CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021, il Tribunale di Potenza - in accoglimento di appello cautelare del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lagonegro del 10 giugno 2021, con la quale era stata revocata la misura cautelare in atto del divieto di dimora nei confronti dell'imputato - ha applicato allo stesso imputato la misura del divieto di dimora nel Comune di Ì\ì [OSCURATO:PERSONA], vietando al medesimo di accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Si denunciano, con unico motivo di doglianza, vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, contestando l'affermazione del Tribunale secondo cui il tempo trascorso dalla commissione del fatto assume rilievo solo nella fase di applicazione della misura, ma non anche nella fase successiva, in cui rileva solo il tempo trascorso dall'esecuzione della misura, perché solo tale arco temporale può essere qualificato come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. A parere della difesa, dovrebbe essere dato rilievo anche al tempo trascorso senza la commissione di reati o senza il palesarsi di elementi oggettivi tali da far ritenere sussistente un pericolo di recidiva, anche a prescindere dall'applicazione effettiva della misura. Si sostiene, inoltre, che l'imputato è stato comunque sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dall'8 febbraio 2020 al 9 ottobre 2020, senza che fossero emersi in tale periodo elementi negativi. Mancherebbe, inoltre, una motivazione circa l'insussistenza di reati permanenti o a concorso necessario e circa il fatto che il procedimento è ormai transitato alla fase del dibattimento. 2.2. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto, replicando alle conclusioni del pubblico ministero e contestando, in particolare, il rilievo attribuito alla circostanza che il pericolo di reiterazione deriverebbe dal nuovo mandato elettivo ricoperto dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata ripercorre analiticamente i passaggi rilevanti del procedimento, evidenziando come il pubblico ministero avesse inizialmente chiesto l'applicazione del divieto di dimora per una serie di imputazioni in relazione alle quali il Gip aveva (con ordinanza del 21 gennaio 2020) applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo solo parzialmente sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dedotti dall'accusa. Tale ordinanza è stata oggetto di appello da parte del pubblico ministero; appello che il Tribunale di riesame ha accolto con ordinanza del 18 maggio 2020, con la quale è stata disposta la misura del divieto di dimora. Tale misura, divenuta definitiva a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione presentato nell'interesse dell'imputato, 2 A* è stata formalmente eseguita il 7 maggio 2021, ma è rimasta in concreto inattuata, perché, per motivi sanitari, lo stesso imputato è stato obbligato a un lungo periodo di quarantena presso la sua abitazione. La difesa ha successivamente presentato un'istanza di revoca della misura o, in subordine, di sostituzione della stessa, rappresentando l'incidenza del decorso temporale, perché l'ultimo dei reati è contestato come commesso nel febbraio 2019, mentre nessuna condotta penalmente rilevante era stata nelle more posta in essere. Tale istanza è stata accolta con l'ordinanza del Gip del 1° giugno 2021, oggetto di appello da parte del pubblico ministero e di conseguente vaglio da parte del Tribunale del riesame, con l'ordinanza del 7 dicembre 2021, oggetto del presente ricorso per cassazione. A sostegno della disposta revoca della misura, il Gip ha richiamato tre elementi: il decorso di un ampio margine di tempo sia dalle violazioni contestate sia dall'adozione dell'ordinanza cautelare del Tribunale di riesame; l'esecuzione della precedente misura cautelare per un prolungato lasso di tempo in difetto di violazioni sostanziali; l'instaurazione della fase dell'udienza preliminare, per la quale il materiale probatorio è rimasto cristallizzato. Ritiene questo collegio che tali argomentazioni siano state correttamente ritenute infondate dal Tribunale, data l'inesistenza o l'irrilevanza dei presupposti valorizzati dal Gip. In punto di diritto, l'ordinanza impugnata ha opportunamente fatto applicazione del principio - che deve essere qui richiamato e confermato - secondo cui il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (ex multis, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567). E da tale principio si è logicamente fatto conseguire che, nel caso di specie, l'arco temporale trascorso dalla commissione dei reati fino alla data in cui il Tribunale aveva modificato in peius la misura cautelare disposta dal Gip è già stato considerato dalla Corte di cassazione nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso cui si è già fatto riferimento. Dunque l'unico tempo che può assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura; esecuzione che nel caso di specie non ha mai avuto corso. Quanto alla mancata commissione di reati da parte dell'imputato, questa è stata ritenuta irrilevante, con argomentazione del tutto logica e coerente, a fronte del numero di imputazioni, della gravità intrinseca di ciascuna e della spregiudicatezza con la quale l'imputato aveva rivestito il ruolo di regista; elementi che non sono stati oggetto di specifica critica da parte della difesa con il ricorso per cassazione. Quanto, poi, alla fase nella quale si trova il procedimento di merito, della stessa si è correttamente tenuto conto al fine di escludere il pericolo di inquinamento delle prove, essendo la cristallizzazione del quadro probatorio irrilevante ai fini del pericolo di reiterazione del reato. Vi è, infine, un ulteriore elemento, consistente nel nuovo mandato elettivo ricoperto dall'interessato, che fa sì che debba essere esclusa la rescissione dei legami - illeciti, secondo la prospettazione accusatoria - che questo aveva con l'ente comunale di riferimento e che avevano rappresentato la base della sua reiterata attività criminosa. La motivazione del provvedimento impugnato risulta, in conclusione, sufficientemente logica e coerente su tutti gli aspetti rilevanti e, dunque, adeguata a superare le contrarie argomentazioni del Gip, che vengono analiticamente prese in considerazione e confutate. 2. Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cance