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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04593/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.169/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 882/2020depositata il 10/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 1° gennaio 2009 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sottoscriveva con [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di concessione pubblicitaria non in esclusiva; successivamente sottoscriveva anche un contratto di licenza canali, con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concedeva in piena esclusiva a [OSCURATO:SOCIETA]., sino al 31 luglio 2012, la licenza del predetto canale per un corrispettivo annuo di € 1.000.000,00, con l’aggiunta eventuale di bonus, secondo parametri collegati agli ascolti medi del canale.

Insorgeva tuttavia tra le parti una lite sulla scadenza e sul rinnovo di questo secondo contratto.

2. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al Tribunale di Milano, facendo valere la sua responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale, rectius precontrattuale, per malafede e scorrettezza nelle trattative.

Sosteneva, in particolare, che dapprima [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe formalizzati gli accordi già raggiunti nel senso di una proroga del contratto di licenza canali e con la previsione di una estensione del contratto sino al 30 giugno 2013 nonché della possibilità di un corrispettivo differenziato, qualora le parti avessero deciso di trasmettere il canale anche in digitale terrestre, da perfezionare entro il 31 maggio 2012; che successivamente, invece, la controparte, quando era ormai scaduto il termine del 31 maggio 2012 per negoziare l’eventuale aggiuntiva trasmissione sul digitale terrestre, avrebbe inviato a [OSCURATO:PERSONA] una “nuova proposta”, contenente condizioni economiche e contrattuali del tutto differenti rispetto a quelle pacificamente concordate in precedenza e non concretamente praticabili, a causa delle strette tempistiche e per le condizioni finanziarie imposte dal Ministero competente.

Si costituiva, resistendo, [OSCURATO:SOCIETA].

3. Con sentenza n. 1128172018 il Tribunale di Milano rigettava le domande tutte proposte dalla società attrice.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si costituiva [OSCURATO:SOCIETA], resistendo al gravame.

5. Con sentenza n. 882 del 10 aprile 2020 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello.

6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La società ricorrente e la società resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione degli artt. 101, secondo comma, 112 e 345 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, c.p.c.”.

Censura l’impugnata sentenza là dove, a p. 12, ha espressamente ritenuto “nuove” alcune circostanze dedotte in appello, e lo avrebbe fatto “a sorpresa”, senza previamente sollevare il contraddittorio tra le parti, così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

1.1. Il motivo è infondato.

L’art. 101 cod. proc. civ. disponeche “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni.

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.

Orbene, nel caso di specie la corte di merito ha ritenuto inammissibili, in quanto violative del cd. divieto dei nova in appello ex art. 345 cod. proc. civ., le circostanze fattuali prospettate come possibili elementi aventi efficacia probatoria.

Non è, dunque, ravvisabile una questione di omessa pronuncia o di omessa instaurazione del contraddittorio su una domanda o su una questione, bensì la diversa ipotesi di apprezzamento, in termini di inammissibilità, di nuove emergenze probatorie dedotte, apprezzamento, peraltro, svolto meramente ad abundantiam.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. con riferimento all'art 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c.”.

Lamenta che la corte di merito ha deciso la domanda principale di responsabilità contrattuale formulata da [OSCURATO:PERSONA] applicando, fra i criteri ermeneutici previsti dagli articoli dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti, il solo criterio letterale, ed in tal modo violando l'orientamento di legittimità, secondo cui il dato testuale non è da solo decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto di un accordo negoziale, dovendo l’interprete invece ricorrere a tutti gli elementi, anche extratestuali, utili a ricostruire la comune intenzione delle parti.

In particolare, si duole che la corte di merito abbia asseritamente omesso di considerare il comportamento tenuto dalle parti dopo la proposta del 25 gennaio 2012; il sopravvenuto rinnovo del contratto di pubblicità, in quanto contratto funzionalmente collegato a quello di licenza canali ed avente scadenza ben superiore a quella del contratto originario di licenza canali; lo squilibrio di rapporti di forza contrattuale fra le parti, dato che [OSCURATO:SOCIETA] rivestiva una posizione dominante rispetto a [OSCURATO:PERSONA]; la clausola di rinegoziazione di cui all'art. 4 del testo allegato al messaggio del 25 gennaio 2012.

2.1. Il motivoè infondato.

Dalla lettura dell'impugnata sentenza si evince che la corte di merito ha tenuto conto del contenuto letterale della e mail del 25 gennaio 2012 inviata da [OSCURATO:SOCIETA], al fine di escluderne il contenuto di proposta contrattuale, e ha altresì considerato che a p. 17 della sentenza sono stati individuati “ulteriori elementi che arricchiscono il contesto fattuale”, tra i quali è anche stata considerata la tempistica della corrispondenza intercorsa tra le parti ed il complessivo comportamento tenuto dalle parti medesime, successivamente alla mail del 25 gennaio 2012, e sulla base dei quali la corte territoriale, con proprio motivato apprezzamento di merito, è pervenuta ad escludere un comportamento inadempiente o illecito di Sky (v. p. 21 della sentenza impugnata).

Inoltre, dalla lettura della p. 19, primo capoverso, della sentenza impugnata risulta che la corte milanese ha espressamente rigettato l'argomento svolto dall'allora appellante ed odierna ricorrente, secondo cui i due contratti di pubblicità e licenza canali sarebbero stati necessariamente collegati e dipendenti, sul motivato rilievo per cui le rispettive pattuizioni “non sono state contestuali e che le scadenze previste per l'uno non coincidevano sin dall'inizio con quelle previste dall'altro, nè sarebbero coincise sulla base della bozza del 25 gennaio 2012”.

Orbene, giusta principio consolidato la parte ricorrente che censura l’interpretazione del contratto fornita dai giudici di merito, congruamente motivata e plausibile tra quelle possibili, non può pretendere di contrapporvi la propria diversa interpretazione del fatto e della prova rispetto all'interpretazione, (Cass., n. 18214/2024; Cass., n. 16254/2012; Cass., n. 24539/2009; Cass., 11193/2003).

Per come formulato, dunque, il motivo finisce per sollecitare un riesame delle valutazioni e degli apprezzamenti della corte di merito in ordine ai fatti di causa ed alla loro prova, riesame che risulta estraneo al sindacato di legittimità, che può svolgersi soltanto nei ristretti limiti – che qui, tuttavia, non ricorrono - di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (v.

Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 21/12/2022, n. 37382).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Violazione degli artt. 1362 seguenti c.c. dell'art. 244 c.p.c. e degli artt. 2721 e seguenti c.c. con riferimento all'art. 360 primo comma nn. 3,4 3 5 c.p.c.”.

Lamenta che la corte milanese ha errato nel rigettare non solo la domanda finalizzata a far valere la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche la domanda, seppure proposta in via subordinata, di condanna della stessa al risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale; alle p. 19 e ss. l'impugnata sentenza risulta aver svolto considerazioni in tema di interpretazione del contratto nonché di limiti di ammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2721 e ss. cod. civ. in presenza di un contratto, in quanto tali per nulla riferibili alla responsabilità extracontrattuale, che prescinde dall’esistenza di un contratto tra le parti.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Nello svolgere la censura la ricorrente estrapola solo un breve passaggio motivazionale, contenuto all'ultimo capoverso della pagina 19 della sentenza impugnata (che inizia con le parole “per tutto quanto osservato …”); mentre dalla lettura delle pagine precedenti, in particolare della p. 18, emerge che la malafede e la responsabilità - anche extracontrattuale - di Sky sono state escluse sulla base della corrispondenza intercorsa fra le parti e delle altre circostanze indicate alla medesima pagina 18 ed alla già citata pagina

19. E’, pertanto, possibile concludere che la corte di merito non è incorsa in nessuna delle violazioni invocate nel motivo, bensì: a) ha escluso qualsiasi comportamento scorretto e/o in mala fede di Sky, a qualsiasi titolo, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio; b) ha escluso l’ammissione dei capitoli di prova orale richiesti dalla ricorrente, sul duplice rilievo per cui erano stati dedotti al fine di dimostrare il rinnovo del Contratto di Licenza e non un preteso comportamento illecito di Sky, e, per altro verso, risultavano irrilevanti ai fini del decidere, essendo la corte pervenuta ad escludere il rinnovo del Contratto di Licenza sulla base della prova documentale in atti.

4. Da ultimo, rileva il collegio che alla p. 39 e ss., al punto 4 del ricorso, la ricorrente propone le seguenti “questioni non decise (e qui riproposte): [OSCURATO:PERSONA] ha subito un danno economico estremamente grave a causa dell'inadempimento e della scorrettezza di [OSCURATO:SOCIETA]”.

4.1. La deduzione, per come formulata, non costituisce censura dell'impugnata sentenza e quindi si risolve in un “non motivo”, in quanto tale inammissibile.

5. All’inammissibilità e infondatezza de i motiv i consegue il rigetto del ricorso.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente , seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 24.200,00 ( di cui euro 24.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.169/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 882/2020depositata il 10/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 1° gennaio 2009 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sottoscriveva con [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di concessione pubblicitaria non in esclusiva; successivamente sottoscriveva anche un contratto di licenza canali, con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concedeva in piena esclusiva a [OSCURATO:SOCIETA]., sino al 31 luglio 2012, la licenza del predetto canale per un corrispettivo annuo di € 1.000.000,00, con l’aggiunta eventuale di bonus, secondo parametri collegati agli ascolti medi del canale. Insorgeva tuttavia tra le parti una lite sulla scadenza e sul rinnovo di questo secondo contratto. 2. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al Tribunale di Milano, facendo valere la sua responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale, rectius precontrattuale, per malafede e scorrettezza nelle trattative. Sosteneva, in particolare, che dapprima [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe formalizzati gli accordi già raggiunti nel senso di una proroga del contratto di licenza canali e con la previsione di una estensione del contratto sino al 30 giugno 2013 nonché della possibilità di un corrispettivo differenziato, qualora le parti avessero deciso di trasmettere il canale anche in digitale terrestre, da perfezionare entro il 31 maggio 2012; che successivamente, invece, la controparte, quando era ormai scaduto il termine del 31 maggio 2012 per negoziare l’eventuale aggiuntiva trasmissione sul digitale terrestre, avrebbe inviato a [OSCURATO:PERSONA] una “nuova proposta”, contenente condizioni economiche e contrattuali del tutto differenti rispetto a quelle pacificamente concordate in precedenza e non concretamente praticabili, a causa delle strette tempistiche e per le condizioni finanziarie imposte dal Ministero competente. Si costituiva, resistendo, [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con sentenza n. 1128172018 il Tribunale di Milano rigettava le domande tutte proposte dalla società attrice. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si costituiva [OSCURATO:SOCIETA], resistendo al gravame. 5. Con sentenza n. 882 del 10 aprile 2020 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La società ricorrente e la società resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione degli artt. 101, secondo comma, 112 e 345 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, c.p.c.”. Censura l’impugnata sentenza là dove, a p. 12, ha espressamente ritenuto “nuove” alcune circostanze dedotte in appello, e lo avrebbe fatto “a sorpresa”, senza previamente sollevare il contraddittorio tra le parti, così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 1.1. Il motivo è infondato. L’art. 101 cod. proc. civ. disponeche “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”. Orbene, nel caso di specie la corte di merito ha ritenuto inammissibili, in quanto violative del cd. divieto dei nova in appello ex art. 345 cod. proc. civ., le circostanze fattuali prospettate come possibili elementi aventi efficacia probatoria. Non è, dunque, ravvisabile una questione di omessa pronuncia o di omessa instaurazione del contraddittorio su una domanda o su una questione, bensì la diversa ipotesi di apprezzamento, in termini di inammissibilità, di nuove emergenze probatorie dedotte, apprezzamento, peraltro, svolto meramente ad abundantiam. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. con riferimento all'art 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c.”. Lamenta che la corte di merito ha deciso la domanda principale di responsabilità contrattuale formulata da [OSCURATO:PERSONA] applicando, fra i criteri ermeneutici previsti dagli articoli dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti, il solo criterio letterale, ed in tal modo violando l'orientamento di legittimità, secondo cui il dato testuale non è da solo decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto di un accordo negoziale, dovendo l’interprete invece ricorrere a tutti gli elementi, anche extratestuali, utili a ricostruire la comune intenzione delle parti. In particolare, si duole che la corte di merito abbia asseritamente omesso di considerare il comportamento tenuto dalle parti dopo la proposta del 25 gennaio 2012; il sopravvenuto rinnovo del contratto di pubblicità, in quanto contratto funzionalmente collegato a quello di licenza canali ed avente scadenza ben superiore a quella del contratto originario di licenza canali; lo squilibrio di rapporti di forza contrattuale fra le parti, dato che [OSCURATO:SOCIETA] rivestiva una posizione dominante rispetto a [OSCURATO:PERSONA]; la clausola di rinegoziazione di cui all'art. 4 del testo allegato al messaggio del 25 gennaio 2012. 2.1. Il motivoè infondato. Dalla lettura dell'impugnata sentenza si evince che la corte di merito ha tenuto conto del contenuto letterale della e mail del 25 gennaio 2012 inviata da [OSCURATO:SOCIETA], al fine di escluderne il contenuto di proposta contrattuale, e ha altresì considerato che a p. 17 della sentenza sono stati individuati “ulteriori elementi che arricchiscono il contesto fattuale”, tra i quali è anche stata considerata la tempistica della corrispondenza intercorsa tra le parti ed il complessivo comportamento tenuto dalle parti medesime, successivamente alla mail del 25 gennaio 2012, e sulla base dei quali la corte territoriale, con proprio motivato apprezzamento di merito, è pervenuta ad escludere un comportamento inadempiente o illecito di Sky (v. p. 21 della sentenza impugnata). Inoltre, dalla lettura della p. 19, primo capoverso, della sentenza impugnata risulta che la corte milanese ha espressamente rigettato l'argomento svolto dall'allora appellante ed odierna ricorrente, secondo cui i due contratti di pubblicità e licenza canali sarebbero stati necessariamente collegati e dipendenti, sul motivato rilievo per cui le rispettive pattuizioni “non sono state contestuali e che le scadenze previste per l'uno non coincidevano sin dall'inizio con quelle previste dall'altro, nè sarebbero coincise sulla base della bozza del 25 gennaio 2012”. Orbene, giusta principio consolidato la parte ricorrente che censura l’interpretazione del contratto fornita dai giudici di merito, congruamente motivata e plausibile tra quelle possibili, non può pretendere di contrapporvi la propria diversa interpretazione del fatto e della prova rispetto all'interpretazione, (Cass., n. 18214/2024; Cass., n. 16254/2012; Cass., n. 24539/2009; Cass., 11193/2003). Per come formulato, dunque, il motivo finisce per sollecitare un riesame delle valutazioni e degli apprezzamenti della corte di merito in ordine ai fatti di causa ed alla loro prova, riesame che risulta estraneo al sindacato di legittimità, che può svolgersi soltanto nei ristretti limiti – che qui, tuttavia, non ricorrono - di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 21/12/2022, n. 37382). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Violazione degli artt. 1362 seguenti c.c. dell'art. 244 c.p.c. e degli artt. 2721 e seguenti c.c. con riferimento all'art. 360 primo comma nn. 3,4 3 5 c.p.c.”. Lamenta che la corte milanese ha errato nel rigettare non solo la domanda finalizzata a far valere la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche la domanda, seppure proposta in via subordinata, di condanna della stessa al risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale; alle p. 19 e ss. l'impugnata sentenza risulta aver svolto considerazioni in tema di interpretazione del contratto nonché di limiti di ammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2721 e ss. cod. civ. in presenza di un contratto, in quanto tali per nulla riferibili alla responsabilità extracontrattuale, che prescinde dall’esistenza di un contratto tra le parti. 3.1. Il motivo è inammissibile. Nello svolgere la censura la ricorrente estrapola solo un breve passaggio motivazionale, contenuto all'ultimo capoverso della pagina 19 della sentenza impugnata (che inizia con le parole “per tutto quanto osservato …”); mentre dalla lettura delle pagine precedenti, in particolare della p. 18, emerge che la malafede e la responsabilità - anche extracontrattuale - di Sky sono state escluse sulla base della corrispondenza intercorsa fra le parti e delle altre circostanze indicate alla medesima pagina 18 ed alla già citata pagina 19. E’, pertanto, possibile concludere che la corte di merito non è incorsa in nessuna delle violazioni invocate nel motivo, bensì: a) ha escluso qualsiasi comportamento scorretto e/o in mala fede di Sky, a qualsiasi titolo, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio; b) ha escluso l’ammissione dei capitoli di prova orale richiesti dalla ricorrente, sul duplice rilievo per cui erano stati dedotti al fine di dimostrare il rinnovo del Contratto di Licenza e non un preteso comportamento illecito di Sky, e, per altro verso, risultavano irrilevanti ai fini del decidere, essendo la corte pervenuta ad escludere il rinnovo del Contratto di Licenza sulla base della prova documentale in atti. 4. Da ultimo, rileva il collegio che alla p. 39 e ss., al punto 4 del ricorso, la ricorrente propone le seguenti “questioni non decise (e qui riproposte): [OSCURATO:PERSONA] ha subito un danno economico estremamente grave a causa dell'inadempimento e della scorrettezza di [OSCURATO:SOCIETA]”. 4.1. La deduzione, per come formulata, non costituisce censura dell'impugnata sentenza e quindi si risolve in un “non motivo”, in quanto tale inammissibile. 5. All’inammissibilità e infondatezza de i motiv i consegue il rigetto del ricorso. 6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 24.200,00 ( di cui euro 24.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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