remore e della protrazione della condotta in un lungo arco temporale. Il Tribunale ha, infine, rimarcato che la determinazione delinquenziale dimostrata dall'indagato ha raggiunto l'apice con il furto del basolato lavico di proprietà dell'Università di Messina, ottenuto gratuitamente dal Comune per esigenze dell'Ateneo, ma dirottato presso il maneggio nella disponibilità dell'indagato (pag. 45-46 ordinanza). A fronte di tale radicata e pervicace propensione all'appropriazione di risorse pubbliche e della verificata inefficacia deterrente della sottoposizione ad indagini, il pericolo di reiterazione è stato ritenuto concreto, attuale e di particolare intensità, stante la perdurante permanenza dell'indagato nell'ambito universitario messinese. Il Tribunale ha sottolineato che l'indagato ha goduto per anni e sino ad epoca recentissima di coperture interne, non essendo stati mai formulati rilievi o contestazioni, nonostante le anomale procedure attivate, e ha ottenuto, ancora di recente, nuovi incarichi di ricerca, nonostante il cambiamento dei responsabili amministrativi della gestione di fondi di ricerca ed il clamore mediatico della vicenda (pag. 47); elementi, questi, ritenuti emblematici ed indicativi della posizione privilegiata dell'indagato, che ha goduto dell'inalterato prestigio derivatogli dalla nomina a Rettore e ancora beneficia di fiducia interna, tanto da farne ritenere insufficiente lo spostamento in altro Ateneo o in altro Dipartimento. Con argomentazioni non illogiche il Tribunale ha ritenuto che il mero allontanamento dal Dipartimento cui afferisce non sarebbe idoneo ad impedire che il ricorrente, tramite la sua rete di contatti, reiteri la condotta criminosa, compulsandola o sfruttando le inefficienze dei sistemi di controllo interni all'Università, che ha dimostrato di ben conoscere e saper eludere o aggirare; in particolare, è stato sottolineato che l'accoglimento delle richieste dell'indagato ne determinerebbe il mero spostamento in altri atenei o dipartimenti di sua scelta, comunque, interni all'Università di Messina, sicché, mantenendo la qualifica e le connesse attribuzioni e gravitando nello stesso ambito territoriale, alla luce dell'intraprendenza dimostrata è stato ritenuto in grado di reiterare la condotta anche con rinnovate modalità e nuovi organi amministrativi. 3.2. A differenza di quanto dedotto nel ricorso, non è censurabile il contemporaneo riferimento all'attività di docenza, ricerca e assistenza, attesa I -7 /7-7stretta connessione tra attività di studio e ricerca- da svolgere anche durante l'anno sabbatico o presso altri dipartimenti- e il contatto con ricercatori nell'attività di docenza e assistenza in strutture universitarie, beneficiarie di finanziamenti pubblici; peraltro, la rinuncia al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di progetti di ricerca riguarda solo quelli affidatigli presso il Dipartimento cui afferisce, ma non esclude la possibilità di assumerlo presso la nuova sede. 3.3. Anche l'estensione territoriale della misura è sorretta da congrua motivazione, fondata sia sulle precedenti considerazioni che sulla nomina di consigliere del Ministro dell'Università e della Ricerca, ottenuta nel luglio 2024 ovvero in epoca di molto successiva all'emersione del coinvolgimento nelle indagini, risalente al 5 ottobre 2023, non illogicamente ritenuta dimostrativa del livello di considerazione ich cui gode il ricorrente non solo nel mondo accademico e della consolidata rete di relazioni di cui dispone. 3.4. Neppure censurabile è la durata della misura applicata, ritenuta del tutto proporzionata alla protrazione nel tempo delle condotte, poste in essere per quasi un quinquennio, ed alla non comune abilità dimostrata nell'appropriarsi impunemente di ingenti risorse pubbliche per fini personali. Alla luce di tali considerazioni l'ordinanza si sottrae alle censure del ricorrente, risultando ampiamente giustificata la valutazione del Tribunale, attenutosi nella scelta della misura ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali nei reati contro la pubblica amministrazione, ove il periculum libertatis sia individuato nel rischio di abuso della qualità o dei poteri connessi a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, il giudice della cautela non può prescindere dalla verifica dell'idoneità o meno a fronteggiare lo stesso mediante la specifica misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento la stessa è preordinata (Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, Zappalà, Rv. 282181; Sez. 6, n. 11806 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Musitano, Rv. 255720). Analogamente, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo il quale nei reati contro la pubblica amministrazione la prognosi negativa sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Nel rimarcare la persistenza del pericolo di reiterazione, collegato alla permanenza nell'ambito universitario, il Tribunale ha ancorato il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata alla permanente posizione soggettiva dell'indagato che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori del reato commesso. 84. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento -delle spese processuali. P.Q.M