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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 22717/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2611/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Martini 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del quadro direttivo dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1959/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Sulmona, [OSCURATO:PERSONA] e il notaio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che venissero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla stipula, da parte del notaio, di 181 contratti di mutuo ipotecario presso la filiale di L'Aquila, per la somma complessivi di lire 25 miliardi e 900 milioni.

A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che nel periodo intercorso tra il marzo 1992 e il marzo 1993 erano stati stipulati i mutui suindicati nei quali figurava sempre il [OSCURATO:PERSONA], o in proprio o quale procuratore di congiunti intestatari di immobili o quale amministratore di società che a lui facevano capo o quale terzo datore di ipoteca.

I mutui, che rientravano tutti nella cifra di lire 150 milioni, e quindi nella competenza del direttore della filiale [OSCURATO:PERSONA], avevano destato gravi sospetti, per i quali la Banca aveva disposto un'ispezione.

Sporta quindi denuncia in sede penale nei confronti del Bucci, del [OSCURATO:PERSONA] e del notaio Altiero, ne erano derivati altrettanti procedimenti penali nei quali sia il [OSCURATO:PERSONA] che l'Altiero avevano patteggiato la pena.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e contestando l'entità dei danni così come richiesti, evidenziando anche come vi fosse, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., una corresponsabilità della Banca attrice.

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 13.376.233,69 oltre interessi e con il carico delle spese di lite, mentre rigettò la medesima domanda nei confronti del notaio.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dall'[OSCURATO:SOCIETA]. e in via incidentale condizionata dal notaio Altiero e la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 23 ottobre 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha condannato l'Altiero al pagamento, in favore della Banca appellante, della somma di euro 13.376.233,69, oltre interessi e rivalutazione, dalla quale doveva essere detratta la somma di euro 287.000, con il carico delle spese del giudizio di appello.

2.1. Ha osservato la Corte territoriale, ricostruendo il contesto della vicenda, che il [OSCURATO:PERSONA], amministratore e socio di numerose società, si era trovato nel 1992 esposto per una quantità abnorme di debiti.

D'accordo col direttore della filiale Bucci, i due avevano deciso di trasformare i debiti di prossima scadenza in una esposizione a lungo termine, stipulando contratti di mutuo dove alcuni terzi prestanome apparivano come mutuatari e il [OSCURATO:PERSONA] partecipava in proprio.

Con questa tecnica erano stati stipulati 181 mutui fondiari col seguente metodo: al momento della stipula i mutuatari firmavano la quietanza, accendevano conti correnti presso la stessa filiale per l'accredito del mutuo, davano disposizioni di giroconto sui conti correnti intestati al [OSCURATO:PERSONA] e chiedevano l'estinzione anticipata del mutuo.

In realtà, i beni immobili concessi in garanzia ipotecaria avevano una consistenza di gran lunga inferiore rispetto alle somme mutuate e in certi casi erano del tutto inesistenti.

2.2. Ciò premesso, la Corte d'appello ha dichiarato di non condividere le conclusioni del Tribunale in ordine all'assenza di responsabilità in capo al notaio.

Ed infatti la sentenza di patteggiamento, pur non potendo fondare di per sé la condanna civile, era tuttavia valutabile come elemento indiziario a carico del notaio, il quale «non poteva che essere consapevole della rilevantissima truffa architettata ai danni dell'appellante Istituto», avendo compiuto gravi violazioni degli obblighi professionali esistenti a suo carico.

La sentenza ha posto in luce, in proposito, una serie di elementi: i mutuatari erano spesso giovanissimi, non in grado di accollarsi le spese di rimborso del mutuo e legati da vincoli di parentela fra di loro; i contratti erano stati stipulati in giornate festive o prefestive, a gruppi di otto o dieci, senza contenere in allegato i contratti preliminari di compravendita; il [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto, in sede di interrogatorio penale, che i mutuatari non erano consapevoli di cosa stessero facendo; che le stipule erano avvenute in un clima di grande confusione, senza che i soggetti potessero capire quali conseguenze ne sarebbero derivate a loro carico.

Il notaio, poi, non aveva effettuato alcun controllo e verifica in relazione ai beni immobili concessi in garanzia, aveva violato il suo dovere di svolgere le c.d. relazioni preliminari per verificare la libertà e disponibilità dei beni, essendosi «accontentato di acquisire solo documenti catastali in fotocopia, limitandosi quindi a redigere atti formalmente corretti, ma in spregio al dovere di diligenza assunto». •Né poteva sostenersi che egli fosse stato esonerato dall'obbligo di effettuare le visure, posto che nulla risultava in proposito.

La Corte d'appello ha osservato, quindi, che erano irrilevanti le ragioni «della tardiva resipiscenza» del notaio, perché la gravità delle sue omissioni era tale da superare la soglia della colpa professionale «per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, a tutto voler concedere nella forma del dolo eventuale per la consapevole accettazione del rischio derivante dall'omesso controllo».

La sentenza, quindi, ha per tali ragioni ritenuto di dover estendere all'Altiero la responsabilità per il pregiudizio economico causato alla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente obbligo risarcitorio anche a suo carico. 2.3.

Quanto alla prospettata corresponsabilità della Banca ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., la Corte di merito ne ha escluso la sussistenza, per una serie di concorrenti ragioni.

Ha affermato la sentenza che le modalità di realizzazione della condotta criminosa avevano di fatto «precluso o comunque ritardato la consapevolezza della banca in ordine ai fatti medesimi»; i contratti di mutuo erano stati stipulati sulla base di false relazioni di stima dei beni ipotecati, false certificazioni notarili circa l'esistenza o la libertà dei beni stessi e, in molti casi, false attestazioni personali e reddituali dei soggetti mutuatari.

E la riprova era costituita dal fatto che alcuni di quei mutui, oggetto di successive controversie giudiziarie, erano stati riconosciuti validi ed efficaci.

Per cui, non potendo ipotizzarsi, in capo alla Banca danneggiata, la conoscenza del fatto potenzialmente pregiudizievole, la fattispecie di cui all'art. 1227 cit. non era da ritenere integrata, con conseguente impossibilità di esclusione o riduzione della responsabilità del notaio.

2.4. La Corte d'appello, infine, nel procedere alla liquidazione del danno, ha ritenuto di poter parzialmente accogliere l'appello incidentale del notaio, riducendo la somma della condanna già inflitta in primo grado nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

A questo proposito, la sentenza ha premesso che, non essendo in contestazione l'importo complessivo delle somme mutuate, il danno subito dalla Banca doveva essere identificato in detta somma.

In relazione alle denunce di sinistro svolte verso le società di assicurazione, la Corte d'appello ha escluso che si potesse attribuire rilievo al fatto che il legale rappresentante della Banca non aveva reso l'interrogatorio formale, perché la mancata produzione del contratto di assicurazione e la mancata richiesta di esibizione dello stesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. non consentivano di ritenere affermato che il danno si fosse ridotto a causa del pagamento di premi assicurativi.

Il notaio, però, aveva eccepito già in primo grado il fatto che l'[OSCURATO:SOCIETA] si fosse insinuata al passivo del fallimento della società Edilcolle (che faceva capo al [OSCURATO:PERSONA]) per una somma maggiore di 38 miliardi di lire, in privilegio, e che la stessa aveva agito nei confronti di alcuni mutuatari, ricevendo pagamenti parziali (a seguito di transazioni) che dovevano essere scomputati dal danno complessivo.

La sentenza ha quindi precisato che risultava in atti la sola proposta omologata di concordato della società Edilcolle e il relativo decreto di avvenuta esecuzione emesso dal Tribunale di Sulmona; dati, questi, ritenuti insufficienti a stabilire quale fosse l'importo destinato a favore della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'entità globale dei crediti privilegiati, per cui nessuna somma poteva essere defalcata a tale titolo a favore del notaio.Quanto, poi, alle transazioni intervenute tra [OSCURATO:SOCIETA] e i mutuatari, la Corte d'appello ha compiuto un'espressa diversificazione.

Alcuni dei documenti attestanti l'aliunde perceptum risultavano, infatti, prodotti tardivamente in grado di appello, dopo l'udienza di trattazione e perciò in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per cui la relativa documentazione era da ritenere inammissibile.

Altri contratti, invece, erano stati tempestivamente e utilmente prodotti e le relative somme sono state defalcate dal debito complessivo, fino al raggiungimento della somma complessiva di euro 287.000.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di propone ricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi.

Resiste l'[OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva il Collegio che il notaio ricorrente ha svolto una premessa al ricorso nella quale ha osservato che in data 11 ottobre 2018, cioè dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica in grado di appello, e prima che la sentenza impugnata fosse pubblicata, si sarebbe tra le parti perfezionata una transazione per la somma di euro

70.000. Aggiunge di aver «eseguito la transazione» prima della notifica dell'odierno ricorso, versando la somma concordata; per cui chiede a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere.

1.1. La Corte osserva che, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione della pretesa transazione non sarebbe preclusa, trattandosi di un documento formatosi successivamente all'ultimo momento utile nel quale lo stesso avrebbe potuto essere prodotto nel giudizio di appello, prima della pronuncia dell'impugnata sentenza (v. la sentenza 7 dicembre 2017, n. 29439, e l'ordinanza 12 luglio 2018, n. 18464, nonché, di recente, l'ordinanza 11 marzo 2022, n. 8054, delle Sezioni Unite di questa Corte).

Nel caso di specie, però, l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha decisamente negato, nel proprio controricorso, che la transazione si sia realmente perfezionata, per cui la Corte deve esaminare la documentazione depositata per stabilire la veridicità delle affermazioni del ricorrente.

Ebbene, alla luce di quanto è a disposizione del Collegio, appare evidente come non vi sia una prova sufficiente a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della transazione.

Risulta dagli atti, infatti, che in data 18 settembre 2018 il notaio scrisse alla dottoressa Fucci - che non è chiaro quale ruolo ricopra nella vicenda - dichiarando la sua disponibilità a transigere la vertenza dietro pagamento della somma di euro

70.000. Nella lettera in questione il notaio specificò di rimanere «in attesa di ricevere una bozza della transazione».

Successivamente, e precisamente con la e.mail del 9 ottobre 2018, una tale [OSCURATO:PERSONA] scrisse al notaio allegando la bozza dell'atto di transazione, con preghiera di visionario e riscontrarlo «in tempi brevi», al fine di espletare la procedura di rinuncia agli atti del giudizio pendente presso la Corte d'appello di L'Aquila.

La transazione che il ricorrente ha prodotto è, però, solo un documento non firmato, e altrettanto deve dirsi a proposito della rinuncia agli atti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio suindicato.

Risulta, invece, che il successivo 8 gennaio 2019 - cioè oltre due mesi dopo la pubblicazione della sentenza oggi in esame - l'[OSCURATO:SOCIETA] respinse il versamento di euro 70.000 proveniente dal notaio Altiero, con la dicitura «bonifico respinto in quanto non riferibile ad alcuna transazione».

Poiché i riscontri documentali forniti dal ricorrente finiscono qui, ne consegue che la presunta transazione non può ritenersi in alcun modo perfezionata, per cui la richiesta di cessazione della materia del contendere deve essere rigettata.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730, 2732 e 2734 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che nullità della sentenza.

Il motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la dolosa partecipazione del ricorrente all'operazione fraudolenta ideata dal [OSCURATO:PERSONA].

Si rileva che quest'ultimo aveva ammesso «che il notaio Altiero ignorava che tutti i protagonisti della vicenda» stessero recitando una parte di una sorta di copione.

La confessione ha natura di prova legale, per cui la sentenza avrebbe violato le relative norme ed avrebbe fatto anche un uso non corretto delle presunzioni, ricostruendo i fatti secondo una lettura parziale degli stessi, perché nessuno degli indizi poteva rivestire i caratteri di gravità, precisione e concordanza.

2.1. Il motivo è per certi versi inammissibile e per altri infondato.

Il richiamo alle norme sulla confessione è chiaramente fuor di luogo.

Tale prova è, secondo il tradizionale insegnamento, una contra se declaratio, la quale ha valore di prova legale a carico di colui che la compie, ma non può certamente avere lo stesso valore a favore di un terzo.

Nel caso specifico, la dichiarazione favorevole al notaio Altiero - che la sentenza avrebbe ignorato - deriverebbe dalla deposizione del principale imputato [OSCURATO:PERSONA], pure convenuto nel presente giudizio; si tratta, perciò, di una dichiarazione resa non dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., bensì da un litisconsorte facoltativo, che, avendo valore solo nel rapporto tra l'Altiero e il [OSCURATO:PERSONA], non è chiaro in alcun modo come possa assumere rilievo anche nei confronti della Banca.

Si è in presenza, in definitiva, soltanto di un elemento di prova che il giudice poteva liberamente apprezzare, riguardo al quale non è ipotizzabile il richiamo al valore di prova legale che è tipico della confessione.

Quanto alla violazione delle norme sulle presunzioni, dalla quale deriverebbe, nell'assunto del ricorrente, il carattere apodittico della sentenza in esame, si tratta di una censura evidentemente inammissibile.La ricostruzione operata dalla Corte d'appello al fine di pervenire alla condanna dell'odierno ricorrente è frutto di una valutazione complessiva, motivata in modo approfondito sotto tutti i punti di vista; essa involge la struttura e il numero dei mutui redatti, le modalità di stipulazione dei medesimi, la condizione personale dei mutuatari, l'inverosimiglianza delle tesi difensive dall'Altiero e del [OSCURATO:PERSONA] e il valore della sentenza penale di patteggiamento della pena.

La Corte di merito ha anche illustrato le ragioni per le quali il notaio non poteva essere ritenuto estraneo alla complessiva operazione truffaldina.

Ne consegue che l'invocazione dell'errata applicazione delle norme sulla prova presuntiva finisce, in realtà, per risolversi nell'indebita sollecitazione di questa Corte ad un riesame del merito; e il richiamo alla presunta lesione delle norme suindicate è formulato con modalità che non rispondono a quelle delineate dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze 24 gennaio 2018, n. 1785, e 30 settembre 2020, n. 20867).

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1227 e 2049 cod. civ., contestando la sentenza nella parte in cui ha negato il concorso di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].

Rileva il ricorrente che, essendo pacifica in causa la sussistenza di una responsabilità del direttore della filiale Bucci, il fatto che nessuno si fosse reso conto della situazione presso gli uffici centrali di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe circostanza irrilevante.

La responsabilità dei padroni e committenti per il fatto illecito dei propri dipendenti è, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, perché prescinde da ogni indagine sullo stato soggettivo del preponente.

Si ricorda che il principio dell'art. 2049 cit. è applicabile anche al pregiudizio subito dallo stesso committente che derivi dal concorso di azioni del commesso o di altri soggetti.

3.1. Il motivo, inammissibile sotto un certo profilo, è comunque privo di fondamento.La Corte d'appello, come si è detto, ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali non poteva sussistere il concorso di colpa della [OSCURATO:PERSONA], richiamando a questo proposito il fatto che le somme di ciascun mutuo rientravano nella competenza del titolare della filiale, che vi erano delle false relazioni di stima dei beni ceduti e false certificazioni notarili, per cui sotto questo profilo la censura è inammissibile perché tende al riesame del merito.

Quanto, invece, al richiamo all'art. 2049 cod. civ., il Collegio ne rileva la totale infondatezza.

Ed invero detta norma, per come è stata costantemente interpretata da questa Corte negli anni, è finalizzata a proteggere i terzi i quali vengano a subire incolpevolmente un danno a causa del cattivo operato del dipendente; rispetto al quale il soggetto preponente risponde per il fatto puro e semplice del c.d. collegamento funzionale (v. da ultimo, a proposito della responsabilità dello Stato e degli enti pubblici per il fatto illecito del dipendente, la sentenza delle Sezioni Unite 16 maggio 2019, n. 13246, ove si richiama il concetto della occasionalità necessaria).

Lo scopo dell'art. 2049 cit., invece, non è e non può essere quello di proteggere i terzi che, cooperando dolosamente con il dipendente, abbiano danneggiato il soggetto preponente (nella specie, la Banca).

Chiara è, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, la quale sempre pone in luce il fatto che il preponente (banca, società di assicurazioni etc.) è chiamato a rispondere, assieme al proprio dipendente, del fatto illecito da quest'ultimo causato al terzo (caso tipico è quello del promotore finanziario); per cui invocare l'art. 2049 cit. per affermare che la Banca sarebbe comunque corresponsabile del danno da essa stessa subito per opera di una manovra truffaldina concordata tra il dipendente e il terzo estraneo appare evidentemente non corrispondente alla ratio della norma.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 210, 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso di poter considerare aliunde perceptum le somme che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe recuperato tramite l'indennizzo assicurativo e in sede di riparto dell'attivo del fallimento della società Edilcolle.

Per quanto riguarda i premi assicurativi, il ricorso rileva che la sentenza ha affermato non essere stato provato dal notaio l'avvenuto pagamento; senza contare che [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso il pagamento dell'indennizzo, per cui in tal modo sarebbe leso anche il principio di vicinanza della prova.

In riferimento, invece, all'insinuazione al passivo, il ricorrente lamenta che la controparte non aveva mai negato l'avvenuto pagamento del proprio credito ammesso nel passivo del fallimento per un importo di circa 20 milioni di euro, tanto più che la proposta di concordato prevedeva il pagamento del 100 per cento dei creditori privilegiati, fra i quali [OSCURATO:SOCIETA].

4.1. Il motivo, inammissibile sotto certi aspetti, è comunque privo di fondamento.

Un rilievo generale si impone ed è che il motivo in esame - nel contestare la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, delle somme che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe ricevuto per i contratti di assicurazione e per l'insinuazione al passivo fallimentare - non si confronta, in effetti, con la motivazione della sentenza, la quale ha ampiamente illustrato le ragioni della propria decisione sul punto.

Quanto ai premi assicurativi, la Corte abruzzese ha spiegato che, anche volendo considerare la circostanza della mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della Banca, la circostanza oggetto dell'interrogatorio si limitava ad ammettere che erano state attivate le procedure per ottenere il rimborso da parte dell'assicuratore, ma nulla di più.

Per cui, avendo rinunciato il notaio a richiedere l'esibizione delle polizze ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., nessuna prova c'era circa l'effettiva percezione di somme da scalare dal debito complessivo.

In relazione all'insinuazione al passivo, la sentenza, come si è detto, ha spiegato che dal solo decreto di omologa risultava impossibile stabilire l'importo previsto in pagamento a favore della Banca.

A fronte di tale ricostruzione, le argomentazioni del motivo in esame non superano la soglia di una palese genericità, posto che in esso si censura la presunta lesione del principio di non contestazione e della regola della vicinanza della prova.

Ma, osserva il Collegio, il principio di non contestazione è invocato a p. 25 del ricorso senza un effettivo costrutto, lamentandosi solo, attraverso il richiamo di cui alla nota n. 24 a pie' di pagina, l'omessa valutazione della memoria di [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado ove si fa riferimento ad un «pagamento del (parziale) risarcimento», considerazione del tutto generica.

Analoghi rilievi vanno fatti a proposito di quanto si dice alla p. 26 del ricorso a proposito dei presunti introiti derivanti dall'insinuazione al passivo fallimentare.

È appena il caso di aggiungere che costituisce regola generale il fatto che è l'interessato, nella specie il ricorrente, a dover dimostrare il c.d. aliunde perceptum, e l'esistenza di una simile prova è stata motivatamente esclusa dalla Corte di merito.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1228, 1304, primo comma, 2049 e 2055 cod. civ., degli artt. 345 e 132, n. 4), cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo ha ad oggetto la questione delle transazioni intervenute tra la Banca e i mutuatari.

Il ricorrente divide tali contratti in tre gruppi.

Per le transazioni del primo gruppo, nel quale rientrano quelle accertate in primo grado con le deposizioni testimoniali dei c.d. prestanome, la sentenza ha escluso di poterle conteggiare, perché non risultava acquisita l'entità delle somme ricevute.

Tale affermazione sarebbe erronea, perché l'ammontare del complessivo credito risarcitorio della Banca dovrebbe essere ridotto in proporzione della quota ideale di debito esistente a carico di ciascuno dei mutuatari che avevano transatto il debito.

Per le transazioni del secondo gruppo, cioè quelle accertate in secondo grado mediante documenti ritenuti ammissibili, la Corte d'appello le ha sì conteggiate, ma non considerando la quota ideale di debito calcolata sul valore dei mutui stipulati da ciascun mutuatario, bensì l'entità delle somme versate da questi ultimi in esecuzione delle transazioni stesse, per cui sussisterebbe lo stesso errore denunciato a proposito delle transazioni del primo gruppo.

Per le transazioni del terzo gruppo, cioè quelle risultanti da documenti prodotti in appello e giudicati dalla Corte di merito inammissibili, il ricorrente ricorda che, nella specie, doveva applicarsi l'art. 345 cit. nel testo anteriore a quello di cui alla riforma del 2012.

La sentenza sarebbe estremamente ingiusta, perché il notaio aveva avuto conoscenza di tali transazioni solo dopo l'udienza di trattazione in appello, per cui la Corte di merito avrebbe dovuto reputare ammissibili le produzioni, trattandosi di documenti indispensabili.

5.1. Osserva la Corte, innanzitutto, che il ricorrente muove da un'errata premessa in diritto che rende vana la censura relativa ai primi due gruppi di transazioni (pp. 28-30 del ricorso).

L'errore sta nel richiamare, a supporto della propria tesi, la sentenza 30 dicembre 2011, n. 30174, delle Sezioni Unite di questa Corte dettata a proposito dell'art.1304 cod. civ. in tema di transazione e obbligazioni solidali.

È evidente che il richiamo è improprio, perché nel caso specifico, come correttamente rileva il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA], non si è in presenza di un'obbligazione solidale; ciascun mutuatario è debitore verso la Banca per la totalità della somma da lui ricevuta e la transazione stipulata dal singolo non determina affatto la necessità di ridurre il carico degli altri obbligati per una quota ideale di debito.Così sgombrato il campo dal profilo giuridico richiamato nel ricorso, la Corte aggiunge che la censura, inammissibile sotto alcuni profili, è comunque priva di fondamento.

Rileva il Collegio, infatti, che le contestazioni circa l'asserita erroneità dei conteggi sono del tutto generiche quanto alle transazioni del primo e del secondo gruppo, come emerge dalle indicazioni di cui alle note n. 29, n. 31 e n. 32 contenute alle pagine 29-30 del ricorso.

Non risulta dal tenore della censura se e in quali termini di tali questioni si sia discusso in sede di merito, per cui la stessa si palesa inidonea a superare la ratio decidendi della sentenza, che ha ritenuto sforniti di prova gli asseriti versamenti.

Quanto alle transazioni che il ricorrente indica nel c.d. terzo gruppo - cioè quelle che egli ha prodotto nel giudizio di secondo grado e che la Corte d'appello ha ritenuto inammissibili - la sentenza impugnata è corretta in diritto.

La Corte abruzzese, infatti, dopo aver ricordato che nel caso di specie trova applicazione il testo dell'art. 345 cod. proc. civ. nella sua formulazione anteriore all'ultima modifica del 2012, ha precisato che anche i documenti la cui produzione in appello sia da ritenere ammissibile devono essere prodotti, a pena di decadenza, in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado.

Nel caso di specie, al contrario, i documenti in questione erano stati depositati dopo l'udienza di trattazione, benché formatisi «ben prima della proposizione dell'appello incidentale».

E che la formazione fosse anteriore non è, in sostanza, circostanza contestata, dal momento che la censura in esame non si confronta con questo passaggio della motivazione; il che è ragione sufficiente per ritenere la doglianza inammissibile.

Del tutto generica appare, infine, la considerazione di cui alla p. 31 del ricorso, secondo cui il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza dell'avvenuta conclusione di quelle transazioni solo dopo l'udienza di trattazione, posto che non risulta che egli abbia sollecitato la Corte d'appello a pronunciarsi sul punto.6.

Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 20.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2611/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Martini 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del quadro direttivo dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1959/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Sulmona, [OSCURATO:PERSONA] e il notaio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che venissero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla stipula, da parte del notaio, di 181 contratti di mutuo ipotecario presso la filiale di L'Aquila, per la somma complessivi di lire 25 miliardi e 900 milioni. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che nel periodo intercorso tra il marzo 1992 e il marzo 1993 erano stati stipulati i mutui suindicati nei quali figurava sempre il [OSCURATO:PERSONA], o in proprio o quale procuratore di congiunti intestatari di immobili o quale amministratore di società che a lui facevano capo o quale terzo datore di ipoteca. I mutui, che rientravano tutti nella cifra di lire 150 milioni, e quindi nella competenza del direttore della filiale [OSCURATO:PERSONA], avevano destato gravi sospetti, per i quali la Banca aveva disposto un'ispezione. Sporta quindi denuncia in sede penale nei confronti del Bucci, del [OSCURATO:PERSONA] e del notaio Altiero, ne erano derivati altrettanti procedimenti penali nei quali sia il [OSCURATO:PERSONA] che l'Altiero avevano patteggiato la pena. Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e contestando l'entità dei danni così come richiesti, evidenziando anche come vi fosse, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., una corresponsabilità della Banca attrice. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 13.376.233,69 oltre interessi e con il carico delle spese di lite, mentre rigettò la medesima domanda nei confronti del notaio. 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dall'[OSCURATO:SOCIETA]. e in via incidentale condizionata dal notaio Altiero e la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 23 ottobre 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha condannato l'Altiero al pagamento, in favore della Banca appellante, della somma di euro 13.376.233,69, oltre interessi e rivalutazione, dalla quale doveva essere detratta la somma di euro 287.000, con il carico delle spese del giudizio di appello. 2.1. Ha osservato la Corte territoriale, ricostruendo il contesto della vicenda, che il [OSCURATO:PERSONA], amministratore e socio di numerose società, si era trovato nel 1992 esposto per una quantità abnorme di debiti. D'accordo col direttore della filiale Bucci, i due avevano deciso di trasformare i debiti di prossima scadenza in una esposizione a lungo termine, stipulando contratti di mutuo dove alcuni terzi prestanome apparivano come mutuatari e il [OSCURATO:PERSONA] partecipava in proprio. Con questa tecnica erano stati stipulati 181 mutui fondiari col seguente metodo: al momento della stipula i mutuatari firmavano la quietanza, accendevano conti correnti presso la stessa filiale per l'accredito del mutuo, davano disposizioni di giroconto sui conti correnti intestati al [OSCURATO:PERSONA] e chiedevano l'estinzione anticipata del mutuo. In realtà, i beni immobili concessi in garanzia ipotecaria avevano una consistenza di gran lunga inferiore rispetto alle somme mutuate e in certi casi erano del tutto inesistenti. 2.2. Ciò premesso, la Corte d'appello ha dichiarato di non condividere le conclusioni del Tribunale in ordine all'assenza di responsabilità in capo al notaio. Ed infatti la sentenza di patteggiamento, pur non potendo fondare di per sé la condanna civile, era tuttavia valutabile come elemento indiziario a carico del notaio, il quale «non poteva che essere consapevole della rilevantissima truffa architettata ai danni dell'appellante Istituto», avendo compiuto gravi violazioni degli obblighi professionali esistenti a suo carico. La sentenza ha posto in luce, in proposito, una serie di elementi: i mutuatari erano spesso giovanissimi, non in grado di accollarsi le spese di rimborso del mutuo e legati da vincoli di parentela fra di loro; i contratti erano stati stipulati in giornate festive o prefestive, a gruppi di otto o dieci, senza contenere in allegato i contratti preliminari di compravendita; il [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto, in sede di interrogatorio penale, che i mutuatari non erano consapevoli di cosa stessero facendo; che le stipule erano avvenute in un clima di grande confusione, senza che i soggetti potessero capire quali conseguenze ne sarebbero derivate a loro carico. Il notaio, poi, non aveva effettuato alcun controllo e verifica in relazione ai beni immobili concessi in garanzia, aveva violato il suo dovere di svolgere le c.d. relazioni preliminari per verificare la libertà e disponibilità dei beni, essendosi «accontentato di acquisire solo documenti catastali in fotocopia, limitandosi quindi a redigere atti formalmente corretti, ma in spregio al dovere di diligenza assunto». •Né poteva sostenersi che egli fosse stato esonerato dall'obbligo di effettuare le visure, posto che nulla risultava in proposito. La Corte d'appello ha osservato, quindi, che erano irrilevanti le ragioni «della tardiva resipiscenza» del notaio, perché la gravità delle sue omissioni era tale da superare la soglia della colpa professionale «per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, a tutto voler concedere nella forma del dolo eventuale per la consapevole accettazione del rischio derivante dall'omesso controllo». La sentenza, quindi, ha per tali ragioni ritenuto di dover estendere all'Altiero la responsabilità per il pregiudizio economico causato alla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente obbligo risarcitorio anche a suo carico. 2.3. Quanto alla prospettata corresponsabilità della Banca ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., la Corte di merito ne ha escluso la sussistenza, per una serie di concorrenti ragioni. Ha affermato la sentenza che le modalità di realizzazione della condotta criminosa avevano di fatto «precluso o comunque ritardato la consapevolezza della banca in ordine ai fatti medesimi»; i contratti di mutuo erano stati stipulati sulla base di false relazioni di stima dei beni ipotecati, false certificazioni notarili circa l'esistenza o la libertà dei beni stessi e, in molti casi, false attestazioni personali e reddituali dei soggetti mutuatari. E la riprova era costituita dal fatto che alcuni di quei mutui, oggetto di successive controversie giudiziarie, erano stati riconosciuti validi ed efficaci. Per cui, non potendo ipotizzarsi, in capo alla Banca danneggiata, la conoscenza del fatto potenzialmente pregiudizievole, la fattispecie di cui all'art. 1227 cit. non era da ritenere integrata, con conseguente impossibilità di esclusione o riduzione della responsabilità del notaio. 2.4. La Corte d'appello, infine, nel procedere alla liquidazione del danno, ha ritenuto di poter parzialmente accogliere l'appello incidentale del notaio, riducendo la somma della condanna già inflitta in primo grado nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, la sentenza ha premesso che, non essendo in contestazione l'importo complessivo delle somme mutuate, il danno subito dalla Banca doveva essere identificato in detta somma. In relazione alle denunce di sinistro svolte verso le società di assicurazione, la Corte d'appello ha escluso che si potesse attribuire rilievo al fatto che il legale rappresentante della Banca non aveva reso l'interrogatorio formale, perché la mancata produzione del contratto di assicurazione e la mancata richiesta di esibizione dello stesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. non consentivano di ritenere affermato che il danno si fosse ridotto a causa del pagamento di premi assicurativi. Il notaio, però, aveva eccepito già in primo grado il fatto che l'[OSCURATO:SOCIETA] si fosse insinuata al passivo del fallimento della società Edilcolle (che faceva capo al [OSCURATO:PERSONA]) per una somma maggiore di 38 miliardi di lire, in privilegio, e che la stessa aveva agito nei confronti di alcuni mutuatari, ricevendo pagamenti parziali (a seguito di transazioni) che dovevano essere scomputati dal danno complessivo. La sentenza ha quindi precisato che risultava in atti la sola proposta omologata di concordato della società Edilcolle e il relativo decreto di avvenuta esecuzione emesso dal Tribunale di Sulmona; dati, questi, ritenuti insufficienti a stabilire quale fosse l'importo destinato a favore della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'entità globale dei crediti privilegiati, per cui nessuna somma poteva essere defalcata a tale titolo a favore del notaio.Quanto, poi, alle transazioni intervenute tra [OSCURATO:SOCIETA] e i mutuatari, la Corte d'appello ha compiuto un'espressa diversificazione. Alcuni dei documenti attestanti l'aliunde perceptum risultavano, infatti, prodotti tardivamente in grado di appello, dopo l'udienza di trattazione e perciò in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per cui la relativa documentazione era da ritenere inammissibile. Altri contratti, invece, erano stati tempestivamente e utilmente prodotti e le relative somme sono state defalcate dal debito complessivo, fino al raggiungimento della somma complessiva di euro 287.000. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di propone ricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi. Resiste l'[OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il Collegio che il notaio ricorrente ha svolto una premessa al ricorso nella quale ha osservato che in data 11 ottobre 2018, cioè dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica in grado di appello, e prima che la sentenza impugnata fosse pubblicata, si sarebbe tra le parti perfezionata una transazione per la somma di euro 70.000. Aggiunge di aver «eseguito la transazione» prima della notifica dell'odierno ricorso, versando la somma concordata; per cui chiede a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere. 1.1. La Corte osserva che, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione della pretesa transazione non sarebbe preclusa, trattandosi di un documento formatosi successivamente all'ultimo momento utile nel quale lo stesso avrebbe potuto essere prodotto nel giudizio di appello, prima della pronuncia dell'impugnata sentenza (v. la sentenza 7 dicembre 2017, n. 29439, e l'ordinanza 12 luglio 2018, n. 18464, nonché, di recente, l'ordinanza 11 marzo 2022, n. 8054, delle Sezioni Unite di questa Corte). Nel caso di specie, però, l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha decisamente negato, nel proprio controricorso, che la transazione si sia realmente perfezionata, per cui la Corte deve esaminare la documentazione depositata per stabilire la veridicità delle affermazioni del ricorrente. Ebbene, alla luce di quanto è a disposizione del Collegio, appare evidente come non vi sia una prova sufficiente a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della transazione. Risulta dagli atti, infatti, che in data 18 settembre 2018 il notaio scrisse alla dottoressa Fucci - che non è chiaro quale ruolo ricopra nella vicenda - dichiarando la sua disponibilità a transigere la vertenza dietro pagamento della somma di euro 70.000. Nella lettera in questione il notaio specificò di rimanere «in attesa di ricevere una bozza della transazione». Successivamente, e precisamente con la e.mail del 9 ottobre 2018, una tale [OSCURATO:PERSONA] scrisse al notaio allegando la bozza dell'atto di transazione, con preghiera di visionario e riscontrarlo «in tempi brevi», al fine di espletare la procedura di rinuncia agli atti del giudizio pendente presso la Corte d'appello di L'Aquila. La transazione che il ricorrente ha prodotto è, però, solo un documento non firmato, e altrettanto deve dirsi a proposito della rinuncia agli atti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio suindicato. Risulta, invece, che il successivo 8 gennaio 2019 - cioè oltre due mesi dopo la pubblicazione della sentenza oggi in esame - l'[OSCURATO:SOCIETA] respinse il versamento di euro 70.000 proveniente dal notaio Altiero, con la dicitura «bonifico respinto in quanto non riferibile ad alcuna transazione». Poiché i riscontri documentali forniti dal ricorrente finiscono qui, ne consegue che la presunta transazione non può ritenersi in alcun modo perfezionata, per cui la richiesta di cessazione della materia del contendere deve essere rigettata. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730, 2732 e 2734 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che nullità della sentenza. Il motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la dolosa partecipazione del ricorrente all'operazione fraudolenta ideata dal [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che quest'ultimo aveva ammesso «che il notaio Altiero ignorava che tutti i protagonisti della vicenda» stessero recitando una parte di una sorta di copione. La confessione ha natura di prova legale, per cui la sentenza avrebbe violato le relative norme ed avrebbe fatto anche un uso non corretto delle presunzioni, ricostruendo i fatti secondo una lettura parziale degli stessi, perché nessuno degli indizi poteva rivestire i caratteri di gravità, precisione e concordanza. 2.1. Il motivo è per certi versi inammissibile e per altri infondato. Il richiamo alle norme sulla confessione è chiaramente fuor di luogo. Tale prova è, secondo il tradizionale insegnamento, una contra se declaratio, la quale ha valore di prova legale a carico di colui che la compie, ma non può certamente avere lo stesso valore a favore di un terzo. Nel caso specifico, la dichiarazione favorevole al notaio Altiero - che la sentenza avrebbe ignorato - deriverebbe dalla deposizione del principale imputato [OSCURATO:PERSONA], pure convenuto nel presente giudizio; si tratta, perciò, di una dichiarazione resa non dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., bensì da un litisconsorte facoltativo, che, avendo valore solo nel rapporto tra l'Altiero e il [OSCURATO:PERSONA], non è chiaro in alcun modo come possa assumere rilievo anche nei confronti della Banca. Si è in presenza, in definitiva, soltanto di un elemento di prova che il giudice poteva liberamente apprezzare, riguardo al quale non è ipotizzabile il richiamo al valore di prova legale che è tipico della confessione. Quanto alla violazione delle norme sulle presunzioni, dalla quale deriverebbe, nell'assunto del ricorrente, il carattere apodittico della sentenza in esame, si tratta di una censura evidentemente inammissibile.La ricostruzione operata dalla Corte d'appello al fine di pervenire alla condanna dell'odierno ricorrente è frutto di una valutazione complessiva, motivata in modo approfondito sotto tutti i punti di vista; essa involge la struttura e il numero dei mutui redatti, le modalità di stipulazione dei medesimi, la condizione personale dei mutuatari, l'inverosimiglianza delle tesi difensive dall'Altiero e del [OSCURATO:PERSONA] e il valore della sentenza penale di patteggiamento della pena. La Corte di merito ha anche illustrato le ragioni per le quali il notaio non poteva essere ritenuto estraneo alla complessiva operazione truffaldina. Ne consegue che l'invocazione dell'errata applicazione delle norme sulla prova presuntiva finisce, in realtà, per risolversi nell'indebita sollecitazione di questa Corte ad un riesame del merito; e il richiamo alla presunta lesione delle norme suindicate è formulato con modalità che non rispondono a quelle delineate dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze 24 gennaio 2018, n. 1785, e 30 settembre 2020, n. 20867). 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1227 e 2049 cod. civ., contestando la sentenza nella parte in cui ha negato il concorso di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Rileva il ricorrente che, essendo pacifica in causa la sussistenza di una responsabilità del direttore della filiale Bucci, il fatto che nessuno si fosse reso conto della situazione presso gli uffici centrali di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe circostanza irrilevante. La responsabilità dei padroni e committenti per il fatto illecito dei propri dipendenti è, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, perché prescinde da ogni indagine sullo stato soggettivo del preponente. Si ricorda che il principio dell'art. 2049 cit. è applicabile anche al pregiudizio subito dallo stesso committente che derivi dal concorso di azioni del commesso o di altri soggetti. 3.1. Il motivo, inammissibile sotto un certo profilo, è comunque privo di fondamento.La Corte d'appello, come si è detto, ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali non poteva sussistere il concorso di colpa della [OSCURATO:PERSONA], richiamando a questo proposito il fatto che le somme di ciascun mutuo rientravano nella competenza del titolare della filiale, che vi erano delle false relazioni di stima dei beni ceduti e false certificazioni notarili, per cui sotto questo profilo la censura è inammissibile perché tende al riesame del merito. Quanto, invece, al richiamo all'art. 2049 cod. civ., il Collegio ne rileva la totale infondatezza. Ed invero detta norma, per come è stata costantemente interpretata da questa Corte negli anni, è finalizzata a proteggere i terzi i quali vengano a subire incolpevolmente un danno a causa del cattivo operato del dipendente; rispetto al quale il soggetto preponente risponde per il fatto puro e semplice del c.d. collegamento funzionale (v. da ultimo, a proposito della responsabilità dello Stato e degli enti pubblici per il fatto illecito del dipendente, la sentenza delle Sezioni Unite 16 maggio 2019, n. 13246, ove si richiama il concetto della occasionalità necessaria). Lo scopo dell'art. 2049 cit., invece, non è e non può essere quello di proteggere i terzi che, cooperando dolosamente con il dipendente, abbiano danneggiato il soggetto preponente (nella specie, la Banca). Chiara è, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, la quale sempre pone in luce il fatto che il preponente (banca, società di assicurazioni etc.) è chiamato a rispondere, assieme al proprio dipendente, del fatto illecito da quest'ultimo causato al terzo (caso tipico è quello del promotore finanziario); per cui invocare l'art. 2049 cit. per affermare che la Banca sarebbe comunque corresponsabile del danno da essa stessa subito per opera di una manovra truffaldina concordata tra il dipendente e il terzo estraneo appare evidentemente non corrispondente alla ratio della norma. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 210, 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso di poter considerare aliunde perceptum le somme che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe recuperato tramite l'indennizzo assicurativo e in sede di riparto dell'attivo del fallimento della società Edilcolle. Per quanto riguarda i premi assicurativi, il ricorso rileva che la sentenza ha affermato non essere stato provato dal notaio l'avvenuto pagamento; senza contare che [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso il pagamento dell'indennizzo, per cui in tal modo sarebbe leso anche il principio di vicinanza della prova. In riferimento, invece, all'insinuazione al passivo, il ricorrente lamenta che la controparte non aveva mai negato l'avvenuto pagamento del proprio credito ammesso nel passivo del fallimento per un importo di circa 20 milioni di euro, tanto più che la proposta di concordato prevedeva il pagamento del 100 per cento dei creditori privilegiati, fra i quali [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1. Il motivo, inammissibile sotto certi aspetti, è comunque privo di fondamento. Un rilievo generale si impone ed è che il motivo in esame - nel contestare la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, delle somme che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe ricevuto per i contratti di assicurazione e per l'insinuazione al passivo fallimentare - non si confronta, in effetti, con la motivazione della sentenza, la quale ha ampiamente illustrato le ragioni della propria decisione sul punto. Quanto ai premi assicurativi, la Corte abruzzese ha spiegato che, anche volendo considerare la circostanza della mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della Banca, la circostanza oggetto dell'interrogatorio si limitava ad ammettere che erano state attivate le procedure per ottenere il rimborso da parte dell'assicuratore, ma nulla di più. Per cui, avendo rinunciato il notaio a richiedere l'esibizione delle polizze ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., nessuna prova c'era circa l'effettiva percezione di somme da scalare dal debito complessivo. In relazione all'insinuazione al passivo, la sentenza, come si è detto, ha spiegato che dal solo decreto di omologa risultava impossibile stabilire l'importo previsto in pagamento a favore della Banca. A fronte di tale ricostruzione, le argomentazioni del motivo in esame non superano la soglia di una palese genericità, posto che in esso si censura la presunta lesione del principio di non contestazione e della regola della vicinanza della prova. Ma, osserva il Collegio, il principio di non contestazione è invocato a p. 25 del ricorso senza un effettivo costrutto, lamentandosi solo, attraverso il richiamo di cui alla nota n. 24 a pie' di pagina, l'omessa valutazione della memoria di [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado ove si fa riferimento ad un «pagamento del (parziale) risarcimento», considerazione del tutto generica. Analoghi rilievi vanno fatti a proposito di quanto si dice alla p. 26 del ricorso a proposito dei presunti introiti derivanti dall'insinuazione al passivo fallimentare. È appena il caso di aggiungere che costituisce regola generale il fatto che è l'interessato, nella specie il ricorrente, a dover dimostrare il c.d. aliunde perceptum, e l'esistenza di una simile prova è stata motivatamente esclusa dalla Corte di merito. 5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1228, 1304, primo comma, 2049 e 2055 cod. civ., degli artt. 345 e 132, n. 4), cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il motivo ha ad oggetto la questione delle transazioni intervenute tra la Banca e i mutuatari. Il ricorrente divide tali contratti in tre gruppi. Per le transazioni del primo gruppo, nel quale rientrano quelle accertate in primo grado con le deposizioni testimoniali dei c.d. prestanome, la sentenza ha escluso di poterle conteggiare, perché non risultava acquisita l'entità delle somme ricevute. Tale affermazione sarebbe erronea, perché l'ammontare del complessivo credito risarcitorio della Banca dovrebbe essere ridotto in proporzione della quota ideale di debito esistente a carico di ciascuno dei mutuatari che avevano transatto il debito. Per le transazioni del secondo gruppo, cioè quelle accertate in secondo grado mediante documenti ritenuti ammissibili, la Corte d'appello le ha sì conteggiate, ma non considerando la quota ideale di debito calcolata sul valore dei mutui stipulati da ciascun mutuatario, bensì l'entità delle somme versate da questi ultimi in esecuzione delle transazioni stesse, per cui sussisterebbe lo stesso errore denunciato a proposito delle transazioni del primo gruppo. Per le transazioni del terzo gruppo, cioè quelle risultanti da documenti prodotti in appello e giudicati dalla Corte di merito inammissibili, il ricorrente ricorda che, nella specie, doveva applicarsi l'art. 345 cit. nel testo anteriore a quello di cui alla riforma del 2012. La sentenza sarebbe estremamente ingiusta, perché il notaio aveva avuto conoscenza di tali transazioni solo dopo l'udienza di trattazione in appello, per cui la Corte di merito avrebbe dovuto reputare ammissibili le produzioni, trattandosi di documenti indispensabili. 5.1. Osserva la Corte, innanzitutto, che il ricorrente muove da un'errata premessa in diritto che rende vana la censura relativa ai primi due gruppi di transazioni (pp. 28-30 del ricorso). L'errore sta nel richiamare, a supporto della propria tesi, la sentenza 30 dicembre 2011, n. 30174, delle Sezioni Unite di questa Corte dettata a proposito dell'art.1304 cod. civ. in tema di transazione e obbligazioni solidali. È evidente che il richiamo è improprio, perché nel caso specifico, come correttamente rileva il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA], non si è in presenza di un'obbligazione solidale; ciascun mutuatario è debitore verso la Banca per la totalità della somma da lui ricevuta e la transazione stipulata dal singolo non determina affatto la necessità di ridurre il carico degli altri obbligati per una quota ideale di debito.Così sgombrato il campo dal profilo giuridico richiamato nel ricorso, la Corte aggiunge che la censura, inammissibile sotto alcuni profili, è comunque priva di fondamento. Rileva il Collegio, infatti, che le contestazioni circa l'asserita erroneità dei conteggi sono del tutto generiche quanto alle transazioni del primo e del secondo gruppo, come emerge dalle indicazioni di cui alle note n. 29, n. 31 e n. 32 contenute alle pagine 29-30 del ricorso. Non risulta dal tenore della censura se e in quali termini di tali questioni si sia discusso in sede di merito, per cui la stessa si palesa inidonea a superare la ratio decidendi della sentenza, che ha ritenuto sforniti di prova gli asseriti versamenti. Quanto alle transazioni che il ricorrente indica nel c.d. terzo gruppo - cioè quelle che egli ha prodotto nel giudizio di secondo grado e che la Corte d'appello ha ritenuto inammissibili - la sentenza impugnata è corretta in diritto. La Corte abruzzese, infatti, dopo aver ricordato che nel caso di specie trova applicazione il testo dell'art. 345 cod. proc. civ. nella sua formulazione anteriore all'ultima modifica del 2012, ha precisato che anche i documenti la cui produzione in appello sia da ritenere ammissibile devono essere prodotti, a pena di decadenza, in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado. Nel caso di specie, al contrario, i documenti in questione erano stati depositati dopo l'udienza di trattazione, benché formatisi «ben prima della proposizione dell'appello incidentale». E che la formazione fosse anteriore non è, in sostanza, circostanza contestata, dal momento che la censura in esame non si confronta con questo passaggio della motivazione; il che è ragione sufficiente per ritenere la doglianza inammissibile. Del tutto generica appare, infine, la considerazione di cui alla p. 31 del ricorso, secondo cui il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza dell'avvenuta conclusione di quelle transazioni solo dopo l'udienza di trattazione, posto che non risulta che egli abbia sollecitato la Corte d'appello a pronunciarsi sul punto.6. Il ricorso, in conclusione, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 20.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di le
Sentenza Cassazione n. 22717/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris