CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 04710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 11/09/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 23/10/2018 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata, commessa in Manfredonia il 29/10/2012.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], detenuto per altra causa, affidandolo ad un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.; in particolare, il difensore lamenta la nullità del giudizio di secondo grado per l'omessa notifica dell'atto di citazione a giudizio all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente lesione del diritto di difesa, poiché l'atto di citazione, le conclusioni scritte del Procuratore generale e il verbale del rinvio della prima udienza sono stati notificati alla p.e.c. di un avvocato omonimo, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura di 'error in procedendo del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Policastro, Rv. 220093-01), emerge, in effetti, che l'atto di citazione a giudizio per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], le conclusioni scritte del Procuratore Generale ed il verbale di rinvio della prima udienza a quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sono stati notificati alla p.e.c. di un avvocato omonimo, [OSCURATO:PERSONA] (schiavone.paoloavvocatifoggia.legalmaiLit) anziché a quella corretta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). 3.2. L'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore regolarmente nominato, in quanto attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01). 4. All'accoglimento del motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per procedere a nuovo giudizio. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso, 27 novembre 2025 Il Consigliere estensore