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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 13546/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7 novembre 2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen. (commesso in Agro di Surano 1'11 settembre 2023), riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, u.c. cod. pen., la pena concordata di anni uno mesi due di reclusione condizionalmente sospesa e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorrente rileva che tra le parti era intervenuto l'accordo in ordine alla applicazione della pena principale e che il Giudice aveva applicato anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due, ma aveva omesso di motivare in ordine alla determinazione della durata.

Posto che, ai sensi dell'art. 222 comma 2 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la durata della sanzione amministrativa accessoria in esame varia da quindici giorni a quattro anni, il giudice avrebbe dovuto indicare la ragioni per cui aveva determinato tale durata in misura superiore alla media edittale, con un richiamo ai criteri previsti dall'art. 218 comma 2 CdS.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore del ricorrente, in data 7 febbraio 2024, ha depositato memoria con cui ha insistito per accoglimento ricorso.

5. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e che, proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29 9 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091).Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., deve ritersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. a norma del quale per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen., su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

6. Nel merito la censura è fondata.

Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

E' principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Qualora, invece, il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deve dare conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, CdS, ovvero della commisurazione della durata in ragione dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

7. Nel caso in esame, la durata della sospensione, nella forbice edittale fra quindici giorni e quattro anni prevista dall'art. art. 222 CdS, è stata determinata in anni tre (ridotta a due per il rito), superiore alla media edittale e la motivazione adottata, con mero richiamo alle modalità del fatto, appare manifestamente carente.

SI.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa persona composizione fisica P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria e rinvio., per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica Decis?-kn Roma il 19 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA] est.

Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7 novembre 2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen. (commesso in Agro di Surano 1'11 settembre 2023), riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, u.c. cod. pen., la pena concordata di anni uno mesi due di reclusione condizionalmente sospesa e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente rileva che tra le parti era intervenuto l'accordo in ordine alla applicazione della pena principale e che il Giudice aveva applicato anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due, ma aveva omesso di motivare in ordine alla determinazione della durata. Posto che, ai sensi dell'art. 222 comma 2 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la durata della sanzione amministrativa accessoria in esame varia da quindici giorni a quattro anni, il giudice avrebbe dovuto indicare la ragioni per cui aveva determinato tale durata in misura superiore alla media edittale, con un richiamo ai criteri previsti dall'art. 218 comma 2 CdS. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore del ricorrente, in data 7 febbraio 2024, ha depositato memoria con cui ha insistito per accoglimento ricorso. 5. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e che, proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29 9 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091).Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., deve ritersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. a norma del quale per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen., su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 6. Nel merito la censura è fondata. Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E' principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Qualora, invece, il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deve dare conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, CdS, ovvero della commisurazione della durata in ragione dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). 7. Nel caso in esame, la durata della sospensione, nella forbice edittale fra quindici giorni e quattro anni prevista dall'art. art. 222 CdS, è stata determinata in anni tre (ridotta a due per il rito), superiore alla media edittale e la motivazione adottata, con mero richiamo alle modalità del fatto, appare manifestamente carente. SI. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa persona composizione fisica P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria e rinvio., per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica Decis?-kn Roma il 19 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA] est. Il P
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