CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si denuncia la mancanza del dolo di calunnia è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza alla luce della completa e corretta motivazione resa (pag. 3), che valorizza le dichiarazioni dello stesso imputato, in particolare, l'ammissione di aver sporto la falsa denuncia di smarrimento dell'assegno consegnato alla persona offesa dopo aver raggiunto un accordo bonario, al solo fine di tutelarsi per mancata restituzione del titolo, con conseguente e coerente valutazione della superfluità dell'integrazione probatoria richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere