CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 02060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 147/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro - tempore , rappresentata e difesa dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Acqui n. 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giordano (gaetanogiordano @ ordineavvocatiroma.org) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1914/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 147/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Ritenutoche, conordinanza resa in data 19/05/2020, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 - bis c.p.c., l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha condannato la Seregni alla restituzione, in favore dellasocietà semplice Carolle in liquidazione, delle somme ricevute in eccesso a titolo di compenso per l’attività di liquidatrice giudiziale svoltedalla Seregni nell’interesse della Carolle; afondamento della decisione assunta, il giudice di primo grado ha evidenziatocome la Seregni avesse eseguito l’incarico di liquidatrice affidataledal Tribunale di Imperia nell’interesse della Carolle in modo incompleto e negligente, avendo provveduto a una confusa e solo parzialegestione dei rapporti della società in liquidazione con l’autorità fiscaleed avendo arbitrariamente proceduto all’autonoma liquidazione del proprio compenso senza alcuna autorizzazione e in misura sproporzionata rispetto a quanto effettivamente riconoscibile in suo favore; avverso la sentenza del Tribunale di Monza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; laCarolle società semplice in liquidazione resiste con controricorso, cuiha fatto seguito il deposito di memoria; consideratoche, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza di primo gradoper violazione e falsa applicazione di legge, per avere il tribunale condannato la Seregni alla corresponsione, in favore di controparte, degli interessi legali nella misura prevista dall’art. 1284, co. 4, c.c., Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 147/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri senzache la società avversaria ne avesse mai fatto alcuna espressa domandae senza considerare l’inapplicabilità dell’art. 1284, co. 4, c.c. alcaso di specie; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza di primo grado per omesso esame di fatti decisivi controversi, avendo il tribunaledisposto la riduzione del compenso dovuto alla Seregni sulla basedi un’errata interpretazione dei fatti di causa e degli elementi di provaacquisiti al giudizio; dev’essere preliminarmente rilevata l ’inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente provveduto alla relativa proposizione oltre il termineperentorio previsto dalla legge; varràal riguardo osservare come, ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., “quando è pronunciata l’inammissibilità contro il provvedimento di primo grado ” il termine per il ricorso di cassazione avverso il provvedimentodi primo grado proponibile a norma dell’art. 360 c.p.c. “decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza[del g i udice d’appello] che dichiara l’ inammissi bi li tà ”; nelcaso di specie, a fronte della comunicazione ‘via P.E.C.’, in data 19/05/2020, dell’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte d’appello, la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione solo in data 15/12/2020 (cfr. la corrispondente documentazione in atti) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione; alladichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 147/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.100,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma d