CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 37801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.URRU Matteo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i tre episodi, due di cessione ed uno di detenzione di so- stanze stupefacenti, giudicati dal predetto ufficio giudiziario in collegamento con i fatti in precedenza giudicati dal Tribunale di Viterbo in data 14 Maggio CrOK è4.11 t-U.11.'— 2018 e 24 Febbraio 2021:ydivenute irrevocabili, ritenuta la recidiva contestata ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni due di reclusione ed euro 2.400 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento della responsabilità assumendo inosservanza delle regole sulla valutazione della prova, per non essere stata esaminata la alternativa prospettazione difensiva e per il mancato rispetto del principio dell'affermazione della re- sponsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contrad- dizioni evidenti e pertanto non si presta si essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente assertivi e ri- propositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico-giuridica. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il Consigliere estensore