CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 15063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to in MAROCCO, il 28/11/1989Elalami [OSCURATO:PERSONA] - C.u.i. 057q93a [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Elalami [OSCURATO:PERSONA] - C.u.i. 03afeda [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Elalami [OSCURATO:PERSONA] - C.u.i. 03g37pq [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SIMONETTACICCARELLI che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla riconoscibilità dell'attenuante di cuiall'art. 73, comma 7, d.p.r. 309/90, rigettando nel resto il ricorso e rigettare tuttigli altri ricorsi.udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa degli imputati che si riporta ai motivi diricorso e ne chiede l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 28 gennaio 2025, la Corte d’appellodi Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare delTribunale di Firenze, emessa in data 14/01/2022, con la quale, rispettivamente,[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni 10 di reclusione, in relazioneall’art. 74 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 73 comma 1 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2), limitatamente alla detenzione a fini di spacciodello stupefacente contenuto nell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], e di cui all’art. 385cod.pen. (capo 3); [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 30.000di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo 2) e art. 385 cod.pen. (capo 3); [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 5 direclusione, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 5 di reclusione e ElalamiNoureddine alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, perché ritenuti responsabilidel reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), quali partecipi.1.1. Alla conferma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale difinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante nel territorio fiorentino, ilgiudice di appello è pervenuto condividendo integralmente la ricostruzione operatae la valutazione del compendio probatorio posta a base della decisione di primogrado, avendo confermato la sussistenza del vincolo associativo nei confronti degliimputati ritenuti partecipi del sodalizio, con esclusione della posizione di ElalamiKhaled, ritenuto estraneo all’associazione ma responsabile dei reati-fine.In particolare, il materiale probatorio, utilizzabile in ragione della scelta degliimputati di essere giudicati con rito abbreviato, era costituito principalmente dallerisultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, mezzo di ricerca dellaprova ritenuto altamente significativo per l’accertamento dei fatti in considerazionedel chiaro tenore dei dialoghi, che, pur connotati da linguaggio allusivo econvenzionale, non lasciavano dubbi circa il loro riferimento al traffico di sostanzestupefacenti, segnatamente cocaina e hashish, del resto confermato dalledichiarazioni confessorie di tutti gli imputati tra cui [OSCURATO:PERSONA] tratto in arrestoin flagranza di reato di detenzione a fini di spaccio di grammi 1.159,1 di cocainain data 19/05/2019.Tali risultanze trovavano, poi, conferma negli esiti delle attività diosservazione, pedinamento e controllo, nelle video riprese nell’autovettura RenaultMegane, nonché nei sequestri di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente,anche occultata in veicoli appositamente modificati con doppi fondi (tra cuil’autovettura [OSCURATO:PERSONA] in cui erano stati occultati kg. 8,737 di cocaina di cuial capo 2), e nella disponibilità di mezzi logistici funzionali allo svolgimentodell’attività illecita.Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha condiviso il giudizio diprimo grado circa la sussistenza del reato associativo rientrante nel paradigmanormativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), nonché deireati-fine di cui all’art. 73 del medesimo decreto (capo 2), oltre al reato di evasionedi cui all’art. 385 cod. pen. (capo 3), con riferimento alle posizioni soggettive deisingoli imputati, delineando, tali elementi, un sodalizio capeggiato da ElalamiRachid, al quale veniva riconosciuto il ruolo di promotore e organizzatore, cuipartecipavano, a vario titolo, gli altri imputati.1.2. Nel delineare gli elementi probatori rilevanti ai fini della configurabilitàdel reato associativo e dei singoli reati-fine, la Corte di appello ha puntualmenteesaminato gli indici sintomatici della sussistenza di una stabile organizzazionecriminosa operante nel traffico di stupefacenti, evidenziando come il gruppo,composto prevalentemente da soggetti legati da vincoli familiari, fosse dotato diuna struttura organizzativa, sia pure non complessa, ma idonea al perseguimentodel programma criminoso.In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato la continuità dellecondotte illecite, l’esistenza di un approvvigionamento comune della sostanzastupefacente, la suddivisione dei ruoli tra i sodali, con individuazione di figureapicali e di soggetti deputati alla materiale attività di spaccio, nonché ladisponibilità di mezzi logistici, quali autovetture e motocicli, anche modificati perl’occultamento della droga.È stata altresì evidenziata l’adozione di un linguaggio convenzionale nellecomunicazioni intercettate, indice della consapevolezza della illiceità dell’attività edella sua organizzazione, nonché la sostanziale intercambiabilità dei partecipi nellosvolgimento delle attività illecite, unitamente alla capacità del gruppo dimantenere operatività nel tempo.In tale contesto, la Corte territoriale ha descritto i singoli ruoli assunti dagliimputati all’interno del sodalizio, rilevando la posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA],quale promotore e organizzatore (lui impartiva le direttive sullo spaccio e trattavacon i clienti più importanti cfr. pag. 11), e la partecipazione degli altri soggetti confunzioni esecutive o di supporto (cfr. pag. 16- 20 in cui vengono descritti i ruoli diSaid e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che effettuavano le consegne al dettaglio),escludendo, invece, la sussistenza del vincolo associativo nei confronti di ElalamiKhaled, pur ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di stupefacentie del reato di evasione.2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, a mezzo delloro difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti comunimotivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, comedisposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il viziomotivazionale in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 alla sussistenza di unaassociazione finalizzata al narcotraffico.Si censura la sentenza impugnata per aver confermato la decisione del giudice diprimo grado attraverso una motivazione ritenuta meramente adesiva e acritica, inquanto fondata essenzialmente sul compendio intercettivo e caratterizzata,secondo la prospettazione difensiva, da evidenti profili di illogicità,contraddittorietà e carenza argomentativa in ordine alla effettiva esistenza di unsodalizio criminoso.La difesa richiama nello specifico i principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico distupefacenti, secondo cui la configurabilità del reato richiede la presenza di unvincolo stabile tra almeno tre soggetti, di un programma criminoso comune,nonché di una struttura, anche rudimentale, idonea a consentirne l’attuazione,unitamente alla stabile disponibilità dei partecipi.A fronte di tali premesse, si evidenzia come la Corte territoriale avrebbevalorizzato elementi non decisivi, quali i rapporti familiari tra gli imputati, ladisponibilità di abitazioni e automezzi, l’asserita esistenza di un linguaggioconvenzionale e la continuità dei contatti: elementi ritenuti tuttavia compatibili conmere relazioni parentali e attività di spaccio svolte in forme individuale o inconcorso, ma insufficienti a dimostrare l’esistenza di un’organizzazione stabile.Il difensore ricorrente contesta, in particolare, la ricostruzione secondo cuiElalami [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito il ruolo di promotore e fornitore della sostanzastupefacente, custodita all’interno di un’autovettura, dalla quale gli altri imputatisi sarebbero riforniti al fine di attuare lo spaccio al dettaglio.Tale passaggio logico, ritenuto dai giudici di merito come centrale ai finidella configurabilità del vincolo associativo e della ripartizione dei ruoli, nontroverebbe alcun riscontro in dati probatori oggettivi, essendo fondato su mereinferenze e su un ragionamento di tipo probabilistico, espresso attraverso formulequali “non è ragionevole ritenere” o “la spiegazione più logica”, in assenza dielementi dimostrativi circa la provenienza della sostanza stupefacente destinataalla spaccio.In tale prospettiva, la difesa evidenzia la mancanza di un effettivo “anellodi congiunzione” tra la disponibilità dello stupefacente in capo a [OSCURATO:PERSONA] e l’attivitàdi cessione al dettaglio posta in essere dagli altri imputati, non risultando néintercettazioni, né attività di osservazione, né ulteriori elementi oggettivi idonei adimostrare che la droga fosse effettivamente ceduta ai predetti o che i proventidello spaccio fossero redistribuiti all’interno del gruppo.Si contesta inoltre come la Corte territoriale abbia di fatto invertito l’oneredella prova, valorizzando la mancata prospettazione, da parte della difesa, dispiegazioni alternative all’ipotesi accusatoria, anziché fondare la decisione suelementi positivi di prova.Infine, si deduce la mancanza di prova in merito all’elemento soggettivodel reato associativo, non emergendo elementi idonei a dimostrare la consapevolee stabile adesione degli imputati a un comune progetto criminoso, risultandopiuttosto una pluralità di condotte episodiche e non coordinate.2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio motivazionale in relazione almancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del1990 nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].Si lamenta, in particolare, come la Corte d’appello abbia omesso dimotivare in ordine alla specifica doglianza proposta con l’atto di gravame,limitandosi a confermare la decisione di primo grado, senza confrontarsi con lededuzioni difensive relative alla rilevanza della condotta collaborativa posta inessere dall’imputato.Nello specifico, si evidenzia come il giudice di primo grado avesse dato attodel comportamento collaborativo dell’imputato, il quale, in sede di interrogatorio,aveva reso dichiarazioni ampiamente confessorie, indicando i propri fornitori econsentendo l’individuazione di ulteriori soggetti coinvolti, tra cui un intermediario.A fronte di tale condotta, e a seguito altresì della richiesta da parte delladifesa, i giudici di merito, non avrebbero fornito una motivazione effettiva sulpunto, limitandosi invece a disattendere implicitamente la richiesta, senza rendereesplicite le ragioni della ritenuta insussistenza dei presupposti dell’attenuante.Si richiama inoltre, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la condottacollaborativa rilevante ai fini della suddetta circostanza attenuante, nonrichiederebbe necessariamente il conseguimento di risultati concreti, essendosufficiente che l’imputato si adoperi, anche solo tentando, al fine di fornire uncontributo utile alle indagini, purché tale apporto sia serio e non meramenteapparente.Ne conseguirebbe l’errore della Corte territoriale che avrebbe mancato divalorizzare il comportamento collaborativo dell’imputato, avendo questo messo adisposizione degli inquirenti il proprio patrimonio conoscitivo, contribuendoall’individuazione di altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti.2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione inerente all’art.62-bis cod. pen.La difesa lamenta la contraddittorietà insita nel riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, operato dal Giudice di prime cure e confermatodalla Corte d’appello a seguito del comportamento processuale ammissivo econfessorio posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e al contemponella loro mancata applicazione nella loro estensione massima in considerazionedel numero delle cessioni effettuate.Tale elemento avrebbe dovuto essere rilevato dai giudici di merito inrelazione alla determinazione della pena base, e non, come avvenuto, sulla misuradella riduzione della stessa in forza delle attenuanti generiche.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], tale contraddittorietàrisulterebbe poi ancor più marcata, in quanto il riconoscimento delle circostanzeesclusivamente dalla pena stabilita, in assenza di qualsivoglia considerazione deigiudici territoriali circa i motivi di tale limitata applicazione.In considerazione di ciò, la difesa paventa come tale pena costituisca unmero errore di calcolo, evidenziando come tale valutazione risulterebbe suffragatada un’analisi comparativa compiuta avendo riguardo alle motivazioni che gli stessigiudici avrebbero invece palesato con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] edElalami [OSCURATO:PERSONA], al fine di escludere tale massima estensione.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all’attenuante di cui all’art. 73 comma 7 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 e rigetto nel resto del ricorso e il rigetto del ricorso degli altriricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché privo di indicazionedei motivi di censura in relazione ai capi della sentenza per cui ha riportatocondanna (cap1 2 e 3).L’imputato è stato condannato, alla pena di anni sei di reclusione e € 30.000di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo 2) e art. 385 cod.pen. (capo 3) mentre è stato assolto in primo grado,dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1).Ne consegue che il primo motivo di ricorso che censura la violazione dilegge e il vizio motivazionale in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 allasussistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico è inammissibile.Il secondo e terzo motivo di ricorso non svolgono censure che riguardanola posizione di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con tutte leconseguenze di legge.2. Il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eElalami [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto, purformalmente dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione, si risolve nellaprospettazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, anche medianteuna lettura del tutto parcellizzata e atomistica dei singoli elementi di prova.La Corte territoriale ha infatti dato conto, con motivazione ampia e coerente, deglielementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74d.P.R. n. 309 del 1990, confrontandosi espressamente con le principali doglianzedifensive.Come ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema diassociazione per delinquere, l’esistenza della consorteria criminosa, non è esclusaper il fatto che la stessa risulti imperniata per lo più intorno a componenti dellastessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali,sommandosi al vincolo associativo, rendono quest’ultimo ancora più pericoloso(Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016 Rv. 268184 – 01).3. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente in vincoloassociativo in considerazione della valorizzazione di molteplici elementi, quali lacontinuità dei rapporti tra gli imputati, l’utilizzo di un linguaggio convenzionale, ladisponibilità di basi logistiche e mezzi di trasporto, nonché la ritenuta esistenza diuna ripartizione dei ruoli, con attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di una funzione apicaledi approvvigionamento e coordinamento e agli altri imputati di compiti operativinella fase di distribuzione dello stupefacente, evidenziando altresìl’intercambiabilità dei sodali e forme di reciproco sostegno anche economico.Le intercettazioni in uno con i servizi di o.c.p. presso l’autovettura Renaultche fungeva da deposito dello stupefacente, come immortalato dai servizi di o.c.p.e dalle video riprese della telecamera internamente posizionata, davano conto inmodo plastico dell’attività illecita svolta, neppure contestata, avendo tutti gliimputati ammesso di svolgere l’attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti.L’organizzazione di mezzi e di persone, con divisione stabile dei ruoli, seppur inambio famigliare, la finalità della cessione di sostanze stupefacenti in viacontinuativa secondo un programma indeterminato, sono elementi, secondo lasentenza impugnata, che costituiscono il paradigma normativo di cui all’art. 74d.p.R. 309/90, e che escludono l’affermata autonomia delle condotte di spaccio.L’elemento differenziale tra la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990, e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110 cod. pen.e 73 del citato d.P.R. risiede nell’elemento organizzativo, consistendo la condottaassociativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un “quid pluris” rispetto al meroaccordo di volontà, sostanziandosi nella predisposizione di una strutturaorganizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programmacriminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024 Rv. 286738 – 01).I giudici di merito hanno, infatti, accertato ed evidenziato in motivazione(cfr. par. 1.1. del ritenuto in fatto), come le varie attività illecite convergesseroverso un comune centro decisionale, individuato nella figura di [OSCURATO:PERSONA],oltre a valorizzare, come già evidenziato, l’esistenza e la condivisione di risorselogistiche e operative.Si deve evidenziare inoltre come la valorizzazione del contenuto delleintercettazioni, sia stata operata in modo non atomistico, ma sulla base di unalettura complessiva e sistematica, dalla quale è stato affermato come sussistessetra tutti gli imputati un linguaggio convenzionale comune, al fine di indicare: lasostanza stupefacente, i quantitativi e il denaro; il coordinamento delle attività dicessione e la gestione condivisa dei luoghi di stoccaggio; la ripartizione dei ruoli,con indicazioni operative provenienti dal soggetto apicale (cfr. pag. 16-21).A fronte di tutti questi elementi, la prospettazione difensiva si risolve in unadiversa interpretazione del materiale probatorio, non consentita in sede dilegittimità.4. Il secondo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omessapronuncia sulla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cuiall’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è fondato.La corte territoriale a fronte di un motivo di appello (terzo motivo di appello)con il quale il ricorrente chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante dicui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non ha reso alcunamotivazione neppure implicita.La sentenza va sul punto annullata per nuovo esame.5. Il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con cui silamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nellamassima estensione è manifestamente infondato.Non sussiste il dedotto vizio della motivazione. La Corte territoriale ha,infatti, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche valorizzando ilcomportamento processuale degli imputati, ma ha ritenuto di non applicarle nellaloro massima estensione in considerazione del numero delle cessioni di sostanzastupefacente accertate.Tale valutazione si sottrae a censure in sede di legittimità. Secondoconsolidato orientamento di questa Corte, infatti, non è precluso al giudice dimerito utilizzare i medesimi elementi di fatto sia ai fini della determinazione dellapena base sia ai fini della graduazione delle circostanze attenuanti, trattandosi divalutazioni espressive dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 35738 del2010).Ne consegue che non è ravvisabile alcuna illogicità nel fatto che il giudicedi merito, pur riconoscendo le attenuanti generiche, non abbia riconosciuto ladiminuzione nella misura massima di un terzo in ragione della reiterazione dellecondotte illecite. L’esercizio del potere discrezionale nella commisurazione dellapena se non arbitrario o manifestamente illogico non è sindacabile in sede dilegittimità.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva che il riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche ha comportato la riduzione della pena quasial massimo di un terzo (anni 20 di reclusione, ridotta per le circostanze di cuiall’art. 62 bis cod.pen. ad anni dieci di reclusione) sicchè non è prospettabile alcunvizio di motivazione, avuto riguardo alla motivazione complessiva sul trattamentosanzionatorio (cfr. pag. 100 sentenza primo grado e pag. 23 sentenza appello).Né, secondo il calcolo specificatamente esposto nella sentenza di primo gradoricorre un errore di calcolo, avendo il giudice esposto tutti i passaggi del calcolodella pena che hanno portato alla determinazione finale della pena di anni dieci direclusione.6. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti diElalami [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla circostanza attenuanti di cui all’art. 73 comma7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con rinvio ad altra sezione della Corte di appellodi Firenze per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso va dichiaratoinammissibile.7. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devonoessere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi,conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sidispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dieuro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allacircostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7 dpr 309\90 con rinvio per nuovoesame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsidei residui ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]