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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 29898/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ìw f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 20 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 28 aprile 2022 del Magistrato di sorveglianza di Firenze che aveva applicato la misura alternativa dell'espulsione dal territorio dello Stato.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione di norma processuale e la nullità del giudizio avanti il Tribunale di sorveglianza, celebrato senza che si provvedesse alla traduzione del detenuto, che era stato trasferito al carcere di [OSCURATO:PERSONA] solo tre giorni prima dell'udienza.

Con il secondo motivo vengono denunciati la violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo all'insussistenza di motivi ostativi all'espulsione, non essendo stata vagliata la sussistenza di legami affettivi sul territorio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi proposti sono infondati e il ricorso va, perciò, respinto.

1. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio per l'omessa traduzione del detenuto all'udienza.

Il motivo è infondato.

A norma dell'art. 678, comma 3.2., cod. proc. pen., nel procedimento di sorveglianza la traduzione del detenuto è disposta solo se il detenuto ne fa richiesta, che non risulta fosse stata presentata.

2. Il secondo motivo censura l'omessa applicazione della causa ostativa all'espulsione costituita dal diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, prevista dall'art. 19, comma 1.1, d.lvo n. 286/1998, nel testo vigente prima della modifica introdotta con decreto legge 10 marzo 2023, n. 20.

In particolare, viene censurata la motivazione relativa all'assenza di legami significativi con la cugina, signora [OSCURATO:PERSONA], giudizio formulato sulla insufficienza dei dati conosciuti dall'ufficio esecuzione penale esterna per contattare la cugina medesima.

Il motivo è infondato.

Il dato ostativo all'espulsione è costituito dal rispetto del diritto al mantenimento dei legami personali che costituiscono la vita privata e familiare e personale dello straniero, aspetti che la deduzione della parte non aveva prospettato, risultando solo l'indicazione della presenza di due cugini, residenti nel territorio della regione Toscana, come persone disponibili ad aiutare il parente, ora detenuto.

Il provvedimento impugnato dà atto che i parenti più stretti del ricorrente (genitori e fratelli) sono [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il giudizio negativo circa la menzionata causa ostativa non è stato fondato sulla difficoltà a contattare una cugina, bensì sulla insussistenza di un nucleo di relazioni personali idonee a 'dare contezza di una vita privata e familiare significativa e radicata nel territorio italiano.

3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ìw f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 20 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 28 aprile 2022 del Magistrato di sorveglianza di Firenze che aveva applicato la misura alternativa dell'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione di norma processuale e la nullità del giudizio avanti il Tribunale di sorveglianza, celebrato senza che si provvedesse alla traduzione del detenuto, che era stato trasferito al carcere di [OSCURATO:PERSONA] solo tre giorni prima dell'udienza. Con il secondo motivo vengono denunciati la violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo all'insussistenza di motivi ostativi all'espulsione, non essendo stata vagliata la sussistenza di legami affettivi sul territorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi proposti sono infondati e il ricorso va, perciò, respinto. 1. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio per l'omessa traduzione del detenuto all'udienza. Il motivo è infondato. A norma dell'art. 678, comma 3.2., cod. proc. pen., nel procedimento di sorveglianza la traduzione del detenuto è disposta solo se il detenuto ne fa richiesta, che non risulta fosse stata presentata. 2. Il secondo motivo censura l'omessa applicazione della causa ostativa all'espulsione costituita dal diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, prevista dall'art. 19, comma 1.1, d.lvo n. 286/1998, nel testo vigente prima della modifica introdotta con decreto legge 10 marzo 2023, n. 20. In particolare, viene censurata la motivazione relativa all'assenza di legami significativi con la cugina, signora [OSCURATO:PERSONA], giudizio formulato sulla insufficienza dei dati conosciuti dall'ufficio esecuzione penale esterna per contattare la cugina medesima. Il motivo è infondato. Il dato ostativo all'espulsione è costituito dal rispetto del diritto al mantenimento dei legami personali che costituiscono la vita privata e familiare e personale dello straniero, aspetti che la deduzione della parte non aveva prospettato, risultando solo l'indicazione della presenza di due cugini, residenti nel territorio della regione Toscana, come persone disponibili ad aiutare il parente, ora detenuto. Il provvedimento impugnato dà atto che i parenti più stretti del ricorrente (genitori e fratelli) sono [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il giudizio negativo circa la menzionata causa ostativa non è stato fondato sulla difficoltà a contattare una cugina, bensì sulla insussistenza di un nucleo di relazioni personali idonee a 'dare contezza di una vita privata e familiare significativa e radicata nel territorio italiano. 3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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