CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 7, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, dopo essere entrato, danneggiandone la porta d'ingresso, all'interno di un esercizio commerciale, si sarebbe impossessato di merce per un valore complessivo di euro 25.000,00 nonché della somma di euro 300,00. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.192 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la decisione dei giudici di merito che avrebbero fondato il giudizio di responsabilità sulla base di un unico indizio, costituito dal rilevamento sullo stipite della porta dell'esercizio commerciale di un'unica impronta digitale, riconducibile all'imputato. Sostiene che, in assenza di ulteriori indizi a carico dell'imputato, tale elemento non sarebbe sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato, sebbene il risultato delle indagini dattiloscopiche possa costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma, in quanto può fornire la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato (cfr. Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3., Rv. 274167; Sez. 5, n. 48734 del 13/10/2014, Gnoffo, Rv. 261296). Va, infatti, rilevato che non sempre la certezza che l'imputato si sia trovato sul luogo in cui è stato commesso il reato, di per sé, è sufficiente a dimostrare che sia stato lui a commetterlo, in quanto egli potrebbe essersi trovato in quel posto in un momento e in un'occasione diversi dalla commissione del reato. È, pertanto, necessario che tale elemento venga valutato in correlazione alle caratteristiche del luogo ove è avvenuto il reato e alla collocazione cronologica della traccia rispetto ai rilievi della polizia giudiziaria, in modo tale da potere escludere che l'impronta possa essere stata rilasciata in epoca diversa dal tempus commissi delicti.Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata appare carente proprio sotto i profili evidenziati, atteso che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato che: il luogo in cui è stato commesso il reato è un esercizio commerciale aperto al pubblico e non un luogo di privata dimora; l'impronta è stata rinvenuta sullo stipite della porta di ingresso del negozio e non all'interno di un luogo al quale potevano accedere solo un limitato numero di persone. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame in ordine al giudizio di responsabilità, che dovrà adeguatamente tenere conto delle particolarità del luogo ove è stato commesso il reato e della collocazione cronologica della traccia rispetto ai rilievi della polizia giudiziaria. 1.2. Va rilevato che l'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso procedibile a querela il reato di furto aggravato in rassegna. Il giudice del rinvio, pertanto, verificherà la sussistenza della condizione di procedibilità, tenendo presente che l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha previsto che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa, commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa aveva avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello