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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2025

Cassazione n. 19661/2025

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orrentecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;intimatoavverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 779/2024, pubblicatain data 08/05/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA].K. cittadino della Nigeria, proponeva ricorso alTribunale di Catania contro il provvedimento di diniego della protezioneinternazionale della competente [OSCURATO:PERSONA] notificato il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorso veniva respinto con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dalTribunale in data 22/04/2021, che veniva appellata dal cittadino straniero.Oscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025Si costituiva il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.Con note in sostituzione dell’udienza del 21 marzo 2024, ai sensi dell’art.127 ter c.p.c., parte appellante precisava le proprie conclusioni, rinunciandoespressamente ai termini di cui all’art. 190 c.p.c., e la Corte poneva la causain decisione.Con sentenza n. 779/2024 la Corte d’appello respingeva il gravame.Avverso tale statuizione, il richiedente asilo ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, 27 comma 1 bis e 32 d.lgs. n.25 del 2008.Prima di tutto, il ricorrente ha premesso che nella specie è applicabile ladisciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018, che prevedeva ancora laprotezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, inpresenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultante daobblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.»Richiamata l’evoluzione interpretativa relativa a tale tipo di protezione, laparte ha, poi, affermato che la Corte d’appello ha deciso senza valutare lasituazione del Paese di origine dell’appellante sotto lo specifico ed autonomoprofilo delle diverse condizioni poste a base del peculiare titolo di soggiornoper protezione umanitaria, da rilasciarsi quando ricorrano gravi violazioni deidiritti umani ancorché non sufficienti ad integrare né i requisiti per il rifugiopolitico né per la protezione sussidiaria.Il ricorrente ha, in sintesi dedotto che la Corte, in modo molto succinto,ha sostenuto che la situazione odierna del Paese di origine del cittadinostraniero, non era tale da doversi ritenere che la vita in loco potesse scendereal di sotto del livello di salvaguardia della dignità umana, senza fare alcuncenno all’attività istruttoria svolta per verificare la concreta ed attualesituazione del Gambia, non potendo essere attribuita alcuna specificarilevanza a quanto precedentemente osservato nella parte dell’apparatoOscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025motivazionale riguardante il rigetto dello specifico e scisso motivo di gravameriguardante la protezione sussidiaria, per la cui valutazione, si applicano criterie principi del tutto differenti.

Lo stesso ricorrente ha aggiunto che la Corte dimerito ha del tutto omesso di esercitare il potere-dovere di cooperazioneistruttoria conferitogli dall’art. 27, comma 1.bis, d.lgs. n. 286 del 1998, senzaverificare se la attuale situazione del Gambia, sotto il profilo della garanziadell’esercizio dei diritti fondamentali dell’uomo, fosse tale da permettereall’odierno ricorrente l’ottenimento della gradata protezione per motiviumanitari.Inoltre, ad opinione della parte, la Corte avrebbe dovuto indagare sullasussistenza in capo all’odierno ricorrente di situazioni di vulnerabilità,analizzando con meticolosità la sua storia personale, attribuendo il giustorilievo alla giovane età al momento dell’espatrio, alla totale assenza di legamifamiliari nel paese di origine, alle violenze e torture subite in Libia, collocandoil contesto personale in quello più ampio della situazione socio-politicadell’area geografica di provenienza, al fine di acquisire riscontri estrinseci e diverificare la sproporzione tra i contesti di vita in Gambia ed in Europa.In tale ottica, il ricorrente ha ritenuto incontestabile la vulnerabilità checaratterizzava la posizione del cittadino straniero, un ragazzo di giovane età(aveva appena compiuto 16 anni quando fuggiva dal Gambia), che avevamesso in gioco la propria sopravvivenza, aveva affrontato un disperato viaggioper l’Italia, attraversando anche altri Paesi in guerra come il Mali e la Libia, eaveva raggiunto le coste siciliane a bordo di un barcone, alla ricerca di unavita migliore e in fuga da un Paese come il Gambia, nel quale è tutt’oggi inestrema povertà, che genera violenza indiscriminata ed incontrollata dalleistituzioni, che non permette ai civili l’esercizio dei diritti fondamentali di ogniuomo.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.In particolare, il cittadino straniero ha dedotto il mancato esame delladocumentazione prodotta dall’appellante con le note di trattazione scritta exOscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025art. 127 ter c.p.c. per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comprovanti il proficuopercorso di integrazione portato avanti nelle more del giudizio, il suo stato difragilità e vulnerabilità legato alle terapia di sostegno psicologica efarmacologica ancora incorso, e lo svolgimento dell’attività lavorativa concontratti di lavoro stagionale nel settore dell’agricoltura.La parte ha, quindi, censurato la sentenza impugnata, nella parte in cuiha affermato che non era stata allegata alcuna prova che attestasse l’avvio diun percorso di integrazione sociale all’interno dello Stato ospitante (adesempio, tramite la frequentazione di corsi, l’ottenimento di titoli di studio, losvolgimento di attività lavorativa, etc.), tale da poter procedere al rilascio diun permesso di soggiorno per motivi umanitari.3.

Occorre prima di tutto esaminare il secondo motivo di ricorso, il cuiaccoglimento rende superfluo l’esame del primo motivo, da ritenersi assorbito.3.1.

In primo luogo, deve rilevarsi che il presente procedimento,introdotto prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, è regolato dalrito sommario, ove non diversamente disciplinato dall’art. 19 d.lgs. n. 150 del2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015,prima che venisse abrogato dal d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n.46 del 2017.A tale procedimento non si applica il disposto dell'art. 348 ter, comma 5,c.p.c., ove è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. contro la decisione di appello che confermi quella di primo grado, poichési tratta di procedimento che attiene al riconoscimento di uno statuspersonale, che richiede l'intervento necessario del pubblico ministero, al qualel’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis,prevede, infatti, che sia data comunicazione del ricorso e del decreto difissazione di udienza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2010 del 28/01/2021).3.2.

Com’è noto, inoltre, nei giudizi aventi oggetto domande di protezioneinternazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari,assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 d.lgs. n.150 del 2011,nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015,possono essere prodotti documenti nuovi in appello se ritenuti indispensabiliOscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non può omettere tale scrutinio in sede di verifica dellaloro ammissibilità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018; Cass.,Sez. 6-1, Ordinanza n. 5241 del 28/02/2017).Pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcunepeculiarità endoprocedimentali, quali l’applicabilità dell'art. 348 c.p.c., ilpredetto procedimento si articola in modo deformalizzato purché non siaalterato il pieno rispetto del contraddittorio, sicché la produzione documentaleè ammessa fino all’udienza in cui sono precisate le conclusioni (ma nonsuccessivamente, v.

Cass., Ordinanza n. 10203 del 30/03/2022).3.3.

Come sopra evidenziato, con le note del 19/03/2024, che ai sensidell’art. 127 ter c.p.c. hanno sostituito l’udienza, il ricorrente ha effettuato laproduzione di alcuni documenti.In particolare, la parte risulta avere depositato una relazione socialedatata 18/03/2024 a firma della psicologa Dr.ssa A.N. , ove il ricorrenterisulta essere ospite presso la struttura del CAS [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa(allegato n. 7 al ricorso per cassazione).La stessa parte risulta avere prodotto documentazione medica, suffragatadalla relazione a firma del Dott.

V.Z. (allegato n. 9 allegato al ricorso),dalla quale si evince che è seguito con una terapia di sostegno psicologica efarmacologica dal MEDU (Medici per i diritti umani).Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, la medesima parte ha prodottodocumentazione a dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativanell’agricoltura con contratti a tempo determinato di durata stagionale, dal2019 al 2023, depositando svariati UNILAV e buste paga (allegato n. 8 alricorso per cassazione).3.4.

La Corte di appello, all’esito del deposito di tali memorie, ha assuntola causa in decisione, senza nulla statuire su tali produzioni, neppure nelladecisione impugnata, affermando in essa, sulla richiesta di protezioneumanitaria, quanto segue: «…In definitiva, una volta riscontrato un elevatolivello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizionioggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misurameno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà laOscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vitaprivata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8della Convenzione EDU”; al contrario, qualora sia processualmentedimostrato, anche facendo riferimento alla cooperazione istruttoria, che nelPaese d’origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei dirittifondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventarerecessivo Nel caso di specie, la situazione odierna del Paese di origine, non ètale da doversi ritenere che la vita in loco del richiedente scenda al di sottodel livello di salvaguardia della dignità umana.

Alla luce dei superiori principi,quindi, va piuttosto valutato il livello di integrazione raggiunto in Italia dalrichiedente, nonché il rischio in cui lo stesso incorrerebbe se, allo stato attuale,venissero recise le relazioni umane e professionali che vi ha intessuto.

A talriguardo, non è stata allegata alcuna prova che attesti l’avvio di un percorsodi integrazione sociale all’interno dello Stato ospitante (ad esempio, tramitela frequentazione di corsi, l’ottenimento di titoli di studio, lo svolgimento disoggiorno per motivi umanitari.»3.5.

La documentazione prodotta in giudizio è senza dubbio rilevante aifini della decisione, perché essenziale alla valutazione dell’integrazione socialee lavorativa, oltre che della vulnerabilità, come pure affermato, sia pure inastratto, dalla Corte d’appello, che però non l’ha esaminata.4.

In conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e,assorbito il primo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte diappello di Catania, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sullespese del presente giudizio di legittimità.5.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti edei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del2003.

