CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1866/2017 R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato- 44 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2767/2016 34 depositata il 19/07/2016 R.G.N. 5533/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.1866/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto il ricorso proposto dalla società "[OSCURATO:SOCIETA].", la quale aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo relativo a somme dovute all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in avanti INPGI) a titolo di contributi previdenziali e sanzioni relative ad otto giornalisti, inquadrati come lavoratori autonomi ma che, all'esito di accertamento ispettivo da parte dello stesso istituto erano risultati legati alla società da vincolo di subordinazione; la Corte territoriale ha riformato in parte la prima pronuncia, stabilendo che: a) il debito contributivo era dovuto soltanto in rapporto a cinque degli otto giornalisti, per i quali era risultato provata in giudizio il vincolo di subordinazione, b) tale vincolo esisteva solo a far data dalla delibera dell'Ordine di iscrizione al registro dei praticanti giornalisti, c) per due giornaliste (Visentin e Pelosi) dalla contribuzione dovuta andava detratto quanto già dalle stesse versato alla gestione separata, d) la società era tenuta al pagamento dei contributi sull'indennità di preavviso dovuta agli eredi di uno dei giornalisti, nel frattempo deceduto; la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", sulla base di cinque motivi, illustrati da successiva memoria; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato tempestivo controricorso; l'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., contesta "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., per difetto di motivazione sulla riforma della sentenza di primo grado, in ordine alla posizione dei giornalisti Morini, Lucca e Versace"; l'INPGI contesta il capo della sentenza con cui, accogliendo il secondo motivo d'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte territoriale ha escluso la subordinazione in merito alla posizione di tre degli otto professionisti menzionati in epigrafe, sul presupposto che essendo stata, la natura autonoma di tali rapporti, già accertata in altro giudizio relativo a un periodo immediatamente anteriore a quello oggetto di causa (Trib. Roma n. 2446 del 2008 confermata da Corte d'appello di Roma n. 435 del 2012 e attualmente pendente in Cassazione), la valenza di quell'accertamento giurisdizionale manteneva intatta la sua validità probatoria anche nel giudizio in esame, in assenza di circostanze contrarie; sostiene l'Istituto ricorrente che la motivazione resa sarebbe apparente, in quanto la Corte d'appello, richiamando gli effetti del giudicato, in considerazione dell'esecutorietà della prima sentenza d'appello, di cui qui si domanda la cassazione, non avrebbe argomentato adeguatamente in ordine alla ragione per la quale, l'efficacia probatoria della prima sentenza di merito (Trib. Roma n. 2466 del 2008), sarebbe stata superiore a quella della seconda sentenza del Tribunale di Roma oggetto del gravame, che aveva accertato la sussistenza del vincolo di subordinazione; la tecnica motivazionale "per relationem", sostiene parte ricorrente, dovrebbe rendere comunque intelligibili le ragioni della decisione, il che non sarebbe avvenuto in questo caso, ove non è dato comprendere l'iter logico che ha condotto la Corte d'Appello alla riforma della pronuncia di prime cure; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.:L, n.4 cod. proc. civ., denuncia "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per omessa motivazione circa l'accertamento e il rilievo della formale qualità del giornalista Morini come socio di una società appaltatrice"; la doglianza è riferita all'accoglimento del motivo d'appello con cui la Società, al fine di sostenere la natura autonoma del rapporto esistente con uno dei giornalisti (Morini), aveva dedotto che nel periodo di causa questi era socio della società Servizi editoriali s.a.s., la quale acquistava da [OSCURATO:SOCIETA] spazi televisivi che poi gestiva liberamente, rivendendone una parte a fini pubblicitari; la riforma della pronuncia di primo grado su questo specifico punto, secondo l'INPGI, sarebbe carente di motivazione, perché genericamente riferita a prove documentali provenienti dall'appellante (contratti stipulati fra le due società) (p. 8 sent. sub 2.3.); il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., e degli artt. 1 e 2 del CNLG (d.P.R. 153/1961), per avere escluso la subordinazione (per Lucca, Morini e Versace), solo in virtù dell'assenza di vincoli orari, senza verificare l'organico inserimento nell'attività redazionale"; parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe escluso il vincolo di subordinazione per tre giornalisti sulla base dell'accertamento dell'inesistenza di un orario prestabilito e della non necessità di autorizzazioni per permessi ed assenze, elementi, questi, che sarebbero pienamente compatibili col vincolo "attenuato" attribuito alla figura del giornalista lavoratore dipendente; il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e falsa applicazione di norme di legge: 1241 c.c., 2115 c.c., art. 8 comma 2 D.Lgs. 103/96"; la critica si appunta sull'accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell'eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con cui, in merito a due dei giornalisti (Pelosi e Visentin per i quali vi era sovrapposizione di periodi), si chiedeva la compensazione dei contributi dovuti all'INPGI con i contributi già versati allo stesso ente, seppure nella gestione separata; lamenta il ricorrente che la decisione sarebbe priva di motivazione ed adottata in assenza dei presupposti per dare luogo alla compensazione, dal momento che se l'editore aveva un debito verso l'INPGI non così il giornalista nei confronti del proprio datore di lavoro: in altri termini, nelle due obbligazioni che andrebbero ad incrociarsi per via del meccanismo compensativo, le parti coinvolte non assommerebbero la reciproca qualità di debitore e creditore; il quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia l'iscrizione della giornalista Pelosi all'elenco dei pubblicisti prima di essere iscritta al Registro dei Praticanti"; contesta la mancata valutazione dei conteggi alternativi richiesti all'INPGI dalla stessa Corte territoriale, i quali, con riferimento alla giornalista Pelosi, certificavano che la stessa era iscritta all'elenco dei pubblicisti fin dal 2005; la Corte d'appello, omettendo qual si voglia riferimento a tale circostanza, e riconoscendo per tutti i giornalisti l'esistenza del credito solo a far data dalla delibera dell'Ordine di iscrizione al registro dei praticanti giornalisti (escludendo la cd. retrodatazione), non avrebbe considerato quanto emerso circa la posizione della giornalista Pelosi, ed avrebbe erroneamente stabilito la decorrenza dei contributi dovuti dalla società solo a far data dal luglio 2007; sostiene che l'INPGI dal 2001 gestisce anche la previdenza dei giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (art. 76 L. n. 388 del 2000) e, pertanto, anche per tali periodi sussisterebbe l'obbligo contributivo in capo alle società editoriali; il primo motivo è inammissibile; la censura, dedotta come nullità della sentenza per omessa motivazione, si duole, in realtà di un vizio di motivazione; secondo questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017); nel caso in esame, la motivazione sul punto contestato esiste, atteso che la Corte d'appello ha affermato che la pronuncia di primo grado andava riformata perché viziata da un errore metodologico, consistente nel fatto di aver considerato indistintamente le posizioni di tutti i giornalisti, ancorché il verbale ispettivo ne avesse individuato tre gruppi omogenei; stante ciò, appare evidente che la Corte territoriale ha scelto quale fonte di prova - legittimamente, in quanto ha riconosciuto che i presupposti erano rimasti immutati (p. 7 sent.) - l'accertamento espletato dal Tribunale nella prima pronuncia, resa riguardo agli stessi lavoratori e per il periodo immediatamente antecedente a quello oggetto di causa, con cui era stato escluso il vincolo di subordinazione; la seconda censura, inammissibilmente, deduce col n. 4 un presunto errato esame di risultanze istruttorie, senza nemmeno allegarle in ossequio ai principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ.; peraltro, la Corte territoriale (pag. 8 sent.) ha offerto una propria motivazione insindacabile del corredo probatorio posto a fondamento della decisione, sostenendo che oggetto del rapporto contrattuale controverso era una vendita di spazi televisivi alla società di cui Morini era socio, il quale ne rivendeva una parte a fini pubblicitari (p.8 sent.); il terzo motivo è inammissibile; le doglianze formulate appaiono rivolte a domandare a questa Corte una rivalutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità; diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato gli indici della cd. subordinazione attenuata, come si desume dal complessivo impianto argomentativo della sentenza, il quale appare aderente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 24078 del 2021); il quarto motivo è parimenti inammissibile; la censura solleva, in sostanza, un vizio di violazione di legge intendendo contestare la nullità della sentenza per omessa motivazione circa la possibilità di addivenire alla compensazione tra i contributi versati alla gestione separata dai giornalisti con quelli dovuti dalla società quale datore di lavoro dipendente; la censura avrebbe dovuto, perciò, essere formulata ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ.; tuttavia, anche a voler riqualificare il motivo secondo l'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., esso resta inammissibilmente prospettato, giacché l'omessa motivazione sul punto sollevato non sussiste, non ricorrendone i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012; giova ribadire che le ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza sono soltanto quelle di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia; quindi, la censura in esame, pur riqualificata come vizio di omessa pronuncia, non risponde ai canoni richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23940 del 2017 cit.); anche il quinto ed ultimo motivo è inammissibile, in quanto la questione di diritto in esso prospettata non risulta essere stata oggetto della sentenza impugnata; come questa Corte ha costantemente affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì - in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis, Cass. n. 6945 del 2018); parte ricorrente non indica, peraltro, quando la circostanza è stata discussa in giudizio tra le parti; il dato accertato dalla Corte territoriale - insindacabile in questa sede - si ferma a rilevare l'obbligo contributivo in capo alla società per la posizione controversa per un solo periodo (ultimo rigo pag. 11 alla lett. d) "Pelosi per il periodo 11/07/2007-31/5/2008 (v. supra)"), intendendo che per il periodo precedente, oggetto della doglianza, il rapporto rilevasse solo ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., non essendo, la giornalista in questione, prima del luglio 2007 ancora iscritta all'albo dei praticanti giornalisti; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore della parte costituita; non si provvede sulle spese nei confronti dell'INPS che non ha svolto attività difensiva; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore i