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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06690/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 217 legge fall. (con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata); ritenuto che il primo motivo - con cui si denuncia il vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale- non contiene rituali censure di legittimità ma prospetta un'alternativa ricostruzione del fatto, senza denunciare il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e senza confrontarsi con l'iter argomentativo della pronuncia impugnata (che ha indicato le ragioni per cui ha disatteso la prospettazione difensiva, alla luce in particolare di deposizione del commercialista a cui era stata affidata la tenuta della contabilità: cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., assumendo che il termine di prescrizione del reato sarebbe maturato anteriormente alla pronuncia di secondo grado - è manifestamente infondato in quanto, è stata ritenuta la recidiva reiterata (art. 99, comma 4 cod. pen.) da cui consegue un aumento di due terzi del termine di prescrizione per interruzione (art. 161, comma 2 cod. pen.), ragion per cui il tempo necessario a prescrivere, pari ad anni dieci, sarebbe spirato il 13 agosto 2024 (tenuto conto della sospensione per 64 giorni, alla luce del differimento dell'udienza del 21 aprile 2020 per l'emergenza pandemica, e del rinvio dell'udienza del 10 luglio 2020 al 7 ottobre 2020 su richiesta della difesa), quindi successivamente alla sentenza impugnata (resa il 27 ottobre 2023), non occorrendo dilungarsi per osservare che la manifesta infondatezza (e, dunque, l'inammissibilità del ricorso) non consente di rilevare la prescrizione in questa sede (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell' ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 217 legge fall. (con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata); ritenuto che il primo motivo - con cui si denuncia il vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale- non contiene rituali censure di legittimità ma prospetta un'alternativa ricostruzione del fatto, senza denunciare il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e senza confrontarsi con l'iter argomentativo della pronuncia impugnata (che ha indicato le ragioni per cui ha disatteso la prospettazione difensiva, alla luce in particolare di deposizione del commercialista a cui era stata affidata la tenuta della contabilità: cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., assumendo che il termine di prescrizione del reato sarebbe maturato anteriormente alla pronuncia di secondo grado - è manifestamente infondato in quanto, è stata ritenuta la recidiva reiterata (art. 99, comma 4 cod. pen.) da cui consegue un aumento di due terzi del termine di prescrizione per interruzione (art. 161, comma 2 cod. pen.), ragion per cui il tempo necessario a prescrivere, pari ad anni dieci, sarebbe spirato il 13 agosto 2024 (tenuto conto della sospensione per 64 giorni, alla luce del differimento dell'udienza del 21 aprile 2020 per l'emergenza pandemica, e del rinvio dell'udienza del 10 luglio 2020 al 7 ottobre 2020 su richiesta della difesa), quindi successivamente alla sentenza impugnata (resa il 27 ottobre 2023), non occorrendo dilungarsi per osservare che la manifesta infondatezza (e, dunque, l'inammissibilità del ricorso) non consente di rilevare la prescrizione in questa sede (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell' ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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