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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 43977/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto in relazione al primo motivo di ricorso e inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Taranto ha confermato il rigetto della richiesta di modifica della custodia cautelare in carcere disposta a carico dell'odierno ricorrente già pronunciato con ordinanza 6 maggio 2022 dal GIP presso il Tribunale di Taranto.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, FILOMENA Cosimo, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto e Michele FINO del Foro di Brindisi.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge per la mancata traduzione del ricorrente all'udienza di discussione nonostante la tempestiva istanza articolata già in sede di appello cautelare sia dai difensori dell'imputato che dall'imputato stesso.

Sul punto, risulterebbe erronea la stessa motivazione del rigetto che afferma necessaria una richiesta di essere sentito personalmente ed esclude che sia tutelata la richiesta di mera presenza alla discussione dell'appello cautelare.

2.2. Con il secondo motivo,si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio inerente alla proporzionalità tra esigenze cautelari e scelta della misura nonché in relazione ai caratteri di attualità delle esigenze cautelari che sconterebbe la mancata valutazione della precedente ammissione del ricorrente all'affidamento in prova e al positivo esito dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.

1.1. Deve rilevarsi infatti che la motivazione del provvedimento impugnato appare eludere sia la circostanza che il richiedente era detenuto all'interno del distretto che il principio di diritto affermato in due occasioni dalle sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 35399 del 24/06/2010 - Rv. 247835 - 01 e Sez.

U, Sentenza n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491 - 01) che hanno rilevato in particolare come il diritto dell'imputato a partecipare anche alle procedure regolate dall'art. 127 cod proc pen risulti - nei limiti delineati dalla norma medesima - espressione di una posizione giuridica fondamentale.

1.2. Peraltro, fin dai primi anni '90, questa Corte ha ripetutamente stabilito che, qualora l'interessato, finanche se detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avesse avanzato richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sarebbe stato "vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale.

Con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo avesse richiesto, eventualmente attraverso la modalità della videoconferenza, determinasse nullità assoluta ed insanabile". (Sez. 2, sent. n. 1278 del 09/03/1993 Rv. 195243; SU, sent. 07/03/1996, n. 40 - Rv. 203771; Sez. 2, sent.07/04/1997 n.11, Rv. 207547; Sez. 2, sent. 16/12/2002, n. 42158 - Rv. 223357; Sez. 1, sent. 04-05-2004, n. 21013- Rv. 228908; Sez. 5, sent. 28/05/2004, n. 24376 - Rv. 229653; Sez.

F, sent. 11/10/2005, n. 36630, Rv. 232224).

1.3. Tali assunti, come specificamente rilevato dalle Sezioni Unite Carlutti (Sez.

U, Sentenza n. 40 del 22/11/1995 -dep. 07/03/1996 - Rv. 203771 - 01), trovavano le proprie radici nei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 98 del 20.5.1982 e n. 45 del 31 gennaio 1991 Che conformavano in maniera assai estesa il diritto di partecipazione dell'interessato all'udienza camerale tanto da superare la distinzione - pur contenuta nell'art. 127 cod proc pen - tra il soggetto detenuto all'interno del distretto e quello detenuto al di fuori del distretto.

1.4. Parallelamente a tali affermazioni, vi era una serie di pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo che inquadravano il diritto di partecipare al processo nel novero delle garanzie minime ed essenziali la cui mancanza determinava l'illegittimità del procedimento.

In particolare, nelle sentenze cause Niedbata c.

Polonia (§§ 48-57, 4 luglio 2000), Wtoch c.

Polonia (n. 27785/95, §§ 125-132) e Klamecki c.

Polonia (n. 31583/96; §§ 128 - 131), la Corte EDU quali ha ribadito i criteri stabiliti nella sua giurisprudenza per quanto riguarda le "garanzie procedurali fondamentali applicate in materia di privazione della libertà" e ha affermato che l'impossibilità per un detenuto di assistere all'udienza di un tribunale incaricato della sua detenzione era incompatibile con i requisiti dell'articolo 5 della Carta EDU.

1.5. La successiva evoluzione della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale riguardante procedimenti incidentali che avevano ad oggetto diritti fondamentali anche ulteriori rispetto a quelli riguardanti la libertà personale è finanche giunta a rafforzare il contenuto di tali garanzie.

Si tratta in particolare delle sentenze della Corte EDU 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c.

Italia; 8 luglio 2008, Perre e altri c.

Italia e 10 aprile 2012, Lorenzetti c.

Italia nonché delle sentenze della Corte Costituzionale n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014 che sanciscono il principio per cui gran parte delle garanzie connaturali al "giusto processo", per come sanzionato in ambito Costituzionale e sovranazionale, debbano estendersi alle procedure c.d. incidentali e impongono non solo la garanzia della partecipazione dell'interessato ma addirittura un controllo pubblico, garantito dalla pubblicità dell'udienza.

1.6. A livello di giurisprudenza interna, tali ulteriori assunti hanno trovato svolgimento nei principi enunciati - in relazione al giudizio camerale regolato dall'art. 127 cod proc pen - che all'epoca regolava in via generale la partecipazione dell'indagato ai giudizi di impugnazione cautelare da ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 35399 del 24/06/2010 - Rv. 247835 - 01).

In tale pronuncia, ancorché relativa a fattispecie parzialmente differente, si enucleava - ancora una volta - un "diritto fondamentale dell'imputato di essere presente nel giudizio camerale in cui si decide sulla sua responsabilità" tutelato in maniera rafforzata in via generale dall'art. 127 cod proc pen nell9potesi in cui (come nel caso oggetto del presente giudizio) l'interessato sia detenuto nel medesimo circondario del giudice procedente, pur segnalando la necessità della tempestività dell'istanza (situazione anch'essa pacifica nel caso oggetto del presente giudizio).

1.7. La successiva giurisprudenza di questa Corte ha di fatto recepito tale evoluzione anche precisando che alla violazione di tali posizioni consegua l'inefficacia della misura cautelare adottata. (Sez. 2, Sentenza n. 22959 del 16/05/2012 Rv. 253190 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 44415 del 17/10/2013 Rv. 256689 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 21849 del 21/05/2015 Rv. 263630 - 01).

1.8. Medio tempore, a livello di normazione sovranazionale, la Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016 (non recepita in parte qua dal recente D Lgs 188/2021) ha codificato - per lo meno a livello di principi - i diritti partecipativi dell'imputato (cfr. artt. 2 - 8 - 10).

1.9. La presenza e la valenza della garanzia partecipativa veniva ulteriormente sancita dalle sezioni unite RAMONDO (Sez.

U, Sentenza n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491 - 01) che hanno escluso la possibilità di qualsivoglia valutazione diversa da quella relativa alla tempestività dell'istanza.

Tale diritto alla partecipazione - secondo le stesse Sezioni Unite - si differenzia anche dal diritto ad essere sentito, che può legittimare un ulteriore differimento, regolato da diversa norma.

2. A fronte di ciò, non può più dubitarsi che, contrariamente a quanto di fatto affermato nel provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, le limitazioni alla partecipazione dell'interessato al procedimento camerale che incide sullo status libertatis risultino avere carattere eccezionale e debbano corrispondere a una specifica previsione legislativa.

2.1. Nessuna rilevanza sul punto assume la considerazione per cui le [OSCURATO:PERSONA] Ramondo hanno avuto ad oggetto esclusivamente l'esegesi dell'art. 309 cod proc pen per come novellato (come affermato da Sez. 3, Sentenza n. 24151 del 2021, Dano, non massimata, che a sua volta richiama Sez. 6, n. 15717 del 04/02/2003, Leontino, Rv. 225435, Sez. 2, n. 29602 del 27706/2006, Scarcia, Rv. 235313 e Sez. 4, n. 26993 del 29/05/2013, brio, Rv. 255461) posto che la distinzione effettuata dalle [OSCURATO:PERSONA] Ramondo tra diritto a partecipare e diritto ad essere sentito appare avere valenza generale e astratta rispetto a cui può variare la regolamentazione normativa (non contenendo le norme dell'appello previsione che implichi la possibilità di un ulteriore rinvio) ma ne rimane inalterata la ratio giustificatrice (In senso conforme, con specifico riferimento alla fase dell'appello cautelare, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 2213 del 2021, Motta, non massimata).

2.2. L'impossibilità nel caso di specie di una interpretazione alternativa è ulteriormente confermata dal fatto che si vede in fattispecie in cui il soggetto sottoposto a misura custodiale si trovava nel medesimo distretto (e finanche nella medesima città) del Tribunale investito dell'appello cautelare.

2.3. In tale ipotesi, infatti, manca - sia nella lettera dell'art. 310 cod proc pen, sia nella lettera dell'art. 127 cod proc pen) alcuna previsione che - al di fuori di una valutazione di tempestività dell'istanza ammessa anche dalla giurisprudenza sopra richiamata (nel caso di specie articolata unitamente all'appello medesimo) legittimi il giudice a negare la partecipazione diretta del soggetto sottoposto a misura.

3. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'appello cautelare per nuovo giudizio.

3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto - sezione per le misure cautelari personali - per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto in relazione al primo motivo di ricorso e inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Taranto ha confermato il rigetto della richiesta di modifica della custodia cautelare in carcere disposta a carico dell'odierno ricorrente già pronunciato con ordinanza 6 maggio 2022 dal GIP presso il Tribunale di Taranto. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, FILOMENA Cosimo, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto e Michele FINO del Foro di Brindisi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge per la mancata traduzione del ricorrente all'udienza di discussione nonostante la tempestiva istanza articolata già in sede di appello cautelare sia dai difensori dell'imputato che dall'imputato stesso. Sul punto, risulterebbe erronea la stessa motivazione del rigetto che afferma necessaria una richiesta di essere sentito personalmente ed esclude che sia tutelata la richiesta di mera presenza alla discussione dell'appello cautelare. 2.2. Con il secondo motivo,si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio inerente alla proporzionalità tra esigenze cautelari e scelta della misura nonché in relazione ai caratteri di attualità delle esigenze cautelari che sconterebbe la mancata valutazione della precedente ammissione del ricorrente all'affidamento in prova e al positivo esito dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 1.1. Deve rilevarsi infatti che la motivazione del provvedimento impugnato appare eludere sia la circostanza che il richiedente era detenuto all'interno del distretto che il principio di diritto affermato in due occasioni dalle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 35399 del 24/06/2010 - Rv. 247835 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491 - 01) che hanno rilevato in particolare come il diritto dell'imputato a partecipare anche alle procedure regolate dall'art. 127 cod proc pen risulti - nei limiti delineati dalla norma medesima - espressione di una posizione giuridica fondamentale. 1.2. Peraltro, fin dai primi anni '90, questa Corte ha ripetutamente stabilito che, qualora l'interessato, finanche se detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avesse avanzato richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sarebbe stato "vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale. Con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo avesse richiesto, eventualmente attraverso la modalità della videoconferenza, determinasse nullità assoluta ed insanabile". (Sez. 2, sent. n. 1278 del 09/03/1993 Rv. 195243; SU, sent. 07/03/1996, n. 40 - Rv. 203771; Sez. 2, sent.07/04/1997 n.11, Rv. 207547; Sez. 2, sent. 16/12/2002, n. 42158 - Rv. 223357; Sez. 1, sent. 04-05-2004, n. 21013- Rv. 228908; Sez. 5, sent. 28/05/2004, n. 24376 - Rv. 229653; Sez. F, sent. 11/10/2005, n. 36630, Rv. 232224). 1.3. Tali assunti, come specificamente rilevato dalle Sezioni Unite Carlutti (Sez. U, Sentenza n. 40 del 22/11/1995 -dep. 07/03/1996 - Rv. 203771 - 01), trovavano le proprie radici nei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 98 del 20.5.1982 e n. 45 del 31 gennaio 1991 Che conformavano in maniera assai estesa il diritto di partecipazione dell'interessato all'udienza camerale tanto da superare la distinzione - pur contenuta nell'art. 127 cod proc pen - tra il soggetto detenuto all'interno del distretto e quello detenuto al di fuori del distretto. 1.4. Parallelamente a tali affermazioni, vi era una serie di pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo che inquadravano il diritto di partecipare al processo nel novero delle garanzie minime ed essenziali la cui mancanza determinava l'illegittimità del procedimento. In particolare, nelle sentenze cause Niedbata c. Polonia (§§ 48-57, 4 luglio 2000), Wtoch c. Polonia (n. 27785/95, §§ 125-132) e Klamecki c. Polonia (n. 31583/96; §§ 128 - 131), la Corte EDU quali ha ribadito i criteri stabiliti nella sua giurisprudenza per quanto riguarda le "garanzie procedurali fondamentali applicate in materia di privazione della libertà" e ha affermato che l'impossibilità per un detenuto di assistere all'udienza di un tribunale incaricato della sua detenzione era incompatibile con i requisiti dell'articolo 5 della Carta EDU. 1.5. La successiva evoluzione della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale riguardante procedimenti incidentali che avevano ad oggetto diritti fondamentali anche ulteriori rispetto a quelli riguardanti la libertà personale è finanche giunta a rafforzare il contenuto di tali garanzie. Si tratta in particolare delle sentenze della Corte EDU 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia; 8 luglio 2008, Perre e altri c. Italia e 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia nonché delle sentenze della Corte Costituzionale n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014 che sanciscono il principio per cui gran parte delle garanzie connaturali al "giusto processo", per come sanzionato in ambito Costituzionale e sovranazionale, debbano estendersi alle procedure c.d. incidentali e impongono non solo la garanzia della partecipazione dell'interessato ma addirittura un controllo pubblico, garantito dalla pubblicità dell'udienza. 1.6. A livello di giurisprudenza interna, tali ulteriori assunti hanno trovato svolgimento nei principi enunciati - in relazione al giudizio camerale regolato dall'art. 127 cod proc pen - che all'epoca regolava in via generale la partecipazione dell'indagato ai giudizi di impugnazione cautelare da ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 35399 del 24/06/2010 - Rv. 247835 - 01). In tale pronuncia, ancorché relativa a fattispecie parzialmente differente, si enucleava - ancora una volta - un "diritto fondamentale dell'imputato di essere presente nel giudizio camerale in cui si decide sulla sua responsabilità" tutelato in maniera rafforzata in via generale dall'art. 127 cod proc pen nell9potesi in cui (come nel caso oggetto del presente giudizio) l'interessato sia detenuto nel medesimo circondario del giudice procedente, pur segnalando la necessità della tempestività dell'istanza (situazione anch'essa pacifica nel caso oggetto del presente giudizio). 1.7. La successiva giurisprudenza di questa Corte ha di fatto recepito tale evoluzione anche precisando che alla violazione di tali posizioni consegua l'inefficacia della misura cautelare adottata. (Sez. 2, Sentenza n. 22959 del 16/05/2012 Rv. 253190 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 44415 del 17/10/2013 Rv. 256689 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 21849 del 21/05/2015 Rv. 263630 - 01). 1.8. Medio tempore, a livello di normazione sovranazionale, la Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016 (non recepita in parte qua dal recente D Lgs 188/2021) ha codificato - per lo meno a livello di principi - i diritti partecipativi dell'imputato (cfr. artt. 2 - 8 - 10). 1.9. La presenza e la valenza della garanzia partecipativa veniva ulteriormente sancita dalle sezioni unite RAMONDO (Sez. U, Sentenza n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491 - 01) che hanno escluso la possibilità di qualsivoglia valutazione diversa da quella relativa alla tempestività dell'istanza. Tale diritto alla partecipazione - secondo le stesse Sezioni Unite - si differenzia anche dal diritto ad essere sentito, che può legittimare un ulteriore differimento, regolato da diversa norma. 2. A fronte di ciò, non può più dubitarsi che, contrariamente a quanto di fatto affermato nel provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, le limitazioni alla partecipazione dell'interessato al procedimento camerale che incide sullo status libertatis risultino avere carattere eccezionale e debbano corrispondere a una specifica previsione legislativa. 2.1. Nessuna rilevanza sul punto assume la considerazione per cui le [OSCURATO:PERSONA] Ramondo hanno avuto ad oggetto esclusivamente l'esegesi dell'art. 309 cod proc pen per come novellato (come affermato da Sez. 3, Sentenza n. 24151 del 2021, Dano, non massimata, che a sua volta richiama Sez. 6, n. 15717 del 04/02/2003, Leontino, Rv. 225435, Sez. 2, n. 29602 del 27706/2006, Scarcia, Rv. 235313 e Sez. 4, n. 26993 del 29/05/2013, brio, Rv. 255461) posto che la distinzione effettuata dalle [OSCURATO:PERSONA] Ramondo tra diritto a partecipare e diritto ad essere sentito appare avere valenza generale e astratta rispetto a cui può variare la regolamentazione normativa (non contenendo le norme dell'appello previsione che implichi la possibilità di un ulteriore rinvio) ma ne rimane inalterata la ratio giustificatrice (In senso conforme, con specifico riferimento alla fase dell'appello cautelare, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 2213 del 2021, Motta, non massimata). 2.2. L'impossibilità nel caso di specie di una interpretazione alternativa è ulteriormente confermata dal fatto che si vede in fattispecie in cui il soggetto sottoposto a misura custodiale si trovava nel medesimo distretto (e finanche nella medesima città) del Tribunale investito dell'appello cautelare. 2.3. In tale ipotesi, infatti, manca - sia nella lettera dell'art. 310 cod proc pen, sia nella lettera dell'art. 127 cod proc pen) alcuna previsione che - al di fuori di una valutazione di tempestività dell'istanza ammessa anche dalla giurisprudenza sopra richiamata (nel caso di specie articolata unitamente all'appello medesimo) legittimi il giudice a negare la partecipazione diretta del soggetto sottoposto a misura. 3. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'appello cautelare per nuovo giudizio. 3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto - sezione per le misure cautelari personali - per
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