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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34921/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34051/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 106 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente 12)2,2, Acy8di avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5708/2018, pubblicata in data 5 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. Con atto notificato in data 14 novembre 2015 [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietario dell'immobile sito in Ottaviano, via Curia, n. 15, e di averlo concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con contratto del 28 aprile 2003, a fronte del versamento di un canone mensile di euro 300,00, intimò sfratto per morosità all'avv. [OSCURATO:PERSONA], subentrato come conduttore alla Battaglia, evidenziando che il Finizio aveva esercitato il diritto di recesso anticipato dal contratto di locazione.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, replicò che, a seguito del recesso del Finizio dal contratto e della riconsegna, al locatore, della parte di immobile dallo stesso occupata, l'oggetto del contratto si era ridotto alla sola porzione di immobile effettivamente da lui occupata, cosicché egli era obbligato al pagamento della metà del canone mensile e non dell'intero canone, come pretendeva il locatore.

Negata l'ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito, il Tribunale di Noia, accogliendo la domanda di parte attrice, dichiarò la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, condannando quest'ultimo al rilascio dell'immobile locato.

2. Avverso detta decisione ha proposto gravame l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d'appello di Napoli che ha respinto l'impugnazione.

In sintesi, per quel che qui ancora rileva, i giudici territoriali hanno osservato che, in difetto di impugnazione, era passato in giudicato il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado aveva evidenziato come l'asserita riconsegna, in favore del locatore, dei locali occupati dal Finizio costituisse una circostanza specificamente contestata e rimasta indimostrata, posto che il Pizzo aveva ammesso la consegna delle chiavi da parte del Finizio, ma aveva negato l'asserita restituzione della porzione di immobile già da questi detenuta, affermando che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva conservato la detenzione dell'intero appartamento; di conseguenza, tutta la ricostruzione difensiva dell'appellante volta a sostenere che la restituzione da parte del Finizio della porzione di immobile da lui detenuta avesse comportato la liberazione dall'obbligazione di pagamento dei canoni e la riduzione della res locata si infrangeva dinanzi alla statuizione del giudice di primo grado, non impugnata.

Hanno, altresì, rilevato che, pur valorizzando la lettera raccomandata inviata al Pizzo dal Finizio, con la quale quest'ultimo comunicava al locatore la disdetta del contratto («per la parte di immobile di mia competenza»), informandolo che avrebbe provveduto a riconsegnare l'immobile («per la parte di mia competenza»), essa non consentiva di ritenere idoneamente censurato l'accertamento compiuto dal Tribunale «circa l'unicità dell'oggetto del contratto e del relativo canone» e non poneva in discussione che «la restituzione parziale del bene» non fosse stata dimostrata.

3. Per la cassazione della decisione d'appello ricorre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte.

In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Considerato che:

1. Con l'unico motivo d'impugnazione si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1300 e ss., 1316, 1320, 1373, 1571, 1590, 2909 cod. civ., nonché degli artt. 27 e 28 della

I. n 392 del 1978 e degli artt. 112, 115, 116 e 324 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.

Il ricorrente rimarca che con il primo motivo di appello aveva denunciato che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che, nell'ipotesi di locazione con pluralità di conduttori, in caso di recesso di uno di essi, il locatore potesse pretendere il pagamento dell'intero canone da uno qualunque di quelli rimasti; che il Pizzo, non opponendosi al recesso del Finizio ed accettando la riconsegna della parte di immobile da questi occupata, non aveva preservato l'unicità del contratto e la solidarietà dell'obbligazione di pagare i canoni, con la conseguenza che non poteva pretendere il pagamento dell'intero canone.

Aveva posto in rilievo che, per effetto dell'accordo intervenuto tra il locatore ed il Finizio, il rapporto locativo si era risolto per la parte dell'immobile occupata dal Finizio e si era quindi estinta l'obbligazione scaturente dal contratto a suo carico; l'oggetto del contratto di locazione si era ridotto alla sola parte dell'immobile da lui occupata e, quindi, si era proporzionalmente ridotto anche il canone.

In realtà, la Corte territoriale aveva dichiarato infondate le censure mosse alla sentenza del Tribunale fondandosi su pretesi accertamenti formatisi nel giudizio di primo grado e smentiti dai fatti di causa, in quanto il Tribunale non aveva mai dichiarato che la restituzione da parte del Finizio della porzione di immobile da lui occupata fosse rimasta non provata e mai aveva negato che vi fosse stata la parziale riconsegna da parte del Finizio al Pizzo dell'immobile locato; il Tribunale aveva piuttosto affermato che non vi era prova che il Pizzo avesse provveduto ad occupare le stanze già detenute dal Finizio, ma non che non vi fosse prova che il Finizio avesse riconsegnato al Pizzo la porzione dell'immobile da lui occupata e neppure che il Finizio non lo avesse fatto, considerato che il locatore aveva sempre ammesso di avere ricevuto dal Finizio le chiavi dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA], come comunicato con la lettera del 18-19 giugno 2014, consegnando le chiavi, aveva reimmesso il Pizzo nel possesso dell'immobile per la parte da lui occupata, ponendolo nella condizione di poterne disporre e di poterne godere, cosicché il Pizzo, se aveva scelto di non occuparlo, non poteva far ricadere su altri le conseguenze di una sua libera decisione.

2. Il motivo, per come complessivamente formulato, è inammissibile.

2.1. Occorre innanzitutto esaminare, perché potenzialmente assorbente, la censura relativa alla presunta violazione, da parte del giudice del merito, dell'art. 112 cod. proc. civ.

Anche a voler prescindere dalla considerazione che il vizio lamentato, richiamato nella rubrica del mezzo di ricorso, non risulta sviluppato nel ricorso ed è stato solo genericamente illustrato nella memoria illustrativa (a pag. 6), occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto e che, inoltre, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

Deve, pertanto, escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10636;Cass., sez. 6-1, 04/06/2019, n. 15255; Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151).

2.2. Nel caso in esame, la Corte d'Appello si è pronunciata anche sul primo motivo di gravame, attinente agli effetti prodotti dal recesso dal contratto di uno dei due conduttori sull'oggetto del contratto di locazione e sull'entità del canone di locazione, poiché ha disatteso l'assunto difensivo dell'odierno ricorrente sia rilevando che la liberazione di uno dei due conduttori conseguente al rilascio della porzione di immobile da lui occupata non possa integrare fatto produttivo di effetti vantaggiosi per il condebitore solidale, sia evidenziando che la sentenza di primo grado aveva negato che vi fosse stata la parziale riconsegna dell'immobile locato, presupposto dal quale si faceva discendere la pretesa di riduzione del canone di locazione.

Da tanto deriva l'inammissibilità della doglianza.

3. Anche gli ulteriori profili di censura dedotti non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità.

3.1. Il ricorrente, al fine di supportare la denuncia degli altri vizi di violazione di legge evocati in rubrica, fornisce una propria lettura della sentenza di primo grado, riguardo alla quale è stato ritenuto esistente il giudicato, e addebita alla Corte d'appello di avere attribuito alla sentenza di primo grado una affermazione diversa da quella che aveva fatto.

Ma in tal modo prospetta un errore di fatto che avrebbe dovuto essere fatto valere con il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

3.2. Peraltro, non può sottacersi che, con le critiche rivolte alla decisione impugnata, il ricorrente intende pervenire ad un rinnovato e non consentito apprezzamento del compendio istruttorio acquisito.

Una questione quale quella prospettata in questa sede, di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può, infatti, porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., sez. 27/12/2016 n. 27000; Cass., sez.

U, 30/09/2020, n. 20867); ipotesi queste non riscontrabili nella fattispecie scrutinata.

