CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42524/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 25 gennaio 2024 dalla CORTE di APPELLO di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata o limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto der ricorsiti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata rapina aggravata loro in concorso ascritto ed, esclusa la contestata aggravante del coinvolgimento di un minorenne nella condotta illecita, ha confermato il trattamento sanzionatorio già determinato in primo grado. Si addebita agli imputati di avere in concorso tra loro accerchiato con atteggiamento minaccioso la persona offesa, chiedendogli la consegna del denaro di cui era in possesso, compiendo in tal modo atti idonei diretti in modo univoco ad impossessarsi del denaro della vittima, non riuscendo nell'intento per il comportamento della persona offesa che scappava e chiedeva l'intervento delle Forze dell'ordine. Avverso detta sentenza propongono ricorso i tre imputati. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono: 2.1 violazione di legge per l'assoluta mancanza di violenza o minaccia nel comportamento degli imputati. I ricorrenti osservano che la persona offesa era stata avvicinata da quattro giovani e la richiesta di consegnare il denaro in suo possesso era stata formulata per scherzo, e non veniva proferita, nè adombrata alcuna minaccia di un male ingiusto. La sentenza impugnata invece ha valorizzato il comportamento di accerchiamento della vittima da parte dei quattro imputati, senza considerare che questi era riuscito ad allontanarsi e non era stato in alcun modo trattenuto o inseguito, a riprova della inesistenza di ogni forma di violenza o minaccia. 2.2 Violazione di legge per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56 terzo comma cod.pen., in quanto nessuno degli imputati ha impedito alla vittima di allontanarsi e l'accerchiamento è stato interrotto volontariamente, così configurandosi la desistenza dall'intento criminoso. I ricorrenti rilevano inoltre l'inattendibilità della persona offesa che, in dibattimento, ha reso un racconto confuso e pieno di contraddizioni rispetto al tenore della denunzia e non ha fornito alcuna descrizione degli imputati, né li ha riconosciuti in aula. In particolare, in udienza il teste ha affermato di avere descritto i giovani ai poliziotti, che li avrebbero trovati e raggiunti, consentendogli di riconoscerli, mentre nella denunzia aveva sostenuto che li aveva riconosciuti mentre sostavano dinanzi al McDonald e aveva chiamato il personale della Polizia, che aveva provveduto a fermarli. Dinanzi alle sollecitazioni del pubblico ministero che lo invitava a ricordare meglio, il teste affermava di avere fornito un'erronea versione in sede di denuncia e che invece erano stati i poliziotti a riconoscere gli imputati e lo avevano chiamato per effettuare il riconoscimento. 2.3 Violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo in quanto l'azione degli autori è stata posta in essere esclusivamente ioci causa. Il difensore osserva che i quattro giovani si erano avvicinati alla persona offesa, che manifestava qualche disagio mentale e stava sempre nella piazza come posteggiatore abusivo, non tanto per rapinarlo ma per prenderlo in giro. Infatti quando erano stati rintracciati, erano seduti tranquillamente di fronte al McDonald's, non scappavano né si preoccupavano minimamente alla vista degli agenti; inoltre, come riferito dalla stessa persona offesa, i quattro giovani subito dopo il fatto si erano scusati, sostenendo che era solo uno scherzo. 2.4 Violazione di legge per il mancato riconoscimento delle concesse attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, anche in considerazione dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 numero 4 cod.pen.. 3. Anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, deducendo: 3.1 vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di colpevolezza per il reato di tentata rapina, poiché basata su una errata valutazione dei fatti, in quanto la sentenza ha valorizzato le dichiarazioni dell'assistente capo Marotta e le ha ritenute sufficienti, a dispetto di quanto sostenuto dalla persona offesa. 3.2 Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, nonostante l'esclusione di una delle aggravanti riconosciute in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati solo in ordine al trattamento sanzionatorio e nei limiti che verranno esposti. 2. Ricorso Cammarata - Cristaldi. 2.1 Pur deducendo asseriti vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, il ricorso invoca in sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio e, in particolare, vorrebbe evidenziare la inattendibilità della persona offesa, che avrebbe equivocato l'atteggiamento scherzoso degli imputati. I primi tre motivi di ricorso, relativi all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica della condotta ascritta agli imputati, sono infondati in quanto si limitano a reiterare le censure formulate con l'appello, che sono state oggetto di adeguata verifica da parte della Corte, che le ha respinte con motivazione immune dai vizi dedotti. Va ribadito che in tema di rapina, la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa. (Sez. 2 , n. 27649 del 09/03/2021, Rv. 281467 - 01) Nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente osservato che il comportamento dei quattro giovani, i quali avevano accerchiato la persona offesa chiedendole con tono perentorio di consegnare tutto il denaro in suo possesso, ha indubbia valenza intimidatoria e coercitiva ed è idoneo ad integrare la minaccia implicita che consente di qualificare la condotta come tentativo di rapina; che non ricorrono i presupposti della desistenza volontaria poiché l'iter criminoso non si è compiuto per la repentina fuga della persona offesa e il tempestivo intervento dei poliziotti; che solo in seguito all'intervento delle Forze dell'Ordine, gli imputati hanno sostenuto la loro intenzione di scherzare e tentato di sminuire la portata intimidatoria della loro condotta, che aveva cagionato serio timore nella persona offesa, tanto da indurla a chiedere l'intervento degli agenti. 2.2 II quarto motivo è fondato. E' noto che, secondo un orientamento risalente e consolidato, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016,Montesano, Rv. 268473 - 01) Ed infatti il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se fondato su ragioni rispondenti a criteri giuridici (Sez. 6, n. 4960 del 02/03/1984 Rv. 164503 - 01), sic:chè la semplice enunciazione della eseguita comparazione esaurisce l'obbligo della motivazione. E' stato inoltre precisato che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporti la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata. (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021 Rv. 281917 - 01) Se ne desume a contrario che il giudice di appello, quando esclude un'aggravante ritenuta in primo grado e riconnpresa nel bilanciamento, mantiene piena facoltà di confermare la precedente operazione di bilanciamento, ma ha un preciso onere motivazionale e deve argomentare in ordine a detto rinnovato giudizio ex art. 69 cod.pen. tra le residue circostanze di segno opposto. Nel caso in esame, all'esito del giudizio di primo grado era stata riconosciuta, oltre all'aggravante del numero delle persone riunite, quella del coinvolgimento di un soggetto minorenne, poi esclusa dalla Corte d'appello in ragione dell'intervenuta assoluzione pronunziata nei confronti del coimputato separatamente giudicato. La Corte di appello, nel confermare il giudizio ex art. 69 cod.pen. di equivalenza tra le circostanze di segno opposto già operato in primo grado, non ha formulato alcuna motivazione a sostegno di tale conferma e ha fatto erroneamente riferimento ad una pluralità di aggravanti residue, mentre avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere l'istanza difensiva, formulata con i motivi di appello, di ritenere le riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante del numero delle persone riunite; l'esclusione di una delle due circostanze aggravanti già riconosciute imponeva, in effetti, l'onere di fornire congrua giustificazione in ordine alla conferma del giudizio ex art. 69 cod.pen. dimostrando di avere considerato, alla stregua dei criteri ex art. 133 cod.pen., il nuovo bilanciamento tra gli elementi positivi rispetto a quelli di segno opposto residui. 2.Ricorso Pavia 2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni già esposte in relazione ai coimputati, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado. 2.2 La seconda censura è fondata per le motivazioni espresse al paragrafo 1.2 in relazione al quarto motivo del ricorso dei coimputati. 3. Per quanto sin qui esposto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio ex art. 69 cod.pen. tra la residua aggravante del numero delle persone riunite e le attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania che dovrà rinnovarlo, rendendo sul punto adeguata motivazione. Ai sensi dell'art. 624 comma 2 cod.proc.pen. va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di