CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 50884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA Vato avviso alle padr;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RAHMOUNI Hichem, NAOUAR [OSCURATO:PERSONA], OUESLATI Mejdi, [OSCURATO:PERSONA] Slim e EKWEALOR Ifeany, imputatI di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 come meglio rispettivamente specificato in rubrica, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena da costoro concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: sentenza emessa in data 27/06/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Perugia; rilevato in particolare che il RAHMOUNI, il NAOUAR e l'OUESLATI lamentano, con unico atto di ricorso, un difetto motivazionale con riferimento alla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; mentre il [OSCURATO:PERSONA] e l'EKWEALOR, con separati atti di impugnazione di analogo contenuto, censurano la sentenza con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia inammissibile, essendo il ricorso stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. tra le altre Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto di dover pervenire alle medesime conclusioni di inammissibilità quanto agli ulteriori due ricorsi, dovendosi dar seguito al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01): presupposti connotati quindi da particolare rigore, che nella specie appaiono palesemente insussistenti, avendo i ricorrenti semplicemente evocato precedenti giurisprudenziali secondo cui l'ipotesi lieve può essere riconosciuta, in presenza di determinate condizioni, anche in caso di condotte non occasionali o relative a quantitativi non modestissimi; y • ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023 I