Non può, poi, tralasciarsi di considerare che secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non già dal riesame degli atti di causa, non consentito in sede di legittimità (vedi Cass., sez. 1, 20/6/2006 n.14267, Cass., sez. 2, 30/11/2016 n. 24434; Cass., sez.

L, 27/7/2017 n.18665).

Occorre, al riguardo, precisare che l'art. 116 cod. proc. civ. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni.

Pertanto, la denuncia di violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. solo apparentemente veicola un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, traducendosi, invece, nella denuncia di un errore di fatto che avrebbe, eventualmente, dovuto essere fatto valere attraverso il corretto paradigma del vizio motivazionale, entro i ristretti limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

3.3. Orbene, nella fattispecie qui considerata deve rilevarsi che la Corte di appello, con accertamento che investe pienamente la quaestio facti, ha dato conto delle fonti del proprio convincimento ed ha argomentato in modo logicamente congruo, avallando le conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale.

A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorso sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile nella presente sede, posto che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito.

Infatti, l'odierno ricorrente deduce nuovamente la circostanza, evidenziata ai giudici del merito e da questi già vagliata, che il locatore, a seguito del recesso del Finizio, fosse stato immesso nel possesso delle stanze inizialmente occupate dal recedente, ma tale assunto non è stato condiviso dalla Corte territoriale, la quale, aderendo all'accertamento svolto dal giudice di primo grado, ha, al contrario, ritenuto indimostrata tale circostanza, negando che al Pizzo fosse stata riconsegnata la porzione dell'immobile inizialmente detenuta dal Finizio ed affermando, piuttosto, che l'odierno ricorrente, a seguito del recesso del Finizio, avesse acquisito la disponibilità dell'intero immobile e fosse, per tale ragione, obbligato al pagamento dell'intero canone.

L'apprezzamento svolto dal giudice di primo grado, su cui la Corte d'appello ha ritenuto si sia ormai formato il giudicato, in difetto di impugnazione, non può dunque essere sindacato, sotto le apparenti spoglie della violazione di norma di diritto, dinanzi a questa Corte, essendo preclusa in ogni caso in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34051/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 106 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente 12)2,2, Acy8di avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5708/2018, pubblicata in data 5 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con atto notificato in data 14 novembre 2015 [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietario dell'immobile sito in Ottaviano, via Curia, n. 15, e di averlo concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con contratto del 28 aprile 2003, a fronte del versamento di un canone mensile di euro 300,00, intimò sfratto per morosità all'avv. [OSCURATO:PERSONA], subentrato come conduttore alla Battaglia, evidenziando che il Finizio aveva esercitato il diritto di recesso anticipato dal contratto di locazione. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, replicò che, a seguito del recesso del Finizio dal contratto e della riconsegna, al locatore, della parte di immobile dallo stesso occupata, l'oggetto del contratto si era ridotto alla sola porzione di immobile effettivamente da lui occupata, cosicché egli era obbligato al pagamento della metà del canone mensile e non dell'intero canone, come pretendeva il locatore. Negata l'ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito, il Tribunale di Noia, accogliendo la domanda di parte attrice, dichiarò la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, condannando quest'ultimo al rilascio dell'immobile locato. 2. Avverso detta decisione ha proposto gravame l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d'appello di Napoli che ha respinto l'impugnazione. In sintesi, per quel che qui ancora rileva, i giudici territoriali hanno osservato che, in difetto di impugnazione, era passato in giudicato il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado aveva evidenziato come l'asserita riconsegna, in favore del locatore, dei locali occupati dal Finizio costituisse una circostanza specificamente contestata e rimasta indimostrata, posto che il Pizzo aveva ammesso la consegna delle chiavi da parte del Finizio, ma aveva negato l'asserita restituzione della porzione di immobile già da questi detenuta, affermando che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva conservato la detenzione dell'intero appartamento; di conseguenza, tutta la ricostruzione difensiva dell'appellante volta a sostenere che la restituzione da parte del Finizio della porzione di immobile da lui detenuta avesse comportato la liberazione dall'obbligazione di pagamento dei canoni e la riduzione della res locata si infrangeva dinanzi alla statuizione del giudice di primo grado, non impugnata. Hanno, altresì, rilevato che, pur valorizzando la lettera raccomandata inviata al Pizzo dal Finizio, con la quale quest'ultimo comunicava al locatore la disdetta del contratto («per la parte di immobile di mia competenza»), informandolo che avrebbe provveduto a riconsegnare l'immobile («per la parte di mia competenza»), essa non consentiva di ritenere idoneamente censurato l'accertamento compiuto dal Tribunale «circa l'unicità dell'oggetto del contratto e del relativo canone» e non poneva in discussione che «la restituzione parziale del bene» non fosse stata dimostrata. 3. Per la cassazione della decisione d'appello ricorre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Considerato che: 1. Con l'unico motivo d'impugnazione si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1300 e ss., 1316, 1320, 1373, 1571, 1590, 2909 cod. civ., nonché degli artt. 27 e 28 della I. n 392 del 1978 e degli artt. 112, 115, 116 e 324 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente rimarca che con il primo motivo di appello aveva denunciato che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che, nell'ipotesi di locazione con pluralità di conduttori, in caso di recesso di uno di essi, il locatore potesse pretendere il pagamento dell'intero canone da uno qualunque di quelli rimasti; che il Pizzo, non opponendosi al recesso del Finizio ed accettando la riconsegna della parte di immobile da questi occupata, non aveva preservato l'unicità del contratto e la solidarietà dell'obbligazione di pagare i canoni, con la conseguenza che non poteva pretendere il pagamento dell'intero canone. Aveva posto in rilievo che, per effetto dell'accordo intervenuto tra il locatore ed il Finizio, il rapporto locativo si era risolto per la parte dell'immobile occupata dal Finizio e si era quindi estinta l'obbligazione scaturente dal contratto a suo carico; l'oggetto del contratto di locazione si era ridotto alla sola parte dell'immobile da lui occupata e, quindi, si era proporzionalmente ridotto anche il canone. In realtà, la Corte territoriale aveva dichiarato infondate le censure mosse alla sentenza del Tribunale fondandosi su pretesi accertamenti formatisi nel giudizio di primo grado e smentiti dai fatti di causa, in quanto il Tribunale non aveva mai dichiarato che la restituzione da parte del Finizio della porzione di immobile da lui occupata fosse rimasta non provata e mai aveva negato che vi fosse stata la parziale riconsegna da parte del Finizio al Pizzo dell'immobile locato; il Tribunale aveva piuttosto affermato che non vi era prova che il Pizzo avesse provveduto ad occupare le stanze già detenute dal Finizio, ma non che non vi fosse prova che il Finizio avesse riconsegnato al Pizzo la porzione dell'immobile da lui occupata e neppure che il Finizio non lo avesse fatto, considerato che il locatore aveva sempre ammesso di avere ricevuto dal Finizio le chiavi dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA], come comunicato con la lettera del 18-19 giugno 2014, consegnando le chiavi, aveva reimmesso il Pizzo nel possesso dell'immobile per la parte da lui occupata, ponendolo nella condizione di poterne disporre e di poterne godere, cosicché il Pizzo, se aveva scelto di non occuparlo, non poteva far ricadere su altri le conseguenze di una sua libera decisione. 2. Il motivo, per come complessivamente formulato, è inammissibile. 2.1. Occorre innanzitutto esaminare, perché potenzialmente assorbente, la censura relativa alla presunta violazione, da parte del giudice del merito, dell'art. 112 cod. proc. civ. Anche a voler prescindere dalla considerazione che il vizio lamentato, richiamato nella rubrica del mezzo di ricorso, non risulta sviluppato nel ricorso ed è stato solo genericamente illustrato nella memoria illustrativa (a pag. 6), occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto e che, inoltre, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Deve, pertanto, escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10636;Cass., sez. 6-1, 04/06/2019, n. 15255; Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151). 2.2. Nel caso in esame, la Corte d'Appello si è pronunciata anche sul primo motivo di gravame, attinente agli effetti prodotti dal recesso dal contratto di uno dei due conduttori sull'oggetto del contratto di locazione e sull'entità del canone di locazione, poiché ha disatteso l'assunto difensivo dell'odierno ricorrente sia rilevando che la liberazione di uno dei due conduttori conseguente al rilascio della porzione di immobile da lui occupata non possa integrare fatto produttivo di effetti vantaggiosi per il condebitore solidale, sia evidenziando che la sentenza di primo grado aveva negato che vi fosse stata la parziale riconsegna dell'immobile locato, presupposto dal quale si faceva discendere la pretesa di riduzione del canone di locazione. Da tanto deriva l'inammissibilità della doglianza. 3. Anche gli ulteriori profili di censura dedotti non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità. 3.1. Il ricorrente, al fine di supportare la denuncia degli altri vizi di violazione di legge evocati in rubrica, fornisce una propria lettura della sentenza di primo grado, riguardo alla quale è stato ritenuto esistente il giudicato, e addebita alla Corte d'appello di avere attribuito alla sentenza di primo grado una affermazione diversa da quella che aveva fatto. Ma in tal modo prospetta un errore di fatto che avrebbe dovuto essere fatto valere con il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 3.2. Peraltro, non può sottacersi che, con le critiche rivolte alla decisione impugnata, il ricorrente intende pervenire ad un rinnovato e non consentito apprezzamento del compendio istruttorio acquisito. Una questione quale quella prospettata in questa sede, di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può, infatti, porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., sez. 27/12/2016 n. 27000; Cass., sez. U, 30/09/2020, n. 20867); ipotesi queste non riscontrabili nella fattispecie scrutinata. Non può, poi, tralasciarsi di considerare che secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non già dal riesame degli atti di causa, non consentito in sede di legittimità (vedi Cass., sez. 1, 20/6/2006 n.14267, Cass., sez. 2, 30/11/2016 n. 24434; Cass., sez. L, 27/7/2017 n.18665). Occorre, al riguardo, precisare che l'art. 116 cod. proc. civ. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni. Pertanto, la denuncia di violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. solo apparentemente veicola un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, traducendosi, invece, nella denuncia di un errore di fatto che avrebbe, eventualmente, dovuto essere fatto valere attraverso il corretto paradigma del vizio motivazionale, entro i ristretti limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 3.3. Orbene, nella fattispecie qui considerata deve rilevarsi che la Corte di appello, con accertamento che investe pienamente la quaestio facti, ha dato conto delle fonti del proprio convincimento ed ha argomentato in modo logicamente congruo, avallando le conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorso sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile nella presente sede, posto che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito. Infatti, l'odierno ricorrente deduce nuovamente la circostanza, evidenziata ai giudici del merito e da questi già vagliata, che il locatore, a seguito del recesso del Finizio, fosse stato immesso nel possesso delle stanze inizialmente occupate dal recedente, ma tale assunto non è stato condiviso dalla Corte territoriale, la quale, aderendo all'accertamento svolto dal giudice di primo grado, ha, al contrario, ritenuto indimostrata tale circostanza, negando che al Pizzo fosse stata riconsegnata la porzione dell'immobile inizialmente detenuta dal Finizio ed affermando, piuttosto, che l'odierno ricorrente, a seguito del recesso del Finizio, avesse acquisito la disponibilità dell'intero immobile e fosse, per tale ragione, obbligato al pagamento dell'intero canone. L'apprezzamento svolto dal giudice di primo grado, su cui la Corte d'appello ha ritenuto si sia ormai formato il giudicato, in difetto di impugnazione, non può dunque essere sindacato, sotto le apparenti spoglie della violazione di norma di diritto, dinanzi a questa Corte, essendo preclusa in ogni caso in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 34921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris