CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 16 settembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 16 luglio 2019, condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso che invoca l'annullamento della sentenza impugnata per inadeguatezza della motivazione con cui, ribaltando la sentenza di primo grado, si è giunti ad affermare la penale responsabilità dell'imputata, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie attraverso una rilettura in fatto, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili in realtà adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione rafforzata che ha fatto leva su argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata hanno difatti enucleato un solido quadro indiziario, univocamente diretto ad identificare nella prevenuta l'autrice delle truffe, sulla base delle medesime acquisizioni probatorie di primo grado, e senza che fosse necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, trattandosi di diversa valutazione di prova non dichiarativa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente