CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29188/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA eAG"- 2 5 i k sul ricorso iscritto al numero 17208 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C12 H501H) BOCCACCI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P67 H5010) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A23 H501Y) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura notarile allegata al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C. F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Fi- renze n. 2755/2017, pubblicata in data 5 dicembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di un titolo di formazione giudiziale, ha promosso l'azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle forme del pignoramento immobilia- Ric. n. 17208/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 re. I debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Il processo esecutivo è stato sospe- so, ma l'opposizione, accolta in primo grado dal Tribunale di Grosseto, è stata poi definitivamente rigettata, a seguito del ricorso per cassazione della banca procedente, con sentenza di questa Corte n. 19791, pubblicata in data 18 agosto 2013. La creditrice ha proceduto alla riassunzione del processo ese- cutivo con ricorso depositato in data 27 marzo 2014. I debitori hanno eccepito l'avvenuta estinzione del processo esecutivo per la tardività della sua riassunzione ed hanno pro- posto opposizione agli atti esecutivi deducendo la nullità della attività processuali svolte successivamente a detta riassunzio- ne. Il giudice dell'esecuzione non ha accolto l'eccezione di estinzione e i debitori hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.. Il reclamo è stato respinto dal Tribunale di Grosseto, in quan- to considerato tardivo. La Corte di Appello di Firenze, dichiarata invece ammissibile l'eccezione di estinzione del processo avanzata dai debitori, l'ha comunque rigettata nel merito. Ricorrono il Magnini e la Boccacci, sulla base di un unico moti- vo. Resiste con controricorso 3-[OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di NPL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito fatto valere in via esecutiva. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e fal- sa applicazione del combinato disposto degli artt. 627 c.p.c. e 630 c.p.c.». Ric. n. 17208/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 I ricorrenti sostengono che il termine per la riassunzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 627 c.p.c., decorre, al più tardi, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato l'opposizione - nella specie coincidente con la pubblicazione della sentenza n. 19791/2018 di questa Corte, avvenuta in data 18 agosto 2013 - con la conseguenza che la riassunzione effettuata dalla banca creditrice, avvenuta in da- ta 27 marzo 2014, doveva ritenersi tardiva (con conseguente estinzione dell'esecuzione). Erroneamente, quindi, la corte di appello avrebbe ritenuto che il suddetto termine decorresse invece dalla data della comunicazione (avvenuta in data 13 ottobre 2013), da parte della Cancelleria, della sentenza della Corte di Cassazione che, decidendo nel merito, aveva rigettato la loro opposizione all'esecuzione. Non sarebbero, a loro avviso, conferenti le pronunzie della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione richiamate dalla stessa corte di appello a sostegno della decisione impu- gnata, e precisamente la sentenza n. 34 del 1970 della Corte Costituzionale (con la quale è stato dichiarato costituzional- mente illegittimo l'art. 297, comma 1, c.p.c., nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fis- sazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso) nonché la sentenza n. 7760 del 29/03/2007 di questa Corte (Sez. 3), la quale afferma che «l'art. 627 c.p.c. stabilisce che in mancanza del termine pe- rentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, il processo esecu- tivo deve essere riassunto con ricorso nel termine di sei mesi "dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione"; pertanto, ove non sia stata pronunciata sen- tenza di appello di rigetto dell'opposizione, risulta inapplicabile la norma predetta e, mancando nell'art. 549 c.p.c. una alter- Ric. n. 17208/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 nativa alla ipotesi di fissazione, da parte del giudice, del ter- mine per la riassunzione, devesi far applicazione della norma dell'art. 297 c.p.c., stante la sostanziale assímilabilità di que- sta ipotesi alla ,fattispecie della sospensione ex art. 295 c.p.c., cosicché il termine decorre dalla data del passaggio in giudica- to della sentenza resa nella controversia che abbia determina- to la sospensione del processo esecutivo». Il ricorso è fondato. Va in primo luogo osservato che sia la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 1970, sia quella della Corte di Cassa- zione n. 7760 del 2007, richiamate dalla corte di appello, ri- guardano ipotesi diverse da quella qui in esame, e cioè ri- guardano ipotesi in cui, ai fini della riassunzione, era applica- bile - o comunque è stato ritenuto applicabile - l'art. 297 c.p.c. e non l'art. 627 c.p.c.. In particolare, la Corte Costituzionale, cori la sentenza n. 34 del 1970, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.c., che disciplina la riassunzione del processo ordinario di cognizione dopo la sospensione per pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (si trattava in effetti di un caso di sospensione per pregiudizialità di un ordinario giudizio civile di cognizione per la pendenza di un processo penale e la ratio della decisione del giudice delle leggi è costituita dal rilievo delle eccessive difficoltà che avrebbe avuto a conoscere la da- ta di cessazione della causa di sospensione un soggetto che era parte del giudizio civile sospeso ma non era parte del pro- cesso penale pregiudiziale e, quindi, non era in grado di verifi- care agevolmente l'esito di quest'ultimo). D'altra parte, questa stessa Corte, con la sentenza n. 7760 del 2007 (pronunciata, come è appena il caso di rilevare, nel re- gime anteriore alle modificazioni di cui agli artt. 547 e ss. in- tervenute a partire dal 2012), ha affrontato il problema della riassunzione del processo esecutivo dopo la definizione del Ric. n. 17208/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ipotesi che non era affatto disciplinata dall'art. 627 c.p.c. (norma che riguarda esclusivamente la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c., in caso di opposizione all'esecuzione e può, al più, estendersi alla medesima sospensione eventual- mente disposta in caso di opposizione agli atti esecutivi). In realtà, gli artt. 548 e 549 c.p.c. (nel testo all'epoca vigen- te) non prevedevano neanche espressamente la sospensione del processo esecutivo in seguito all'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (quando questo avveni- va nelle forme dell'ordinario giudizio di cognizione), pur rite- nendosi, in via interpretativa, che si determinasse comunque una sospensione di fatto del processo esecutivo, nelle more dello svolgimento del predetto giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Di certo, comunque, la riassunzione del processo esecutivo a seguito della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo non era disciplinata dall'art. 627 c.p.c. (peraltro, ai fini di tale riassunzione, la giurisprudenza più re- cente di questa stessa Corte ha ritenuto sufficiente la senten- za esecutiva di primo grado, anche non passata in giudicato: cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 23325 del 18/11/2010, Rv. 615743 - 01), ma dallo stesso art. 549 c.p.c. (il quale statui- va, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte a partire dal 2012, che «con la sentenza che defini- sce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accer- ta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo»). La questione dell'eventuale applicabilità dell'art. 297 c.p.c. in tale fattispecie (questione peraltro ormai non più attuale, es- sendo radicalmente mutato il quadro normativo e non essendo più previsto il giudizio di cognizione ordinario, ai fini dell'accertamento dell'obbligo del terzo) non può avere alcun Ric. n. 17208/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 rilievo nel caso di riassunzione conseguente al rigetto di una opposizione all'esecuzione, fattispecie per la quale è invece specificamente dettato l'art. 627 c.p.c., che detta una auto- noma e differente disciplina. Pare anche opportuno sottolineare che il principio di diritto af- fermato nella sentenza n. 7760 del 2007 di questa Corte, per quanto sia richiamato l'art. 297 c.p.c., è in realtà quello (come già visto poi superato dalla successiva giurisprudenza) per cui il termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo de- corre(va) dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito tale giudizio (non dalla sua comunicazione). Nella fattispecie in esame nella presente controversia, in ogni caso, non ricorre una sospensione per pregiudizialità penale e neanche la sospensione di fatto del processo di espropriazione presso terzi conseguente al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, trattandosi della riassunzione di un pro- cesso esecutivo per espropriazione immobiliare sospeso in ba- se all'art. 624 c.p.c., a seguito del rigetto della relativa oppo- sizione all'esecuzione, avvenuto con sentenza definitiva pro- nunciata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 384, com- ma 2, c.p.c.: di conseguenza, deve ritenersi direttamente ed esclusivamente applicabile l'art. 627 c.p.c. e non si può nean- che porre il problema di una eventuale estensione della disci- plina di cui all'art. 297 c.p.c.. Orbene, in base all'art. 627 c.p.c. la riassunzione del processo esecutivo deve avvenire entro sei mesi dal passaggio in giudi- cato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che ha rigettato l'opposizione, così defi- nendo un giudizio del quale sono parti necessarie sia il debito- re che tutti i creditori e, quindi, tutti coloro ai quali spetta riassumere il processo esecutivo. Ric. n. 17208/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 Deve pertanto ritenersi che il termine per la riassunzione, in tale ipotesi, non possa mai decorrere da un momento succes- sivo al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione, in qualunque grado essa sia emessa, avendo il legislatore semplicemente inteso anticipare tale decorrenza, per evidenti finalità acceleratorie del processo esecutivo, in caso di sentenza di secondo grado, pur non ancora passata in giudicato, di rigetto dell'opposizione. In altri termini, in caso di sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione, non passata in giudicato, viene concessa al creditore la facoltà di attendere la sentenza di secondo grado prima di riassumere l'esecuzione, onde eventualmente non ri- schiare che la riassunzione stessa avvenga inutilmente, con le inevitabili conseguenze, anche sul piano risarcitorio. Se però intervenga una sentenza di rigetto dell'opposizione di secondo ' grado, anche non passata in giudicato, l'ordinamento non consente ulteriori attese, non potendo l'esecuzione rimanere sospesa troppo a lungo: a questo puntò, quindi, in mancanza di riassunzione, il processo esecutivo si estingue. Essendo quella appena indicata la ratio delle disposizioni che disciplinano il termine per la riassunzione del processo esecu- tivo sospeso in caso di opposizione all'esecuzione, ne conse- gue, per evidenti esigenze logiche e sistematiche, che il sud- detto termine non può non cominciare immediatamente a de- correre quando interviene il passaggio in giudicato della pro- nuncia di rigetto dell'opposizione, in qualunque grado, quindi anche nell'ipotesi in cui ciò avvenga a seguito della pubblica- zione della sentenza di decisione nel merito della Corte di Cassazione. Il regime così delineato non può ritenersi eccessivamente gra- voso per la parte interessata alla riassunzione, se si tiene con- to, in primo luogo, che il creditore è parte necessaria del giu- dizio di opposizione, onde egli ha certamente modo di verifica- Ric. n. 17208/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 re agevolmente la data del passaggio in giudicato della relati- va sentenza (anche laddove essa consegua alla pubblicazione della sentenza di decisione nel merito della Corte di Cassazio- ne), al fine di procedere alla riassunzione del processo esecu- tivo nel termine previsto dalla legge (rimasto di sei mesi, quindi non particolarmente stringente) e, in secondo luogo, che si tratta, nella sostanza, del medesimo regime che opera in caso di sentenza di primo grado passata in giudicato di ri- getto dell'opposizione (anche una tale sentenza potrebbe non essere comunicata al creditore opposto e, anzi, certamente essa non va comunicata se questi rimane contumace nel giu- dizio di merito). Inoltre, risulta significativo, sotto il profilo in esame, che un analogo regime (cioè un termine semestrale di decadenza de- corrente per la parte del giudizio dalla pubblicazione della re- lativa sentenza, indipendentemente dalla sua comunicazione) sia dettato dall'art. 327 c.p.c. addirittura ai fini della possibili- tà di proporre l'impugnazione della sentenza di merito (senza che posa dubitarsi della sua legittimità costituzionale). Deve altresì considerarsi che, se il termine per la riassunzione del processo esecutivo decorresse solo dalla comunicazione della sentenza, anche di legittimità, che respinga nel merito l'opposizione, così determinando l'immediato giudicato sul punto, il processo esecutivo stesso resterebbe esposto al ri- schio di una indefinita stasi in tutti i casi in cui il creditore op- posto rimanesse intimato nel giudizio di legittimità (e analoga stasi potrebbe determinarsi in caso di sua contumacia nel giu- dizio di merito) e quindi non avesse diritto ad alcuna comuni- cazione: in tal caso, infatti, il termine per la riassunzione non decorrerebbe mai. Infine, deve aggiungersi, a ulteriore sostegno di quanto sin qui osservato, che, in base all'indirizzo di questa stessa Corte, è ben possibile che il termine per la riassunzione possa decor- Ric. n. 17208/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 rere dalla mera pubblicazione (e non dalla comunicazione) della sentenza della Corte di Cassazione che definisca nel me- rito il giudizio che determina la sospensione (almeno quando la sospensione deriva dalla pendenza di un giudizio di cui sia- no parti le medesime del giudizio sospeso), e ciò persino nell'ambito del giudizio di cognizione, con riguardo alla so- spensione di cui all'art. 420 bis c.p.c. (alla quale pure si ritie- ne applicabile l'art. 297 c.p.c.), senza che ciò possa determi- nare dubbi di legittimità costituzionale, in relazione alla man- cata previsione della comunicazione della suddetta pubblica- zione al contumace (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7696 del 28/03/2018, Rv. 647670 - 01; Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014, Rv. 633309 - 01). In definitiva, la sentenza impugnata va cassata, in applicazio- ne del seguente principio di diritto, in base al quale dovrà es- sere decisa la controversia in sede di rinvio: «il termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito della proposizione di una opposizione all'esecuzione decorre sem- pre, ai sensi dell'art. 627 c.p.c., al più tardi dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione (non aven- do rilievo in proposito la relativa comunicazione alle parti co- stituite da parte della Cancelleria), anche nel caso in cui tale giudicato si determini in virtù di una decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.». 2. Il ricorso è accolto .e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. per questi motivi La Corte: Ric. n. 17208/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impu- gnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione