CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 21021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27006-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimati - avverso l’ordinanza n. 717/2017 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la revoca dell’ammissione al beneficio ordinata dal giudice competente per il giudizio in considerazione della mancata produzione di documenti attestanti la sussistenza delle condizioni reddituali. IlTribunale ha giustificato la conferma in base al rilievo che il difensore aveva chiesto la distrazione delle spese. Il motivo di ricorso censura la decisione, per un verso, per omissione di pronuncia sulla questione sottoposta al suo esame, per altro verso, per ultra- petizione, avendo il giudice dell’opposizione rilevato un fatto che non era stato evidenziato nel provvedimento opposto. Si evidenzia inoltre che il principio applicato (quello della incompatibilità fra ammissione al patrocinio a spese dello Stato e istanza di distrazione delle spese) è stato abbandonato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanza non hanno svolto difese La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso, che deve essere confermata. In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (Cass. n. 21997/2018: nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del difensore contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire). Consegue che il presente ricorso, proposto dal difensore avverso provvedimento di revoca, è inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterd.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, sedovuto”. P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile