Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 28641/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19558-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -resistente– e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 1278/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Marco e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’attribuzione della categoria catastale D10 del fabbricato residenziale di loro proprietà, nonché respinto, con riguardo all’accertamento ICI 2006, l’appello avverso la sentenza n. 321/2012 della [OSCURATO:PERSONA] diCagliari, che aveva respinto i ricorsi, riuniti, proposti dai contribuenti avverso avviso di attribuzione (A/4) e rettifica catastale (da D/10 a D/7), per un fabbricato residenziale e taluni fabbricati ad uso allevamento di galline ovaiole, ed avviso di accertamento ICI 2006 per i medesimi fabbricati; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, il Comune di Soleminis è rimasto intimato; i contribuenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 nella parte della sentenza impugnata con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente all’avviso di accertamento avente ad oggetto la rendita catastale, essendo state accolte le istanze dei ricorrenti, presentate nel 2018, per l’inserimento dei fabbricati non residenziali nella categoria D/10, senza al contempo statuire anche la retroattività della suddetta classificazione catastale;

1.2. con il secondo motivo di ricorso i ricorrentidenunciano violazione di norme di diritto (art. 9 L. n. 133/1994) e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di controversia tra le parti, per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati, che attiene unicamente alla destinazione effettiva dell’immobile allo svolgimento delle attività agricole;

1.3. con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di accertare la sussistenza del requisito di ruralità in ordine agli avvisi ICI impugnati ;

2.1. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

2.2. va in primo luogo riaffermato, anche in tale sede, quanto stabilito da Cass.

SSUU n. 18565/2009, secondo cui (in motiv.) in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. h. 13.3 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D,Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta ;

2.3. a tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/2010; 8845/2010; 20001/2011; 19872/2012; 5167/2014), più recentemente confermate, nel senso dell’ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento, tra le altre, da Cass. n. 16737/2015 e da Cass. n. 7930/2016;

2.4. va altresì osservato che le SSUU nella sentenza cit. si sono fatte carico anche dei profili di jus superveniensriconducibili all'emanazione sia del co.3 bis dell'art.9 di. 5.57/93 conv.in 1.222/07, come introdotto dall'articolo 42 bis d.l. 159/07 conv. in l. 222/2007, sia del co.1 bis dell'art.23 d.l. 207/08 conv. in l. 14/2009, con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l'ipotesi di mancato accatastamento - è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l'esenzione da Ici;

2.5. la stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass.7930/2016 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell'ulteriore jus superveniens(d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/11; dl. 201/11 conv. in l. 214/11; d.l. 102/13 conv. in l. 124/13) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente;

2.6. si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici, sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme;

2.7. nel caso di specie, nella sentenza impugnata si dà atto (e sul punto i ricorrenti non hanno formulato contestazioni) che i fabbricati dei ricorrenti erano iscritti, nell'annualità impositiva di riferimento (2006), in categoria diversa da A6 o D10, essendo stata presentata nel 2009 richiesta di variazione DOCFA proponendo, per i fabbricati diversi dalla casa di abitazione, la categoria D/10, rettificata dall’Ufficio in D/7, con conseguente non spettanza dell'esenzione lCI;

2.8. nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova infatti applicazione dalla data della denuncia (così Cass. n. 13018/2012; Cass. 17863/10; conf.

Cass. 18023/04, 20854/04, 20734/2006);

2.9. va invero precisato che quando le variazioni conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, trovano applicazione dalla data della denuncia e non prima;

2.10. il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione, ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell’immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall’originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo (cfr. Cass. n. 21310 del 2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168 del 2015 Cass. n. 11844 del 2017; Cass. n. 27024 del 2017); 2.11.a nulla rilevano in tal senso anche le risultanze descrittive del DOCFA di richiamo ad annualità precedenti rispetto al momento di presentazione, in quanto in tema di ICI la regola generale ricavabile dal D.Lgs.30 dicembre 1997, n. 504, art. 5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione (cfr. Cass. nn. 11844/2017, 13018/2012 cit.);

2.12. quanto, poi, alla variazione catastale che la società assume di aver chiesto ed ottenuto, per i suddetti fabbricati, presso l'Agenzia del territorio, correttamente la [OSCURATO:PERSONA] non ne ha tenuto conto, rilevando che l’istanza non era stata presentata ai sensi e secondo le modalità del d.l. 70/2011 cit. ed i cui effetti, pertanto, non erano assistiti dall'efficacia retroattiva quinquennale da quest'ultima normativa prevista;

2.13. ne consegue che in ogni caso per l’annualità 2006 i contribuenti non potevano vantare alcuna esenzione per i fabbricati rurali in quanto sia la procedura DOCFA di cui al d.m. n. 701 del 1994, che la domanda di variazione catastale, non presentata secondo le modalità previste dall’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, non potevano produrre effetti sull’annualità in contestazione;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

4. nulla sulle spese di lite stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate e la mancata costituzione del Comune P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19558-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -resistente– e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 1278/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Marco e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’attribuzione della categoria catastale D10 del fabbricato residenziale di loro proprietà, nonché respinto, con riguardo all’accertamento ICI 2006, l’appello avverso la sentenza n. 321/2012 della [OSCURATO:PERSONA] diCagliari, che aveva respinto i ricorsi, riuniti, proposti dai contribuenti avverso avviso di attribuzione (A/4) e rettifica catastale (da D/10 a D/7), per un fabbricato residenziale e taluni fabbricati ad uso allevamento di galline ovaiole, ed avviso di accertamento ICI 2006 per i medesimi fabbricati; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, il Comune di Soleminis è rimasto intimato; i contribuenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 nella parte della sentenza impugnata con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente all’avviso di accertamento avente ad oggetto la rendita catastale, essendo state accolte le istanze dei ricorrenti, presentate nel 2018, per l’inserimento dei fabbricati non residenziali nella categoria D/10, senza al contempo statuire anche la retroattività della suddetta classificazione catastale; 1.2. con il secondo motivo di ricorso i ricorrentidenunciano violazione di norme di diritto (art. 9 L. n. 133/1994) e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di controversia tra le parti, per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati, che attiene unicamente alla destinazione effettiva dell’immobile allo svolgimento delle attività agricole; 1.3. con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di accertare la sussistenza del requisito di ruralità in ordine agli avvisi ICI impugnati ; 2.1. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese; 2.2. va in primo luogo riaffermato, anche in tale sede, quanto stabilito da Cass. SSUU n. 18565/2009, secondo cui (in motiv.) in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. h. 13.3 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D,Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta ; 2.3. a tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/2010; 8845/2010; 20001/2011; 19872/2012; 5167/2014), più recentemente confermate, nel senso dell’ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento, tra le altre, da Cass. n. 16737/2015 e da Cass. n. 7930/2016; 2.4. va altresì osservato che le SSUU nella sentenza cit. si sono fatte carico anche dei profili di jus superveniensriconducibili all'emanazione sia del co.3 bis dell'art.9 di. 5.57/93 conv.in 1.222/07, come introdotto dall'articolo 42 bis d.l. 159/07 conv. in l. 222/2007, sia del co.1 bis dell'art.23 d.l. 207/08 conv. in l. 14/2009, con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l'ipotesi di mancato accatastamento - è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l'esenzione da Ici; 2.5. la stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass.7930/2016 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell'ulteriore jus superveniens(d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/11; dl. 201/11 conv. in l. 214/11; d.l. 102/13 conv. in l. 124/13) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente; 2.6. si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici, sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme; 2.7. nel caso di specie, nella sentenza impugnata si dà atto (e sul punto i ricorrenti non hanno formulato contestazioni) che i fabbricati dei ricorrenti erano iscritti, nell'annualità impositiva di riferimento (2006), in categoria diversa da A6 o D10, essendo stata presentata nel 2009 richiesta di variazione DOCFA proponendo, per i fabbricati diversi dalla casa di abitazione, la categoria D/10, rettificata dall’Ufficio in D/7, con conseguente non spettanza dell'esenzione lCI; 2.8. nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova infatti applicazione dalla data della denuncia (così Cass. n. 13018/2012; Cass. 17863/10; conf. Cass. 18023/04, 20854/04, 20734/2006); 2.9. va invero precisato che quando le variazioni conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, trovano applicazione dalla data della denuncia e non prima; 2.10. il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione, ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell’immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall’originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo (cfr. Cass. n. 21310 del 2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168 del 2015 Cass. n. 11844 del 2017; Cass. n. 27024 del 2017); 2.11.a nulla rilevano in tal senso anche le risultanze descrittive del DOCFA di richiamo ad annualità precedenti rispetto al momento di presentazione, in quanto in tema di ICI la regola generale ricavabile dal D.Lgs.30 dicembre 1997, n. 504, art. 5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione (cfr. Cass. nn. 11844/2017, 13018/2012 cit.); 2.12. quanto, poi, alla variazione catastale che la società assume di aver chiesto ed ottenuto, per i suddetti fabbricati, presso l'Agenzia del territorio, correttamente la [OSCURATO:PERSONA] non ne ha tenuto conto, rilevando che l’istanza non era stata presentata ai sensi e secondo le modalità del d.l. 70/2011 cit. ed i cui effetti, pertanto, non erano assistiti dall'efficacia retroattiva quinquennale da quest'ultima normativa prevista; 2.13. ne consegue che in ogni caso per l’annualità 2006 i contribuenti non potevano vantare alcuna esenzione per i fabbricati rurali in quanto sia la procedura DOCFA di cui al d.m. n. 701 del 1994, che la domanda di variazione catastale, non presentata secondo le modalità previste dall’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, non potevano produrre effetti sull’annualità in contestazione; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 4. nulla sulle spese di lite stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate e la mancata costituzione del Comune P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c
Sentenza Cassazione n. 28641/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris