CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 33389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cedura deplano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Verona, con sentenza in data 14 maggio 2026, applicavanei confronti di XXXXXXXXXXX la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc. pen., in relazione ai reati di rapina pluriaggravata (capi 1 e 5 della rubricadelle imputazioni), danneggiamento aggravato (capo 2), violazioni della leggesulle armi (capi 3 e 7), calunnia (capo 4), lesioni volontarie (capo 6).Reati commessi in epoca compresa tra il 14 ed il 31 maggio 2025.2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per omessadella sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen., per eccessività della pena irrogata e per erronea qualificazionegiuridica del fatto.3. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risultaproposto per motivi non consentiti.Infatti, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1,comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone chele parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza.E’ pertanto inammissibi le un ricorso avverso la sentenza dipatteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudicedelle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272014).Inoltre, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità dellapena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possonoessere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino,con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto delcapo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv.254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla lucedella modifica normativa, contestare solo formalmente, senza giustificarle - comeè avvenuto nel caso in esame - l'erronea qualificazione giuridica del fatto o laentità della pena ritenute nella sentenza di patteggiamento, della quale, insostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ord. n. 2721del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.proc. pen.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equadi euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.5. Ricorrono le condizioni di legge per disporre che in caso di diffusionedel presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.