P.Q.MLa CorteOscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa con rinvio allaCorte di appello di Catania, in diversa composizione, chiamata a statuire anchesulle spese del presente giudizio di legittimità;dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile dellaCorte suprema di cassazione, il 20 febbraio 2025.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrentecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;intimatoavverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 779/2024, pubblicatain data 08/05/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA].K. cittadino della Nigeria, proponeva ricorso alTribunale di Catania contro il provvedimento di diniego della protezioneinternazionale della competente [OSCURATO:PERSONA] notificato il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorso veniva respinto con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dalTribunale in data 22/04/2021, che veniva appellata dal cittadino straniero.Oscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025Si costituiva il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.Con note in sostituzione dell’udienza del 21 marzo 2024, ai sensi dell’art.127 ter c.p.c., parte appellante precisava le proprie conclusioni, rinunciandoespressamente ai termini di cui all’art. 190 c.p.c., e la Corte poneva la causain decisione.Con sentenza n. 779/2024 la Corte d’appello respingeva il gravame.Avverso tale statuizione, il richiedente asilo ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, 27 comma 1 bis e 32 d.lgs. n.25 del 2008.Prima di tutto, il ricorrente ha premesso che nella specie è applicabile ladisciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018, che prevedeva ancora laprotezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, inpresenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultante daobblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.»Richiamata l’evoluzione interpretativa relativa a tale tipo di protezione, laparte ha, poi, affermato che la Corte d’appello ha deciso senza valutare lasituazione del Paese di origine dell’appellante sotto lo specifico ed autonomoprofilo delle diverse condizioni poste a base del peculiare titolo di soggiornoper protezione umanitaria, da rilasciarsi quando ricorrano gravi violazioni deidiritti umani ancorché non sufficienti ad integrare né i requisiti per il rifugiopolitico né per la protezione sussidiaria.Il ricorrente ha, in sintesi dedotto che la Corte, in modo molto succinto,ha sostenuto che la situazione odierna del Paese di origine del cittadinostraniero, non era tale da doversi ritenere che la vita in loco potesse scendereal di sotto del livello di salvaguardia della dignità umana, senza fare alcuncenno all’attività istruttoria svolta per verificare la concreta ed attualesituazione del Gambia, non potendo essere attribuita alcuna specificarilevanza a quanto precedentemente osservato nella parte dell’apparatoOscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025motivazionale riguardante il rigetto dello specifico e scisso motivo di gravameriguardante la protezione sussidiaria, per la cui valutazione, si applicano criterie principi del tutto differenti. Lo stesso ricorrente ha aggiunto che la Corte dimerito ha del tutto omesso di esercitare il potere-dovere di cooperazioneistruttoria conferitogli dall’art. 27, comma 1.bis, d.lgs. n. 286 del 1998, senzaverificare se la attuale situazione del Gambia, sotto il profilo della garanziadell’esercizio dei diritti fondamentali dell’uomo, fosse tale da permettereall’odierno ricorrente l’ottenimento della gradata protezione per motiviumanitari.Inoltre, ad opinione della parte, la Corte avrebbe dovuto indagare sullasussistenza in capo all’odierno ricorrente di situazioni di vulnerabilità,analizzando con meticolosità la sua storia personale, attribuendo il giustorilievo alla giovane età al momento dell’espatrio, alla totale assenza di legamifamiliari nel paese di origine, alle violenze e torture subite in Libia, collocandoil contesto personale in quello più ampio della situazione socio-politicadell’area geografica di provenienza, al fine di acquisire riscontri estrinseci e diverificare la sproporzione tra i contesti di vita in Gambia ed in Europa.In tale ottica, il ricorrente ha ritenuto incontestabile la vulnerabilità checaratterizzava la posizione del cittadino straniero, un ragazzo di giovane età(aveva appena compiuto 16 anni quando fuggiva dal Gambia), che avevamesso in gioco la propria sopravvivenza, aveva affrontato un disperato viaggioper l’Italia, attraversando anche altri Paesi in guerra come il Mali e la Libia, eaveva raggiunto le coste siciliane a bordo di un barcone, alla ricerca di unavita migliore e in fuga da un Paese come il Gambia, nel quale è tutt’oggi inestrema povertà, che genera violenza indiscriminata ed incontrollata dalleistituzioni, che non permette ai civili l’esercizio dei diritti fondamentali di ogniuomo.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.In particolare, il cittadino straniero ha dedotto il mancato esame delladocumentazione prodotta dall’appellante con le note di trattazione scritta exOscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025art. 127 ter c.p.c. per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comprovanti il proficuopercorso di integrazione portato avanti nelle more del giudizio, il suo stato difragilità e vulnerabilità legato alle terapia di sostegno psicologica efarmacologica ancora incorso, e lo svolgimento dell’attività lavorativa concontratti di lavoro stagionale nel settore dell’agricoltura.La parte ha, quindi, censurato la sentenza impugnata, nella parte in cuiha affermato che non era stata allegata alcuna prova che attestasse l’avvio diun percorso di integrazione sociale all’interno dello Stato ospitante (adesempio, tramite la frequentazione di corsi, l’ottenimento di titoli di studio, losvolgimento di attività lavorativa, etc.), tale da poter procedere al rilascio diun permesso di soggiorno per motivi umanitari.3. Occorre prima di tutto esaminare il secondo motivo di ricorso, il cuiaccoglimento rende superfluo l’esame del primo motivo, da ritenersi assorbito.3.1. In primo luogo, deve rilevarsi che il presente procedimento,introdotto prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, è regolato dalrito sommario, ove non diversamente disciplinato dall’art. 19 d.lgs. n. 150 del2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015,prima che venisse abrogato dal d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n.46 del 2017.A tale procedimento non si applica il disposto dell'art. 348 ter, comma 5,c.p.c., ove è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. contro la decisione di appello che confermi quella di primo grado, poichési tratta di procedimento che attiene al riconoscimento di uno statuspersonale, che richiede l'intervento necessario del pubblico ministero, al qualel’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis,prevede, infatti, che sia data comunicazione del ricorso e del decreto difissazione di udienza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2010 del 28/01/2021).3.2. Com’è noto, inoltre, nei giudizi aventi oggetto domande di protezioneinternazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari,assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 d.lgs. n.150 del 2011,nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015,possono essere prodotti documenti nuovi in appello se ritenuti indispensabiliOscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non può omettere tale scrutinio in sede di verifica dellaloro ammissibilità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018; Cass.,Sez. 6-1, Ordinanza n. 5241 del 28/02/2017).Pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcunepeculiarità endoprocedimentali, quali l’applicabilità dell'art. 348 c.p.c., ilpredetto procedimento si articola in modo deformalizzato purché non siaalterato il pieno rispetto del contraddittorio, sicché la produzione documentaleè ammessa fino all’udienza in cui sono precisate le conclusioni (ma nonsuccessivamente, v. Cass., Ordinanza n. 10203 del 30/03/2022).3.3. Come sopra evidenziato, con le note del 19/03/2024, che ai sensidell’art. 127 ter c.p.c. hanno sostituito l’udienza, il ricorrente ha effettuato laproduzione di alcuni documenti.In particolare, la parte risulta avere depositato una relazione socialedatata 18/03/2024 a firma della psicologa Dr.ssa A.N. , ove il ricorrenterisulta essere ospite presso la struttura del CAS [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa(allegato n. 7 al ricorso per cassazione).La stessa parte risulta avere prodotto documentazione medica, suffragatadalla relazione a firma del Dott. V.Z. (allegato n. 9 allegato al ricorso),dalla quale si evince che è seguito con una terapia di sostegno psicologica efarmacologica dal MEDU (Medici per i diritti umani).Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, la medesima parte ha prodottodocumentazione a dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativanell’agricoltura con contratti a tempo determinato di durata stagionale, dal2019 al 2023, depositando svariati UNILAV e buste paga (allegato n. 8 alricorso per cassazione).3.4. La Corte di appello, all’esito del deposito di tali memorie, ha assuntola causa in decisione, senza nulla statuire su tali produzioni, neppure nelladecisione impugnata, affermando in essa, sulla richiesta di protezioneumanitaria, quanto segue: «…In definitiva, una volta riscontrato un elevatolivello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizionioggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misurameno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà laOscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vitaprivata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8della Convenzione EDU”; al contrario, qualora sia processualmentedimostrato, anche facendo riferimento alla cooperazione istruttoria, che nelPaese d’origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei dirittifondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventarerecessivo Nel caso di specie, la situazione odierna del Paese di origine, non ètale da doversi ritenere che la vita in loco del richiedente scenda al di sottodel livello di salvaguardia della dignità umana. Alla luce dei superiori principi,quindi, va piuttosto valutato il livello di integrazione raggiunto in Italia dalrichiedente, nonché il rischio in cui lo stesso incorrerebbe se, allo stato attuale,venissero recise le relazioni umane e professionali che vi ha intessuto. A talriguardo, non è stata allegata alcuna prova che attesti l’avvio di un percorsodi integrazione sociale all’interno dello Stato ospitante (ad esempio, tramitela frequentazione di corsi, l’ottenimento di titoli di studio, lo svolgimento disoggiorno per motivi umanitari.»3.5. La documentazione prodotta in giudizio è senza dubbio rilevante aifini della decisione, perché essenziale alla valutazione dell’integrazione socialee lavorativa, oltre che della vulnerabilità, come pure affermato, sia pure inastratto, dalla Corte d’appello, che però non l’ha esaminata.4. In conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e,assorbito il primo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte diappello di Catania, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sullespese del presente giudizio di legittimità.5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti edei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del2003. P.Q.MLa CorteOscuramento disposto Numero registro generale 15756/2024Numero sezionale 834/2025Numero di raccolta generale 19661/2025Data pubblicazione 16/07/2025accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa con rinvio allaCorte di appello di Catania, in diversa composizione, chiamata a statuire anchesulle spese del presente giudizio di legittimità;dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile dellaCorte suprema di cassazione, il 20 febbraio 2025.Il PresidenteAlberto Giusti
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