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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00748/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla parte civile costituita; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge per omessa declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale in ragione della tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio" (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438 - 02); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per travisamento della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 646, 61 nr. 11, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01) (si vedano, in particolare, pagine 2-3 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, la cui ricostruzione non pare affetta da vizi logici ed argomentativi decisivi, dove si è valorizzata la portata delle dichiarazioni della persona offesa e la loro credibilità nonostante la presenza di lievi discrasie, ritenutinon decisive); che la valutazione dell'attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv, 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez.

U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulla richiesta di rifusione delle spese della parte civile.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla parte civile costituita; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge per omessa declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale in ragione della tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio" (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438 - 02); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per travisamento della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 646, 61 nr. 11, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01) (si vedano, in particolare, pagine 2-3 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, la cui ricostruzione non pare affetta da vizi logici ed argomentativi decisivi, dove si è valorizzata la portata delle dichiarazioni della persona offesa e la loro credibilità nonostante la presenza di lievi discrasie, ritenutinon decisive); che la valutazione dell'attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv, 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulla richiesta di rifusione delle spese della parte civile. Così deciso, i
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