CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 29324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.10069/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza d el Tribunale di Messina n. 1747/2021 del 14/10/2021. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6/10/2023. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di pace di Messina la venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in risoluzione della vendita di un ciclomotore (avvenuta il 30/3/2011), facendo valere che gli era stato consegnato il modello del 2010, anziché il modello del 2011 ri- chiesto. L’acquirenteesponeva: (a) nella documentazione a corredo del 2di 8 – 10069 /20 2 2 – 2 – 06/10/2023 (2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ciclomotore la data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata corretta in 24/1/2011 e dal numero di telaio si inferiva il 2010 come anno di fabbricazione; (b) il venditore replicava che quello era il modello più recente in circolazione; (c) si raggiungeva un accordo: il motociclo era restituito e il prezzo già integralmente versato era imputato a corrispettivo di un altro esem- plare di fabbricazione 2011da consegnare; (d) quest’ultimo non veniva mai consegnato. In primo grado la venditriceveniva condannata a restituire all’acqui- renteil prezzo pagato e tuttavia la domanda di risoluzione veniva ri- gettata, sul presupposto della inesistenzadi cause di risoluzione . In secondo grado è stato accolto l’appello principale della venditrice, dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’acquirente. [OSCURATO:PERSONA]- nale argomenta che il contratto di compravendita è ancora efficace, per cui la venditrice ha diritto di conseguire di nuovo la somma pagata a suo tempo dall’acquirentea titolo di prezzo, mentre la domanda di ri- soluzione del contratto di vendita del motociclo modello 2011, proposta dall’acquirente in via di appello incidentale e da lui fondata sulla man- cata consegna del bene, è da dichiarare inammissibile ex art. 345 co. 1 c.p.c., in quanto domanda nuova. Il giudice di appello argomenta nei termini seguenti (in sintesi). Le allegazioni dei fatti contenute nella citazione introduttiva del processo non sono compatibili con le allegazioni contenute nella domanda pro- posta in secondo grado, che è pertanto diversa da quella iniziale. In primo grado l’acquirente ha fondato la domanda di risoluzione sulla consegna di un bene diverso da quello pattuito (aliud pro alio), alle- gando che la venditrice convenuta aveva consegnato un bene privo di una qualità ritenuta indispensabile dall’acquirente. A sostegno, il Tri- bunale cita il seguente passo della citazione introduttiva del processo: la venditrice «si è resa responsabile di un inadempimento contrattuale, 3di 8 – 10069 /20 2 2 – 2 – 06/10/2023 (2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. avendo [consegnato] al [compratore] un bene qualitativamente dif- forme rispetto alle risultanze contrattuali»; quindi l’acquirente do- manda di «dichiarare risolto per grave inadempimento della convenuta il contratto di acquisto». In secondo grado, prosegue il Tribunale, l’at- tore ha svolto una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con le allegazioni in primo grado, raccontando di un accordo tra le parti per modificare l’«originario contratto, il quale avrebbe avuto ad oggetto la compravendita non più del modello 2010 del motociclo, bensì del mo- dello 2011. Su questa base, il giudice di appello ritiene che la domanda di risoluzione proposta in secondo grado sia diversa da quella di primo grado, specificamente poiché si fonda non già sulla consegna di un bene difforme da quello pattuito, bensì sull’omessa consegna delbene. Infatti, l’allegazione di un accordo delle parti per modificare l’oggetto del contratto non è compatibile con le originarie allegazioni in primo grado da parte dello stesso acquirente. Ricorre in cassazione l’acquirente con tre motivi, illustrati damemo- ria. Resiste la venditrice con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. –Con il primo motivo l’acquirente censura che il giudice di appello (a) abbia considerato diversa dalla domanda di primo grado quella da lui proposta con l’appello incidentale; (b) in particolare, l’abbia inter- pretata come diretta alla risoluzione del contratto per omessa consegna del diverso ciclomotore chiamato a sostituire quello già restituito alla venditrice. Si deduce violazione degli artt. 320, 318 e113 c.p.c. Il ricorrente cita testualmente la precisazione della domanda in primo grado: «alla data del 23/05/2011 in esito alla restituzione con- cordata il contratto si è risolto con il consequenziale diritto da parte dell’[acquirente], attesa la mancata consegna di un nuovo ciclomotore, di ottenere la restituzione del prezzo pagato pari ad € 4.100 [e il] 4di 8 – 10069 /20 2 2 – 2 – 06/10/2023 (2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. risarcimento dei danni. Emerge chiaramente, pertanto, che una volta restituito il mezzo da parte dell’[acquirente] e non ottenuto[…] alcun nuovo ciclomotore da parte della convenuta, l’odierno attore ha inte- resse a che il Giudice di pace[…] voglia dichiarare risolto per inadem- pimento il contratto […] ed all’esito condannare la [venditrice] alla re- stituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni». Egli cita inoltre dalla comparsa conclusionale in primo grado: «Una volta accettato il reso, l’oggetto del contratto di vendita, per comune volontà delle parti, non può più essere la vecchia motocicletta ma necessariamente una diversa aventi le caratteristiche richieste dall’[acquirente] […]. Non essendo mai stata consegnata alcuna nuova motocicletta, pertanto, la domanda di risoluzione […] appare fondata. […] Con il verbale di reso datato 23/5/2011 [le parti] hanno rideterminato il nuovo e diverso oggetto del contratto». Con tale verbale la venditrice «si è obbligata nei confronti dell’[acquirente] alla consegna di altra motocicletta al cui acquisto è stata imputata lasomma già [dalla venditrice] ricevuta». Il secondo motivo denuncia l’omesso rilievo che il verbale di reso del 23/5/2011 dimostra che il bene consegnato all’acquirente (e poi da lui restituito) non aveva le caratteristiche pattuite e che le parti avevano concordato la consegna (poi mai avvenuta) di un altro ciclomotore di fabbricazione 2011. Si deduce omesso esame circa fatto decisivo e vio- lazione degli artt. 1497, 1453, 1322, 1197 e 1455 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116. Il terzo motivo denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di con- danna alla consegna del ciclomotore di fabbricazione 2011 secondo l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di modifica del contratto originario. Si deduce violazione degli artt. 1470, 1476 e 1477 c.c. 2. –I motivi possono esaminarsi contestualmente, stante la connes- sione reciproca. 5di 8 – 10069 /20 2 2 – 2 – 06/10/2023 (2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. I primidue motivi sono fondati, il terzo è assorbito. L’errore di dirittocommesso dal giudice di appello è di aver applicato l’art. 345 c.p.c. sotto il profilo del divieto di proposizione di domande nuove in appello ad un caso in cui non vi è stata proposizione di una domanda nuova. Ci si trova dinanzi ad una fondamentale identità di petitum(il diritto di un compratore alla restituzione del prezzo pagato previa risoluzione del contratto per inadempimento) e di causa petendi (la finale mancata consegna del benepattuito). È infatti irrilevante ciò che al giudice di appello è parso invece determinante: che alla mancata consegna finale del bene pattuito si sia giunti attraverso una fase in- termedia in cui è stato consegnato un aliud pro alio poi restituito. Pro- filo decisivo- a l fine di riconoscere nell’accordo del maggio 2011 l’esito di una rinegoziazionedel contratto originario tale da lasciarne inalte- rata la sostanza (e cioè da escluderne il caratterenovativo) - riveste la circostanza che l’importo già integralmente versato dall’acquirente a titolo di prezzo sia rimasto presso il venditore e sia stato imputato a corrispettivo di un nuovo esemplare di fabbricazione 2011, in confor- mità alperseverante interesse dell’acquirente, poi frustrato dalla defi- nitiva mancata consegna. Talché non si giustifica la dichiarazione d’inammissibilitàdella domanda tratta ad oggetto dell’appello inciden- tale dell’acquirente: si tratta sempre dello stesso diritto (alla restitu- zione del prezzo, previa risoluzione del contratto). Il risultato è in lineacon i criteri desumibili dalla pronuncia delle Se- zioni Unite del 2015 sul tema della modificazione/mutamento della do- manda giudiziale. In quel caso di specie gli attori avevano modificato nel termine accordato ex art. 183 co. 5 c.p.c. (applicabile ratione tem- poris) l’originaria domanda ex art. 2932 c.c. in domanda di accerta- mento dell’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile (sul presupposto del carattere definitivo e non preliminare del contratto). 6di 8 – 10069 /20 2 2 – 2 – 06/10/2023 (2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Chiamata a pronunciarsi se tale operazione concreti la proposizione di una inammissibile domanda nuova o una ammissibile modifica, al co- spetto di una disciplina silente sul punto centrale, Cass. SU 12310/2015 fanno reagire l’art. 345 co. 1 c.p.c. sull’interpretazione dell’art. 183 co. 5 c.p.c. Secondo tale pronuncia, possono ritenersi inammissibili solodomande le cui qualità di novità corrispondono a quei tratti di novità che sono propri delle domande ammesse in appello esplicitamente dall’art. 345 co. 1 seconda parte c.p.c. («Possono tut- tavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa») in deroga alla regola della inammissibilità, la quale è assunta implicitamente (ma univocamente) in termini molto ristretti. Fuori dai tratti che accomunano le domande eccezionalmente ammis- sibili in appello (nonostante il loro carattere di novità), la legge vuole il contrario: cioè l’ammissibilità. Il principale tratto comune alle domande nuove ammesse ex art. 345 co. 1 seconda parte c.p.c. è che con esse si richiedono utilità maturate dopo la sentenza di primo grado, le quali sono consequenziali al bene avuto di mira con la domanda introduttiva; sono domande che si aggiungono senza potersi sostituire a quest’ul- tima, proiettandosi sul tratto ulteriore della stessalinea tracciata dalla domanda di prime cure.Ne segue che «possono (implicitamente) rite- nersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle ecce- zionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale», mentre non possono essere considerate nuove (e quindi sono ammissibili) le domande «diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a que- ste, in un rapporto di alternatività»(così, Cass. SU 12310/2015, p. 19). Questa operazione rinviene il proprio fondamento nell’esigenza di «massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale […] così da 7di 8 – 10069 /20 2 2 – 2 – 06/10/2023 (2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuova- mente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale» (così, Cass. SU 12310/2015, p. 21). Come una specie di «prova del nove», si tenga presente l’argomen- tazione svolta da Cass. SU12310/2015 con la mente rivolta al caso di specie: ammesso che la domandarestitutoria del prezzo (previa riso- luzione del contratto)fondata sulla mancata nuova consegna concor- data nel maggio 2011 sia «diversa» (così come argomentato dalla sen- tenza impugnata) dalla domanda restitutoria (previa risoluzione) fon- data sull’originaria consegna di un aliud pro alio, si tratta – parafra- sando Cass. SU 12310/2015 - di una diversità che non si aggiung e a quella originaria, ma la sostituisc e e si pon e pertanto, rispetto a quest’ultima, in un rapporto di alternatività, nella prospettiva di «risol- vere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno por- tato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale». 3. –Sono accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, è assorbito il terzo motivo, è cassata la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa al Tribunale di Messina, inpersona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giu- dizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo d el ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai mot