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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 22036/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5326/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 10657/2019 depositata il28/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 10657 del 2019 del Tribunale di Napoli esponendo che: - aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] s.a., e [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il risarcimento dei danni indicati come causati dalla ritardata consegna di un bagaglio, restituito al contempo danneggiato, in occasione di un viaggio da Napoli a Cuba, via Roma e Parigi; - il Giudice di Pace aveva accolto la domanda ne i confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale aveva viceversa accolto l’appello della società soccombente osservando, in particolare, che il reclamo previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999, ratificata dall’Italia con legge n. 12 del 2004, stabiliva il termine di 7 giorni per l’ipotesi di danni al bagaglio, e di 21 giorni per il l’ipotesi di ritardo nella riconsegna del bagaglio, laddove nel caso la domanda era stata a titolo di danni; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.; Rilevatoche con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 331, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva appellato nei soli confronti del deducente e non anche dell’altra società di trasporto convenuta in primo grado, nel corso del quale, al contempo, si era costituita, a séguito di trasferimento di azienda, Alitalia SAI chiedendo l’estromissione di [OSCURATO:SOCIETA] originariamente evocata in lite; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999, poiché il Tribunale avrebbe errato affermando che era stata formulata solo domanda per i danni al bagaglio mentre era stata formulata anche domanda di danni per il ritardo nella consegna dello stesso, sicché il termine per il reclamo da inviare all’impresa di trasporto, rispettato, era di 21 giorni e non di 7; Consideratoche il primo motivo è infondato; il giudice di prime cure ha accolto la domanda solo nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], laddove la pretesa era stata svolta, come riferito in ricorso, avverso tale società “e/o” la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui l’interventore, quale cessionario di azienda, società Alitalia SAI, aveva poi chiesto l’estromissione, senza statuizioni giudiziali al riguardo; l’attore, seppur vittorioso: - non allega di aver svolto appello incidentale, a fronte dell’appello della società [OSCURATO:PERSONA], per omessa pronuncia ovvero avverso il ritenuto rigetto implicito, nella prospettiva della domanda di condanna solidale anche dell’altra società (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13718, Cass., 16/12/1980, n. 6513); - nella cornice dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non dimostra di aver riproposto la domanda ex art. 346, cod. proc. civ., nei confronti della società Alitalia, nella prospettiva di una domanda da intendersi come alternativa (Cass., Sez.

U., 29/07/2002, n. 11202, pag. 14, e succ. conf., come, ad esempio, Cass., 09/11/2018, n. 28792); quanto a quest’ultimo profilo, nel ricorso (pag. 16),si deduce infatti la violazione dell’art. 331, cod. proc. civ., e non degli artt. 112 e 346, cod. proc. civ., e si riferisce che tanto era stato fatto in sede di appello eccependo la violazione dell’integrità del contraddittorio e, «in considerazione» di ciò, la «privazione di fatto…della facoltà di poter esercitare ogni opportuna e completa attività difensiva nei confronti dei soggetti legittimati»; e così nel corso del giudizio ha reiterato la deduzione di carenza del contraddittorio (v. sempre a pag. 16del ricorso); la parte avrebbe dovuto invece espressamente riproporre la domanda, esplicitandola in tesi come alternativa, svolgendo le difese come avrebbe potuto fare, così rendendo applicabile, nel caso, l’art. 331, cod. proc. civ.; d’altra parte, la riproposizione in parola dev’essere esplicita (Cass., 29/01/2018, n. 2091), senza che sia possibile conformarla officiosamente, nell’ipotesi specificandola come alternativa e allegando che tale avrebbe dovuto intendersi – e non come richiesta di condanna solidale – anche in prime cure, profilo, quest’ultimo, neppure allegato prima che discusso in questa sede; il secondo motivo è invece fondato; parte ricorrente dimostra in ricorso – come verificabile documentalmente– nel rispetto dell’art. 366, n. 6, cod. pr oc. civ., di aver svolto la domanda anche per il ritardo nella riconsegna del bagaglio e non solo per il suo danneggiamento, così rendendo applicabile l’indiscusso termine, rispettato, di 21 giorni dal ricevimento dello stesso; parte controricorrente si limita a eccepire sul punto che nel gravame non sarebbe stata dedotta, come invece dovuto, una violazione per omessa pronuncia; l’assunto non può essere condiviso; il Tribunale, errando nel corretto vaglio dell’inequivoca domanda, come sostanzialmente dedotto con la censura, ha negato esplicitamente potesse ritenersi svolta domanda anche per il ritardo in parola (cfr., sull’alterazione del «senso letterale o del contenuto sostanziale dell’atto», ovvero sull’«errore sulla espressione lessicale intesa come fatto-significante, risolventesi in una omessa pronuncia sulla intera domanda risarcitoria», Cass., 10/06/2020, n. 11103, pagg. 13-14); alla fondatezza del secondo motivo consegue, rigettato il primo, l’accoglimento del ricorso, con la ca ssazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.

La Corte accoglie il secondomotivo di ricorso , r igetta il primo .

Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli perch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5326/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 10657/2019 depositata il28/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 10657 del 2019 del Tribunale di Napoli esponendo che: - aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] s.a., e [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il risarcimento dei danni indicati come causati dalla ritardata consegna di un bagaglio, restituito al contempo danneggiato, in occasione di un viaggio da Napoli a Cuba, via Roma e Parigi; - il Giudice di Pace aveva accolto la domanda ne i confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale aveva viceversa accolto l’appello della società soccombente osservando, in particolare, che il reclamo previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999, ratificata dall’Italia con legge n. 12 del 2004, stabiliva il termine di 7 giorni per l’ipotesi di danni al bagaglio, e di 21 giorni per il l’ipotesi di ritardo nella riconsegna del bagaglio, laddove nel caso la domanda era stata a titolo di danni; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.; Rilevatoche con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 331, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva appellato nei soli confronti del deducente e non anche dell’altra società di trasporto convenuta in primo grado, nel corso del quale, al contempo, si era costituita, a séguito di trasferimento di azienda, Alitalia SAI chiedendo l’estromissione di [OSCURATO:SOCIETA] originariamente evocata in lite; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999, poiché il Tribunale avrebbe errato affermando che era stata formulata solo domanda per i danni al bagaglio mentre era stata formulata anche domanda di danni per il ritardo nella consegna dello stesso, sicché il termine per il reclamo da inviare all’impresa di trasporto, rispettato, era di 21 giorni e non di 7; Consideratoche il primo motivo è infondato; il giudice di prime cure ha accolto la domanda solo nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], laddove la pretesa era stata svolta, come riferito in ricorso, avverso tale società “e/o” la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui l’interventore, quale cessionario di azienda, società Alitalia SAI, aveva poi chiesto l’estromissione, senza statuizioni giudiziali al riguardo; l’attore, seppur vittorioso: - non allega di aver svolto appello incidentale, a fronte dell’appello della società [OSCURATO:PERSONA], per omessa pronuncia ovvero avverso il ritenuto rigetto implicito, nella prospettiva della domanda di condanna solidale anche dell’altra società (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13718, Cass., 16/12/1980, n. 6513); - nella cornice dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non dimostra di aver riproposto la domanda ex art. 346, cod. proc. civ., nei confronti della società Alitalia, nella prospettiva di una domanda da intendersi come alternativa (Cass., Sez. U., 29/07/2002, n. 11202, pag. 14, e succ. conf., come, ad esempio, Cass., 09/11/2018, n. 28792); quanto a quest’ultimo profilo, nel ricorso (pag. 16),si deduce infatti la violazione dell’art. 331, cod. proc. civ., e non degli artt. 112 e 346, cod. proc. civ., e si riferisce che tanto era stato fatto in sede di appello eccependo la violazione dell’integrità del contraddittorio e, «in considerazione» di ciò, la «privazione di fatto…della facoltà di poter esercitare ogni opportuna e completa attività difensiva nei confronti dei soggetti legittimati»; e così nel corso del giudizio ha reiterato la deduzione di carenza del contraddittorio (v. sempre a pag. 16del ricorso); la parte avrebbe dovuto invece espressamente riproporre la domanda, esplicitandola in tesi come alternativa, svolgendo le difese come avrebbe potuto fare, così rendendo applicabile, nel caso, l’art. 331, cod. proc. civ.; d’altra parte, la riproposizione in parola dev’essere esplicita (Cass., 29/01/2018, n. 2091), senza che sia possibile conformarla officiosamente, nell’ipotesi specificandola come alternativa e allegando che tale avrebbe dovuto intendersi – e non come richiesta di condanna solidale – anche in prime cure, profilo, quest’ultimo, neppure allegato prima che discusso in questa sede; il secondo motivo è invece fondato; parte ricorrente dimostra in ricorso – come verificabile documentalmente– nel rispetto dell’art. 366, n. 6, cod. pr oc. civ., di aver svolto la domanda anche per il ritardo nella riconsegna del bagaglio e non solo per il suo danneggiamento, così rendendo applicabile l’indiscusso termine, rispettato, di 21 giorni dal ricevimento dello stesso; parte controricorrente si limita a eccepire sul punto che nel gravame non sarebbe stata dedotta, come invece dovuto, una violazione per omessa pronuncia; l’assunto non può essere condiviso; il Tribunale, errando nel corretto vaglio dell’inequivoca domanda, come sostanzialmente dedotto con la censura, ha negato esplicitamente potesse ritenersi svolta domanda anche per il ritardo in parola (cfr., sull’alterazione del «senso letterale o del contenuto sostanziale dell’atto», ovvero sull’«errore sulla espressione lessicale intesa come fatto-significante, risolventesi in una omessa pronuncia sulla intera domanda risarcitoria», Cass., 10/06/2020, n. 11103, pagg. 13-14); alla fondatezza del secondo motivo consegue, rigettato il primo, l’accoglimento del ricorso, con la ca ssazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte accoglie il secondomotivo di ricorso , r igetta il primo . Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli perch
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