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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19155/2026

Testo disponibile della fonte

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dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.117/2019 depositata il 21/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del27/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n.117/2019 della Commissione tributaria regionale del Veneto, che nelNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026riformare la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello proposto dallariscossione.In particolare, il Collegio d’appello riteneva ammissibile l’impugnazione,escludendo l’acquiescenza della Agenzia alla sentenza di primo grado econfermava, nel merito, la ritualità della notificazione degli atti prodromicirispetto all’atto di pignoramento dei crediti, aggiungendo che i giudici diprime cure non avevano accertato l’illegittimità del pignoramento conriferimento ai crediti tributari né la perdita di efficacia del pignoramento aseguito di dichiarazione negativa.2.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate -Riscossione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., reca la denuncia di violazione dell’art. 4 R.D. 30 ottobre 1933, n.1611 nonché dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546;invalidità, inammissibilità e nullità dell’appello e inesistenza dellacostituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate – riscossione medianteavvocato del libero foro, onere della prova dei presupposti eccezionali acarico dell’amministrazione ; per avere il decidente disatteso l’eccezionedi inammissibile dell’appello proposto dalla riscossione mediante avvocatodel libero foro, ancorchè non avesse dimostrato la sussistenza di un casospeciale, né documentato la preventiva decisione dell’organo deliberante.1.1.

La censura è infondata.Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propridipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a)dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaconvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensidell'art. 43, quarto comma, r.d. del 30 ottobre 1933, n. 1611 di appositamotivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo divigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventiNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026notevoli riflessi economici; (b) di avvocati del libero foro, senza bisogno diformalità, né della delibera prevista dall'art. 43, quarto comma, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteridi cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5,d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in legge n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocaturaerariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando lascelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato dellibero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previstedalla convenzione tra l'Agenzia e l'avvocatura dello Stato o diindisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzionedell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente edimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo , nemmeno nel giudizio dilegittimità (Cass. Sez.

U del 19.11.2019, n. 3008).Con specifico riguardo a controversie di fronte al giudice tributario,questa Corte, Sez. 5, con ordinanza del 24/11/2021, n. 36498 e sentenzadel 29.11.2019, 31241 ha aggiunto: «Quanto alla difesa in giudizio, ilcomma 8 dell'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, conv. dalla legge 1dicembre 2016, n. 225, dispone: L'ente è autorizzato ad avvalersi delpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testounico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa ingiudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui alr. d.1161/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su baseconvenzionale.

Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specificicriteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delleprevisioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale eal giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare inNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato,sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Per ilpatrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsil'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autenticadell'articolo 4- novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che ilcomma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43,quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intendenon avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultimariservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applicanei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumereil patrocinio .

Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc,che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui lecontroversie vertono su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato subase convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.

Il legislatore havoluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forzadell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fareriferimento onde verificare la validità del mandato difensivo.

L'art. 43,comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - con la necessità di adottareapposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - operadunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversiarientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenzadell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi.

In sostanza,non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimentodell'avvocatura erariale e che l'avvalimento di avvocati del libero foro siaun'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza diNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e cheoltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sullenorme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che lastessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per lachiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltàradicate in capo all'A.d.E.R.

Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1,comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546secondo cui L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delledogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso,sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territorialesovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulladifesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dallaprima parte dello stesso comma 8 .

Detta soluzione interpretativa pareconforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocaturadello Stato e la società di riscossione proprio in forza del disposto dell'art.1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «L'Ente sta in giudizioavvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro,iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - litiinnanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alleSezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alleCommissioni Tributarie».Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hanno chiaritoche "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa erappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto,oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioèadottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi divigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa erappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita deliberaNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati dellibero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti dicarattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi delcodice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi e in facoltà dell'Agenzia diavvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati puredavanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovatoquanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso"(Cass.

S.U. sent. n. 30008/2019, in motivazione, par.26).E, come rimarcato dalla Corte con riferimento al mandato difensivorilasciato per giudizi introdotti davanti alle Commissioni tributarie (oraCorti di giustizia), la base convenzionale cui allude la stessa disposizionedi interpretazione autentica (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies,conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58) espressamente esclude, in detti casi, ilpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato (v.

Cass., 19 luglio 2023, n. 21370,cit.; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058, cit.), così che il ricorso alla difesaprestata da avvocato del libero foro nemmeno necessita di appositadelibera dell'Ente (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4).

Unavolta escluso il difetto di jus postulandi in capo a difensore del libero foro,ne riesce l'infondatezza del motivo in esame.2.

Con il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione degli artt. 36 d.lgs. n.546/1992 e 111 Cost.- nullità della sentenza per difetto assoluto dimotivazione ; per avere il decidente omessa la motivazione in ordineall’eccepita acquiescenza della riscossione che, in seguito alla sentenzadella Commissione di prime cure favorevole al contribuente, avevaannullato in autotutela le cartelle esattoriali sottese al pignoramento e aduna intimazione di pagamento, nonché in merito alla prova dell’avvenutanotificazione degli atti presupposti.3.

La terza ragione contestativa deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 31,32,33 e 34 d.lgs. n. 546/1992, nonché violazioneNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026del principio del contraddittorio e di difesa, avendo il giudicante deciso inpubblica udienza, pur in assenza di richiesta delle parti, e senza accertarel’avvenuta comunicazione della data dell’udienza alla parte contribuente, iltutto inferendolo dalla dicitura nella premessa della sentenza laCommissione sentito il relatore e i procuratori delle parti in pubblicaudienza .4.

La seconda doglianza è fondata, assorbito il terzo mezzo.Deve, invero, ravvisarsi una motivazione assente o meramente apparentedella sentenza impugnata.

Per costante giurisprudenza, invero, lamancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, vaapprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienzein cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratiodecidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta diargomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 30 aprile 2020,n. 8427; Cass., Sez. 6-5, 15 aprile 2021, n. 9975).

Peraltro, si e inpresenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquandola motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e,quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale darendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (explurimis: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2022, n. 6184).Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce nonsolo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vistagrafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle chepresentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e cheNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile» (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; conf.

Cass. n. 21257del 2014), ma anche quelle che contengono motivazione meramenteapparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio,perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, lamotivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprenderele ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito perpervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014),venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un«ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con uncerto procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare ilrisultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass.,Sez.

Un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata laddove i giudicidi appello, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appelloper essersi la Riscossione costituita con avvocato del libero foro, si sonolimitati ad affermare che non sembra a questa Commissione che vi èstata acquiescenza alla sentenza impugnata, onde l’appello èammissibile…; che tuttavia, la sentenza impugnata appare erronea, inquanto vi è prova dell’avvenuta notifica degli atti presupposti, mentre essanon ha accertato con chiarezza – incorrendo nel difetto di motivazione –né l’illegittimità del pignoramento con riferimento ai crediti tributari, né laperdita di efficacia del pignoramento a seguito della dichiarazionenegativa .La motivazione della sentenza impugnata si rivela, dunque, soloapparente, in quanto, nel riformare la sentenza di primo grado che avevaescluso la ritualità della notifica degli atti presupposti, la Corte di secondogrado non ha speso alcuna argomentazione obbiettivamente idonea a farconoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprioconvincimento sia in merito alla regolarità della notifica degli attiNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026prodromici al pignoramento sia in ordine all’eccepita acquiescenza allasentenza di primo grado in seguito a provvedimento di annullamento inautotutela emesso dall’Agenzia, omettendo ogni valutazione in relazionealla dedotta illegittimità del pignoramento per carenza di motivazione(Cass., Sez.

U, n. 22232 del 2016; conf.

Cass. n. 14927 del 2017).Come è dato desumere dal tenore della sentenza impugnata il decisumnon raggiunge, quindi, la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudicidi appello trascurato di esplicitare le ragioni logico-giuridiche sottese alleapodittiche affermazioni contenute nella decisione.

Alla luce di taleapparato argomentativo deve, allora, ritenersi la sussistenza di unamotivazione nel suo complesso inintelligibile.5.

In conseguenza in accoglimento della seconda censura, respinta laprima ed assorbita l’ultima, la sentenza impugnata va cassata con rinvioalla [OSCURATO:PERSONA] grado del Veneto, in diversa composizione anche per laliquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbitol’ultimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] grado delVeneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.117/2019 depositata il 21/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del27/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n.117/2019 della Commissione tributaria regionale del Veneto, che nelNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026riformare la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello proposto dallariscossione.In particolare, il Collegio d’appello riteneva ammissibile l’impugnazione,escludendo l’acquiescenza della Agenzia alla sentenza di primo grado econfermava, nel merito, la ritualità della notificazione degli atti prodromicirispetto all’atto di pignoramento dei crediti, aggiungendo che i giudici diprime cure non avevano accertato l’illegittimità del pignoramento conriferimento ai crediti tributari né la perdita di efficacia del pignoramento aseguito di dichiarazione negativa.2. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate -Riscossione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., reca la denuncia di violazione dell’art. 4 R.D. 30 ottobre 1933, n.1611 nonché dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546;invalidità, inammissibilità e nullità dell’appello e inesistenza dellacostituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate – riscossione medianteavvocato del libero foro, onere della prova dei presupposti eccezionali acarico dell’amministrazione ; per avere il decidente disatteso l’eccezionedi inammissibile dell’appello proposto dalla riscossione mediante avvocatodel libero foro, ancorchè non avesse dimostrato la sussistenza di un casospeciale, né documentato la preventiva decisione dell’organo deliberante.1.1. La censura è infondata.Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propridipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a)dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaconvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensidell'art. 43, quarto comma, r.d. del 30 ottobre 1933, n. 1611 di appositamotivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo divigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventiNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026notevoli riflessi economici; (b) di avvocati del libero foro, senza bisogno diformalità, né della delibera prevista dall'art. 43, quarto comma, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteridi cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5,d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in legge n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocaturaerariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando lascelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato dellibero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previstedalla convenzione tra l'Agenzia e l'avvocatura dello Stato o diindisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzionedell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente edimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo , nemmeno nel giudizio dilegittimità (Cass. Sez. U del 19.11.2019, n. 3008).Con specifico riguardo a controversie di fronte al giudice tributario,questa Corte, Sez. 5, con ordinanza del 24/11/2021, n. 36498 e sentenzadel 29.11.2019, 31241 ha aggiunto: «Quanto alla difesa in giudizio, ilcomma 8 dell'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, conv. dalla legge 1dicembre 2016, n. 225, dispone: L'ente è autorizzato ad avvalersi delpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testounico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa ingiudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui alr. d.1161/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su baseconvenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specificicriteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delleprevisioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale eal giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare inNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato,sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per ilpatrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsil'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autenticadell'articolo 4- novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che ilcomma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43,quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intendenon avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultimariservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applicanei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumereil patrocinio . Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc,che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui lecontroversie vertono su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato subase convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Il legislatore havoluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forzadell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fareriferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L'art. 43,comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - con la necessità di adottareapposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - operadunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversiarientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenzadell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. In sostanza,non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimentodell'avvocatura erariale e che l'avvalimento di avvocati del libero foro siaun'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza diNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e cheoltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sullenorme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che lastessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per lachiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltàradicate in capo all'A.d.E.R. Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1,comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546secondo cui L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delledogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso,sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territorialesovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulladifesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dallaprima parte dello stesso comma 8 . Detta soluzione interpretativa pareconforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocaturadello Stato e la società di riscossione proprio in forza del disposto dell'art.1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «L'Ente sta in giudizioavvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro,iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - litiinnanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alleSezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alleCommissioni Tributarie».Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hanno chiaritoche "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa erappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto,oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioèadottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi divigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa erappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita deliberaNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati dellibero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti dicarattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi delcodice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi e in facoltà dell'Agenzia diavvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati puredavanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovatoquanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso"(Cass. S.U. sent. n. 30008/2019, in motivazione, par.26).E, come rimarcato dalla Corte con riferimento al mandato difensivorilasciato per giudizi introdotti davanti alle Commissioni tributarie (oraCorti di giustizia), la base convenzionale cui allude la stessa disposizionedi interpretazione autentica (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies,conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58) espressamente esclude, in detti casi, ilpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato (v. Cass., 19 luglio 2023, n. 21370,cit.; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058, cit.), così che il ricorso alla difesaprestata da avvocato del libero foro nemmeno necessita di appositadelibera dell'Ente (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4). Unavolta escluso il difetto di jus postulandi in capo a difensore del libero foro,ne riesce l'infondatezza del motivo in esame.2. Con il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione degli artt. 36 d.lgs. n.546/1992 e 111 Cost.- nullità della sentenza per difetto assoluto dimotivazione ; per avere il decidente omessa la motivazione in ordineall’eccepita acquiescenza della riscossione che, in seguito alla sentenzadella Commissione di prime cure favorevole al contribuente, avevaannullato in autotutela le cartelle esattoriali sottese al pignoramento e aduna intimazione di pagamento, nonché in merito alla prova dell’avvenutanotificazione degli atti presupposti.3. La terza ragione contestativa deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 31,32,33 e 34 d.lgs. n. 546/1992, nonché violazioneNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026del principio del contraddittorio e di difesa, avendo il giudicante deciso inpubblica udienza, pur in assenza di richiesta delle parti, e senza accertarel’avvenuta comunicazione della data dell’udienza alla parte contribuente, iltutto inferendolo dalla dicitura nella premessa della sentenza laCommissione sentito il relatore e i procuratori delle parti in pubblicaudienza .4. La seconda doglianza è fondata, assorbito il terzo mezzo.Deve, invero, ravvisarsi una motivazione assente o meramente apparentedella sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero, lamancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, vaapprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienzein cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratiodecidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta diargomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 30 aprile 2020,n. 8427; Cass., Sez. 6-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si e inpresenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquandola motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e,quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale darendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (explurimis: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2022, n. 6184).Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce nonsolo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vistagrafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle chepresentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e cheNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257del 2014), ma anche quelle che contengono motivazione meramenteapparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio,perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, lamotivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprenderele ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito perpervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014),venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un«ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con uncerto procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare ilrisultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass.,Sez. Un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata laddove i giudicidi appello, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appelloper essersi la Riscossione costituita con avvocato del libero foro, si sonolimitati ad affermare che non sembra a questa Commissione che vi èstata acquiescenza alla sentenza impugnata, onde l’appello èammissibile…; che tuttavia, la sentenza impugnata appare erronea, inquanto vi è prova dell’avvenuta notifica degli atti presupposti, mentre essanon ha accertato con chiarezza – incorrendo nel difetto di motivazione –né l’illegittimità del pignoramento con riferimento ai crediti tributari, né laperdita di efficacia del pignoramento a seguito della dichiarazionenegativa .La motivazione della sentenza impugnata si rivela, dunque, soloapparente, in quanto, nel riformare la sentenza di primo grado che avevaescluso la ritualità della notifica degli atti presupposti, la Corte di secondogrado non ha speso alcuna argomentazione obbiettivamente idonea a farconoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprioconvincimento sia in merito alla regolarità della notifica degli attiNumero registro generale 28502/2019Numero sezionale 4588/2026Numero di raccolta generale 19155/2026Data pubblicazione 11/06/2026prodromici al pignoramento sia in ordine all’eccepita acquiescenza allasentenza di primo grado in seguito a provvedimento di annullamento inautotutela emesso dall’Agenzia, omettendo ogni valutazione in relazionealla dedotta illegittimità del pignoramento per carenza di motivazione(Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 14927 del 2017).Come è dato desumere dal tenore della sentenza impugnata il decisumnon raggiunge, quindi, la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudicidi appello trascurato di esplicitare le ragioni logico-giuridiche sottese alleapodittiche affermazioni contenute nella decisione. Alla luce di taleapparato argomentativo deve, allora, ritenersi la sussistenza di unamotivazione nel suo complesso inintelligibile.5. In conseguenza in accoglimento della seconda censura, respinta laprima ed assorbita l’ultima, la sentenza impugnata va cassata con rinvioalla [OSCURATO:PERSONA] grado del Veneto, in diversa composizione anche per laliquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbitol’ultimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] grado delVeneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19155/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris