CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 29071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e SANDRO D'ALOISI, i quali si sono associati alla richiesta del Pubblico Ministero, chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2023, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, riformava l'ordinanza del medesimo Tribunale ripristinando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere allo scopo di commettere una serie di delitti di criminalità informatica ai danni dello Stato e diversi reati fine, la misura degli arresti domiciliari. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'omessa pronuncia di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero che, senza neppure averi riportato testualmente le imputazioni, si era limitato ad elencare le convinzioni della Procura sulla erroneità del provvedimento impugnato, senza indicare le norme violate né una questione giuridica che potesse legittimare la riforma richiesta, senza alcun confronto specifico con la motivazione dell'ordinanza; il mero richiamo a due decisioni di questa Corte in tema di decorso del "tempo silente" tra la commissione del reato e l'applicazione della misura cautelare non poteva certo bastare a rendere la cesura specifica, considerati anche i fattori positivi ricordati nell'ordinanza impugnata, utilizzati a fondamento della revoca della misura limitativa della libertà personale; quanto poi alla assenza di elementi di novità sostenuta dal Pubblico Ministero, lo stesso aveva omesso di stimare il peso dell'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello del 19 luglio 2022 e l'avvenuto affievolimento delle esigenze cautelari nei confronti di tutti gli indagati del procedimento. 1.2 II difensore osserva che, anche a voler concedere che il focus non possa essere posto solo sulla distanza temporale dalle vicende criminali, residua a carico del giudice il dovere di monitorare attentamente sul decorso della misura cautelare coercitiva, onde assicurarne la rispondenza ai criteri di adeguatezza e proporzionalità anche nella fase di esecuzione della misura, dovendosi attribuire rilievo ai fatti, anche sopravvenuti, indicativi della non persistente corrispondenza della misura in atto con i richiamati criteri nel corso del tempo; l'ordinanza impugnata non aveva dato conto delle nuove circostanze emerse, quali l'ininterrotta privazione della libertà personale da due anni e 9 mesi, l'assenza in tale periodo di violazioni delle prescrizioni imposte, la prosecuzione medio tempore delle attività dibattimentali combinata al possibile alleggerirsi della posizione professionale del ricorrente, non indicando elementi concreti dai quali desumere le ragioni della persistente effettività del ravvisato periculum libertatis; il richiamo al quadro cautelare giudicato nel marzo 2020 evidenziava l'inattualità delle evenienze valorizzate nel provvedimento impugnato; a nulla rilevava il riferimento della mancata menzione da parte della difesa dei nomi dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA] che si erano visti affievolire le esigenze cautelari con revoca della misura detentiva a loro carico, in quanto l'istanza era stata presentata all'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pendeva il procedimento penale; il Tribunale avrebbe dovuto verificare se le argomentazioni dell'appello del Pubblico Ministero fossero più convincenti di quelle del Tribunale nel disporre prima la sostituzione e poi la revoca della misura, e non certo censurare il contenuto dell'istanza e della memoria presentata per l'udienza. Il difensore rileva che, difformemente da quanto riferito dall'Ufficio di Procura, l'originario giudizio cautelare era stato già oggetto di modifica in quanto, a seguito del procedimento di prevenzione e, conseguentemente, del sequestro preventivo ai fini della confisca e della successiva confisca di tutti i beni, l'originario scenario cautelare connesso al cd. pericolo di reiterazione del reato era venuto meno, anche in conseguenza della semplice obiettiva impossibilità di rientrare finanziariamente nel mercato dello slot machines, evenienza taciuta nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Si deve innanzitutto rilevare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga le censure già esaminate dal giudice di merito senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali le suddette censure non siano stati accoltie; nel caso in esame, la Corte di appello aveva già risposto alle censure sulla inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, osservando che la genericità lamentata dalla difesa discendeva dai motivi posti a fondamento della revoca del provvedimento cautelare, fondata, appunto, su elementi generici, e fornendo adeguata motivazione anche sulla sussistenza del pericolo di recidivanza, ponendo in particolare l'attenzione sui persistenti contatti dell'indagato con ambienti criminali (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata). Una volta affermato il principio secondo cui ai fini della sostituzione di una misura cautelare con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro solo ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare (si veda per tutte Sez. 4, Sentenza n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866 — 01), del tutto irrilevanti sono le posizioni degli altri coindagati, posto che "in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato" (Sez.3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02); del tutto generico è poi il riferimento alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento penale, posto che non viene specificato di quale procedimento si tratti; e neppure può assumere rilevanza l'avvenuto sequestro cautelare, posto che "in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza"d Sez.3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891); pertanto, l'avvenuto sequestro non impedisce che l'indagato, attesi i suoi contatti con la criminalità evidenziata dalla Corte di appello, possa commettere reati della stessa specie di quelli per cui si procede, indipendentemente dal sequestro di quei beni con i quali veniva commesso quello specifico reato. 2.11 ricorso deve essere pertanto rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleri