CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11125/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] — condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione ed erronea applicazione della legge penale circa la specifica offensività della condotta contestata, dal momento che la Corte si sarebbe limitata a richiamare apoditticamente quanto affermato dal giudice di primo grado; 2) vizi della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto privo di riferimenti critici alla motivazione del provvedimento impugnato, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici di merito, laddove la Vorte territoriale valorizza il dato quantitativo, la detenzione di un apparecchio per il frazionamento in dosi, la confessione dell'imputato (pag. 2 della sentenza); che la seconda censura, riferita alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, anch'essa riproduttiva di rilievi già proposti in appello, è inammissibile, perché non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, che, del tutto correttamente, attribuisce rilievo al fatto che le circostanze spazio- temporali e le modalità di detenzione della sostanza, oltre al significativo dato ponderale, appaiono complessivamente ostative a ritenere la particolare tenuità del fatto, anche considerata la personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti penali, mentre non sussistono elementi positivi di giudizio ai fini delle circostanze attenuanti generiche; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2