CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 07076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 14/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo non luogo a provvedere; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di vandalismo, danneggiamento e saccheggio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo. 3. Il 16.11.2021 è giunta comunicazione da parte del difensore del ricorrente con cui, oltre a rinunciare ai termini per la trattazione del ricorso, è stata allegata l'ordinanza con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia ha revocato la misura per cui si procede, ordinando la immediata liberazione del ricorrente. La revoca della misura cautelare è stata disposta in conseguenza della rinuncia dell'Autorità giudiziaria del [OSCURATO:PERSONA] al mandato di arresto. 4. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.