CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36160/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27835-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]', in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 686/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 14/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo all'ICI dovuto al comune di [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2011. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia respingeva il ricorso del comune di [OSCURATO:PERSONA] affermando la prevalenza della destinazione d'uso effettiva (deposito/magazzino) rispetto alla destinazione (ristorante/albergo), attribuita dall'Agenzia delle entrate solo nel 2013: prima di allora infatti non era stato attribuito alcun classamento. Il comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, cui resiste la contribuente con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., il comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione del D.L.vo. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, nonché della L. n. 342 del 2000, art. 74, per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che ai fini della tassazione ICI e della determinazione della base imponibile si deve prescindere dal dato catastale, prevalendo la concreta destinazione dell'immobile sulla rendita e categoria Ric. 2019 n. 27835 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- catastale attribuite e inserite negli atti catastali, mentre invece il provvedimento di attribuzione della rendita è meramente accertativo della concreta situazione catastale e ha quindi efficacia ex tunc, tenendo conto che la contribuente aveva presentato all'Ufficio erariale di Como una dichiarazione di "accertamento della proprietà immobiliare", specificandosi la destinazione principale d'uso ad albergo. Nel ricorso del comune di [OSCURATO:PERSONA], in ossequio ai principi di specificità ed autosufficienza, è allegata la dichiarazione di "accertamento della proprietà immobiliare" presentata all'Ufficio tecnico erariale di Como in data 2 novembre 1991 con la quale si chiede l'accatastamento dell'immobile in questione come albergo. Secondo questa Corte: "Tenuto conto dell'art. 3 Cost., invero, l'espressione "sono efficaci solo da decorrere dalla loro notificazione" va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo "efficaci", invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, "ai soggetti intestatari della partita", del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione "catastale" dell'immobile: il successivo inciso " solo a decorrere dalla loro notificazione" indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia Ric. 2019 n. 27835 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (Cass. SU n. 3160 del 2011); "L'efficacia della nuova rendita decorre dalla notifica degli atti attributivi o modificativi, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, stante la loro natura dichiarativa e non costitutiva (S. U. n. 3160 del 2011). Invero, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'Ici, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso. Stabilendo, infatti, con il cit. art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua "applicabilità" che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente (Cass. n. 10312 del 2020; Cass. n. 22653 del 2019; Cass. n. Ric. 2019 n. 27835 sez. MT - ud. 15-09-2021 -4- 4613 del 2018; nonché da Cass. n. 13443 del 2012)" (Cass. n. 29898 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi là dove, ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI per l'annualità 2011, per un verso ha attribuito rilievo decisivo alla circostanza che si trattasse di un immobile formalmente accatastato solo nel 2013 e per un altro verso ha ignorato la circostanza che il 2 novembre 1991 la contribuente aveva presentato all'Ufficio erariale di Como una dichiarazione di "accertamento della proprietà immobiliare", specificandosi la destinazione principale d'uso ad albergo, così rendendosi evidente che la decisione relativa all'attribuzione della categoria catastale D/2 (albergo) all'immobile in questione, attribuita nel 2013 dall'Ufficio del territorio, è conseguita in relazione alla conforme richiesta della parte contribuente presentata nel 1991 con la denuncia di accatastamento e mai modificata o ritirata. Infatti, seguendo i suddetti principi di diritto espressi da questa Corte, una volta notificata, (nel caso di specie, come detto, nel 2013) una rendita catastale, questa può essere utilizzata anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia ancora suscettibili di liquidazione, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua "applicabilità", che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente, avvenuta nel caso di specie, come detto, nel 1991, cosicché ben può tenersi conto, ai fini della annualità dell'ICI relativa al 2011, della rendita catastale notificata nel 2013, stante la sua natura ricognitiva e non costitutiva. Ric. 2019 n. 27835 sez. MT - ud. 15-09-2021 -5- Sulla medesima questione, relativa alle annualità 2008 e 2009, si è di recente pronunciata in senso conforme questa Corte con ordinanza n. 9963 del 2021. Sulla rilevanza ed efficacia della denuncia di variazione presentata dalla contribuente il 22 dicembre 2016 e del classamento in categoria C/2 e C/3 effettuato dall'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2017 dovrà pronunciarsi, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, il giudice del rinvio. Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma i