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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 10553/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14958/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 6722/2017 depositata il 20/11/2017.

IRPEF Diniego rimborso Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 aprile 2023.

Rilevato che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del diniego di rimborso dell’amministrazione finanziaria formatosi sulle loro istanze di rimborso delle ritenute alla fonte operate dal ministero, ai fini Irpef, per gli anni dal 1992 al 2004, sulle somme percepite per avere eseguito le ispezioni ordinarie presso società cooperative; a sostegno di tali istanze i contribuenti deducevano, tra l’altro, che la C.T.P. di Roma, con sentenza n. 512/2002, passata in giudicato, di annullamento del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulle loro istanze di rimborso, per le annualità fino al 1999, aveva riconosciuto la natura risarcitoria e non retributiva delle somme spettanti ai lavoratori per le menzionate ispezioni ordinarie;

2. la domanda è stata disattesa nei gradi dimerito; in particolare, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dei contribuenti con questa motivazione: (i) la richiesta degli appellanti è finalizzata sia al rimborso delle ritenute d’acconto operate dal ministero del lavoro (come sostituto d’imposta), dal 2000 al 2004, sulle somme versate a titolo di rimborso delle spese sostenute dai lavoratori in occasione delle ispezioni ordinarie, sia alla riliquidazione dell’Irpef per gli anni 1997/2004, per effetto dell’esclusione, dalla base imponibile, dei predetti rimborsi spese; (ii) per i contribuenti è illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione alla diffida dai medesimi presentata, nel 2010, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. n. 512/2002 che ha riconosciuto natura risarcitoria alle erogazioni ricevute per le predette attività ispettive; (iii) al fine di poter fondatamente invocare l’effetto estensivo del giudicato i contribuenti avrebbero dovuto presentare specifica richiestadi rimborso dell’indebito tributario, in relazione agli anni 2000/2004, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data dell’asserito indebito versamento di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, in caso di rifiuto, fare valere il giudicato esterno nel relativo giudizio; (iv) inoltre, la domanda di riliquidazione delle imposte dovute per gli anni 1997/2004, previa decurtazione dalla base imponibile dei citati rimborsi spese, è generica e priva di petitum poiché non quantifica le somme richieste;

3. i contribuenti ricorrono, con quattro motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione vigente ratione temporis, e degli artt. 2033, 2935, 2946 e 2953, cod. civ., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha dichiarato la decadenza della loro domanda di rimborso per decorrenza del termine di quarantotto mesi previsto dall’articolo 38 (citato), senza considerare che la domanda, da qualificare come actio iudicati, non è soggetta a termine decadenziale, ma alla prescrizione decennale, nella specie non maturata;

2. il secondo motivo è così formulato: «Illegittimità costituzionale degli artt. 37 c. 1 e 38 c. 1 e c. 2 del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 1 c. 5 l. n. 133/1999 dall’art. 34 c. 5 e 6 l. n. 388/2000 in relazione all’art. 24 c. 1 c. 2 e all’art. 3 c. 1 e c. 2 della Costituzione ove si applichi il termine di decadenza di 48 mesi anche per la richiesta di rimborso di somme non dovute a seguito di pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, anziché, il termine prescrizionale decennale dell’actio iudicati.

Violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza.

Eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte ai sensi dell’art. 374 c. 2 c.p.c.»;

3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, 38, d.P.R. n. 602 del 1973, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetti di discussione tra le parti, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che li ha dichiarati decaduti dal diritto al rimborso trascurando, da un lato, che le loro istanze restitutorie del 16/12/2000 (Macaluso e Marianeschi) e del 18/12/2000 (Ceccaccio), sulle quali si era formato il silenzio-rifiuto dell’ente impositore annullato dalla C.T.P. con sentenza definitiva n. 512/2002, li esoneravano dalla necessità di presentare, successivamente a tale sentenza, un’istanza nel termine di quarantotto mesi di cui all’art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973; dall’altro, che la diffida ad adempiere, notificata all’ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era ad abundantiam idonea a interrompere il termine di prescrizione dell’actio iudicatie il termine di decadenza dell’articolo 38;

4. con il quarto motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 115, primo comma, 116, primo comma, cod. proc. civ., 2033, 2697, cod. civ., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha rigettato la loro domanda perché generica e indeterminata nel quantum, quando, invece, nei ricorsi di primo e di secondo grado, erano stati evidenziati (cfr. pag. 20 del ricorso per cassazione) «gli elementi costitutivi della quantificazione […] [e] risultavano agli atti tutti gli elementi oggettivi che avrebbero consentito alla P.A. […] di ricostruire, in osservanza dei […] princìpi della vicinanza della prova e della trasparenza, l’obbligazione tributaria ai fini Irpef negli indicati anni di imposta e, quindi, definitivamente quantificare le somme dovute in restituzione ai ricorrenti, per le imposte pagate su importi non tassabili»;

5. il primo motivo e il secondo motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati;

6. nella specie, diversamente da quanto prospettano i contribuenti, non si è in presenza di un’actio iudicati, soggetta al termine prescrizionale decennale ex art. 2953, cod. civ., in ragione della (pacifica) eterogeneità ontologica tra questo giudizio e quello definito dalla C.T.P. con sentenza n. 512/2002.

E infatti mentre questo giudizio riguarda l’impugnazione dei dinieghi espressi opposti dall’ufficio alle istanze di rimborso delle imposte versate fino al 2004, il precedente giudizio riguardava l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’ente impositore alle istanze di rimborso fino al 1999.

In questo giudizio, piuttosto, i contribuenti invocano l’efficacia espansiva del giudicato esterno, che rileva sul piano della qualificazione giuridica della loro pretesa restitutoria, ma non esonera il contribuente dal rispetto del termine decadenziale di quarantotto mesi di cui all’articolo 38, del d.P.R. n. 602 del 1973.

L’esatto inquadramento della domanda al di fuori del perimetro dell’actio iudicati comporta altresì il superamento dei dubbi di legittimità costituzionale del plesso normativo indicato nel secondo motivo di ricorso;

7. il terzo motivo, nella sua duplice articolazione, è in parte non fondato (cfr. punto 8) e in parte inammissibile (cfr. punto 9);

8. per le ragioni già esposte (cfr. punto 6) la C.T.R. non ha commesso alcun errore di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) laddove ha affermato che i contribuenti erano decaduti dalla domanda di rimborso per non avere tempestivamente impugnato il diniego espresso formatosi sulle loro istanze restitutorie.

Sotto altro profilo, non esaminato dal giudice di merito, è dato rilevare che, trattandosi della domanda di annullamento del diniego di autotutela (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), il ricorso era inammissibile anche in base al principio di diritto ripetutamente enunciato da questa Corte (ex multis, Cass. n. 7318/22) per il quale «[i]n tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell’annullamento in sede di autotutela dell’atto tributario divenuto definitivo è limitato all’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l’impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo»;

9. con riguardo alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al parametro del n. 5, dell’articolo 360, inoltre, si deve dare continuità all’orientamento di questa Corte ( ex multis , Cass. n. 7900/23 che menziona Cass. nn. 743 / 17, 32436 / 18, 32437 / 18 ; in termini, Cass. n. 11439/18) per il quale «[n]ell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 [e quindi anche nel caso di specie] ), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez.

U., 21/09/2018, n. 22430).

Nella specie, la doglianza è inammissibile dato che le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d.

“doppia conforme”), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e pervengono alle medesime conclusione e, del resto, i contribuenti non hanno nemmeno sostenuto il contrario;

10. il quarto motivo non è fondato;

11. la statuizione della C.T.R. è conforme al consolidato indirizzo della Corte (ex multis, Cass. 24/10/2019, n. 27377) per il quale «[l]e domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato»; (in senso conforme, ex multis, Cass.22/02/2021, 4716; Cass. 30/09/2020, n. 20719; Cass. 13/12/2018, n. 32263; Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass. 20/03/2000, n. 3250);

12. nella fattispecie concreta è pacifico che la domanda giudiziale di rimborso non indica gli importi versati, l’epoca e l’ammontare delle ritenute operate dal ministero del lavoro quale sostituto d’imposta, l’ammontare dell’imposta applicata, l’entità di quella che sarebbe stato legittimo applicare, e, infine, nemmeno la determinazione delle somme chieste in restituzione.

In sostanza, come ha giustamente stabilito il giudice tributario di appello, si è al cospetto di pretese del tutto generiche, prive dei requisiti minimi propri di una domanda giudiziale di rimborso;

13. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

14. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14958/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6722/2017 depositata il 20/11/2017. IRPEF Diniego rimborso Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 aprile 2023. Rilevato che: 1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del diniego di rimborso dell’amministrazione finanziaria formatosi sulle loro istanze di rimborso delle ritenute alla fonte operate dal ministero, ai fini Irpef, per gli anni dal 1992 al 2004, sulle somme percepite per avere eseguito le ispezioni ordinarie presso società cooperative; a sostegno di tali istanze i contribuenti deducevano, tra l’altro, che la C.T.P. di Roma, con sentenza n. 512/2002, passata in giudicato, di annullamento del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulle loro istanze di rimborso, per le annualità fino al 1999, aveva riconosciuto la natura risarcitoria e non retributiva delle somme spettanti ai lavoratori per le menzionate ispezioni ordinarie; 2. la domanda è stata disattesa nei gradi dimerito; in particolare, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dei contribuenti con questa motivazione: (i) la richiesta degli appellanti è finalizzata sia al rimborso delle ritenute d’acconto operate dal ministero del lavoro (come sostituto d’imposta), dal 2000 al 2004, sulle somme versate a titolo di rimborso delle spese sostenute dai lavoratori in occasione delle ispezioni ordinarie, sia alla riliquidazione dell’Irpef per gli anni 1997/2004, per effetto dell’esclusione, dalla base imponibile, dei predetti rimborsi spese; (ii) per i contribuenti è illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione alla diffida dai medesimi presentata, nel 2010, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. n. 512/2002 che ha riconosciuto natura risarcitoria alle erogazioni ricevute per le predette attività ispettive; (iii) al fine di poter fondatamente invocare l’effetto estensivo del giudicato i contribuenti avrebbero dovuto presentare specifica richiestadi rimborso dell’indebito tributario, in relazione agli anni 2000/2004, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data dell’asserito indebito versamento di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, in caso di rifiuto, fare valere il giudicato esterno nel relativo giudizio; (iv) inoltre, la domanda di riliquidazione delle imposte dovute per gli anni 1997/2004, previa decurtazione dalla base imponibile dei citati rimborsi spese, è generica e priva di petitum poiché non quantifica le somme richieste; 3. i contribuenti ricorrono, con quattro motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione vigente ratione temporis, e degli artt. 2033, 2935, 2946 e 2953, cod. civ., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha dichiarato la decadenza della loro domanda di rimborso per decorrenza del termine di quarantotto mesi previsto dall’articolo 38 (citato), senza considerare che la domanda, da qualificare come actio iudicati, non è soggetta a termine decadenziale, ma alla prescrizione decennale, nella specie non maturata; 2. il secondo motivo è così formulato: «Illegittimità costituzionale degli artt. 37 c. 1 e 38 c. 1 e c. 2 del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 1 c. 5 l. n. 133/1999 dall’art. 34 c. 5 e 6 l. n. 388/2000 in relazione all’art. 24 c. 1 c. 2 e all’art. 3 c. 1 e c. 2 della Costituzione ove si applichi il termine di decadenza di 48 mesi anche per la richiesta di rimborso di somme non dovute a seguito di pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, anziché, il termine prescrizionale decennale dell’actio iudicati. Violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza. Eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte ai sensi dell’art. 374 c. 2 c.p.c.»; 3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, 38, d.P.R. n. 602 del 1973, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetti di discussione tra le parti, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che li ha dichiarati decaduti dal diritto al rimborso trascurando, da un lato, che le loro istanze restitutorie del 16/12/2000 (Macaluso e Marianeschi) e del 18/12/2000 (Ceccaccio), sulle quali si era formato il silenzio-rifiuto dell’ente impositore annullato dalla C.T.P. con sentenza definitiva n. 512/2002, li esoneravano dalla necessità di presentare, successivamente a tale sentenza, un’istanza nel termine di quarantotto mesi di cui all’art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973; dall’altro, che la diffida ad adempiere, notificata all’ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era ad abundantiam idonea a interrompere il termine di prescrizione dell’actio iudicatie il termine di decadenza dell’articolo 38; 4. con il quarto motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 115, primo comma, 116, primo comma, cod. proc. civ., 2033, 2697, cod. civ., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha rigettato la loro domanda perché generica e indeterminata nel quantum, quando, invece, nei ricorsi di primo e di secondo grado, erano stati evidenziati (cfr. pag. 20 del ricorso per cassazione) «gli elementi costitutivi della quantificazione […] [e] risultavano agli atti tutti gli elementi oggettivi che avrebbero consentito alla P.A. […] di ricostruire, in osservanza dei […] princìpi della vicinanza della prova e della trasparenza, l’obbligazione tributaria ai fini Irpef negli indicati anni di imposta e, quindi, definitivamente quantificare le somme dovute in restituzione ai ricorrenti, per le imposte pagate su importi non tassabili»; 5. il primo motivo e il secondo motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati; 6. nella specie, diversamente da quanto prospettano i contribuenti, non si è in presenza di un’actio iudicati, soggetta al termine prescrizionale decennale ex art. 2953, cod. civ., in ragione della (pacifica) eterogeneità ontologica tra questo giudizio e quello definito dalla C.T.P. con sentenza n. 512/2002. E infatti mentre questo giudizio riguarda l’impugnazione dei dinieghi espressi opposti dall’ufficio alle istanze di rimborso delle imposte versate fino al 2004, il precedente giudizio riguardava l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’ente impositore alle istanze di rimborso fino al 1999. In questo giudizio, piuttosto, i contribuenti invocano l’efficacia espansiva del giudicato esterno, che rileva sul piano della qualificazione giuridica della loro pretesa restitutoria, ma non esonera il contribuente dal rispetto del termine decadenziale di quarantotto mesi di cui all’articolo 38, del d.P.R. n. 602 del 1973. L’esatto inquadramento della domanda al di fuori del perimetro dell’actio iudicati comporta altresì il superamento dei dubbi di legittimità costituzionale del plesso normativo indicato nel secondo motivo di ricorso; 7. il terzo motivo, nella sua duplice articolazione, è in parte non fondato (cfr. punto 8) e in parte inammissibile (cfr. punto 9); 8. per le ragioni già esposte (cfr. punto 6) la C.T.R. non ha commesso alcun errore di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) laddove ha affermato che i contribuenti erano decaduti dalla domanda di rimborso per non avere tempestivamente impugnato il diniego espresso formatosi sulle loro istanze restitutorie. Sotto altro profilo, non esaminato dal giudice di merito, è dato rilevare che, trattandosi della domanda di annullamento del diniego di autotutela (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), il ricorso era inammissibile anche in base al principio di diritto ripetutamente enunciato da questa Corte (ex multis, Cass. n. 7318/22) per il quale «[i]n tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell’annullamento in sede di autotutela dell’atto tributario divenuto definitivo è limitato all’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l’impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo»; 9. con riguardo alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al parametro del n. 5, dell’articolo 360, inoltre, si deve dare continuità all’orientamento di questa Corte ( ex multis , Cass. n. 7900/23 che menziona Cass. nn. 743 / 17, 32436 / 18, 32437 / 18 ; in termini, Cass. n. 11439/18) per il quale «[n]ell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 [e quindi anche nel caso di specie] ), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U., 21/09/2018, n. 22430). Nella specie, la doglianza è inammissibile dato che le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. “doppia conforme”), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e pervengono alle medesime conclusione e, del resto, i contribuenti non hanno nemmeno sostenuto il contrario; 10. il quarto motivo non è fondato; 11. la statuizione della C.T.R. è conforme al consolidato indirizzo della Corte (ex multis, Cass. 24/10/2019, n. 27377) per il quale «[l]e domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato»; (in senso conforme, ex multis, Cass.22/02/2021, 4716; Cass. 30/09/2020, n. 20719; Cass. 13/12/2018, n. 32263; Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass. 20/03/2000, n. 3250); 12. nella fattispecie concreta è pacifico che la domanda giudiziale di rimborso non indica gli importi versati, l’epoca e l’ammontare delle ritenute operate dal ministero del lavoro quale sostituto d’imposta, l’ammontare dell’imposta applicata, l’entità di quella che sarebbe stato legittimo applicare, e, infine, nemmeno la determinazione delle somme chieste in restituzione. In sostanza, come ha giustamente stabilito il giudice tributario di appello, si è al cospetto di pretese del tutto generiche, prive dei requisiti minimi propri di una domanda giudiziale di rimborso; 13. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato; 14. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
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