CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 01112/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 luglio 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 16 ottobre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Napoli il 30 settembre 2013. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, peraltro in termini non specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza di Napoli, hanno evidenziato che Presutto, in assenza delle necessarie autorizzazioni, aveva adibito un locale a sala giochi, realizzando, quale gestore dell'attività, un guadagno complessivo pari a 996.000 euro mai dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi, con evasione dell'irpef per l'ammontare di 72.508 euro, essendo stato scomputato dall'incasso complessivo la quota restituita ai giocatori e ad altri soggetti della filiera. Considerato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da argomentazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti e generici apprezzamenti di merito, che non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.