CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29763/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 7946/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., la Corte d'appello, con motivazione corretta ed esaustiva, 'ha ritenuto, alla luce dell'accertata dinamica dei fatti, pienamente integrato il delitto di evasione, dal momento che il ricorrente si allontanava dalla propria abitazione per recarsi presso quella della persona offesa del reato di atti persecutori per il quale lo stesso era ristretto agli arresti domiciliari, per poi recarsi all'ospedale senza aver previamente allertato le Forze dell'ordine dell'avvenuto allontanamento (cfr. sentenza iimpugnata, pag. 4); Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità - ha ritenuto ostativi alla concessione di tale beneficio le modalità della condotta nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci