CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 18634/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11077/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -ricorrenti- contro 4MORI [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 410/2018depositata il 27/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cinque mezzi, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 27 settembre 2018 con cui la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, provvedendo in parziale riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Sassari, ha accolto l’appello principale della banca e per l’effetto condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di essa banca, della somma di € 228.967,31, oltre interessi come riconosciuti in primo grado, e rigettato l’appello incidentale dei Tamponi volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda della banca per l’importo di € 89.590,63 ed affermato la validità di una garanzia personale prestata dal [OSCURATO:PERSONA], invece nulla, secondo gli appellanti incidentali, per violazione del canone di buona fede da parte della banca. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di 4Mori [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti del [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di cessione stipulata ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge numero 130 del 1999 resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― I cinque motivi di ricorso per cassazione so no pressoché alla lettera così di seguito rubricati. Il primo mezzo, svolto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, articoli 1346, 1418, 1421, 1284, 1325, 354, quarto comma, e 112 c.p.c., per omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese contraddittorietà, per mancato esame di un punto fondamentale del giudizio e di diritto, con cui la Corte di appello ha ritenuto di non escludere le somme addebitate a titolo di CMS e le CDF dal conto corrente n. 18178/1 e per non aver dichiarato la nullità delle clausole stesse. Il secondo mezzo, svolto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., denuncia violazione ed errata applicazione degli articoli 1421, 1953, 1945, 1418, 2043, 1956, 1175, 1337, 1366, 1376, 1338 c.c., della legge antitrust numero 287 del 1990, del provvedimento della Banca d’Italia numero 55 del 2 maggio 2005, del decreto legislativo numero tre del 2017, articolo 14, secondo comma, della direttiva 2014/104 UE per violazione del diritto di difesa delle parti non essendo stata rilevata d’ufficio la nullità della fideiussione, per omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese contraddittorietà, con cui la Corte d’appello ha ritenuto valida e non affetta da nullità la fideiussione omnibus numero 116245 datata 5 luglio 2000 sottoscritta dal tamponi Tomasino. Il terzo mezzo, svolto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., denuncia violazione denuncia violazione per difetto di motivazione, con erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie e violazione degli articoli 591, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., violazione dell’articolo 360, primo comma, numero cinque numerico, c.p.c. con violazione degli articoli 591 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per illogica, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ed erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti e delle conclusioni del consulente tecnico di parte con cui la Corte d’appello ha ritenuto di non detrazione la somma versata a titolo di versamento spontaneo di 27.198,00 € dal totale della somma. Il quarto mezzo, svolto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, articolo 112 c.c., per omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficienza della motivazione, illogicità e palese contraddittorietà e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con cui la Corte di appello ha ritenuto di considerare i due conti correnti unici, non rispettando il principio tra il chiesto e pronunciato. Il secondo quinto, svolto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., denuncia violazione ed errata applicazione di norme di diritto, articoli 1421, 1815, 1341, 1283, 1284 e seguenti, 1418 c.c., 117-117 bis, 118 e 120 del testo unico bancario, 112 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e dedotti in causa e per omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese contraddittorietà e omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio, richiesti con appello incidentale, e con cui la corte di appello ha ritenuto di rigettare l’appello incidentale senza dare spiegazioni in merito. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di 4Mori [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti del [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di cessione stipulata ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge numero 130 del 1999, eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché notificato alla banca cedente, il che configurerebbe una «errata vocatio in ius - carenza di legittimazione passiva della cedente». L’eccezione va disattesa, dal momento che la cessione del credito operata da [OSCURATO:SOCIETA]. a 4Mori [OSCURATO:SOCIETA]. ha dato luogo, pur nel quadro della disciplina speciale ivi applicabile, ad un fenomeno di successione a titolo particolare del diritto controverso, di guisa che il ricorso è stato correttamente indirizzato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui riguardi si era svolto il giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. 5. ― Il ricorso è inammissibile per altro. 5.1. ― Il p rimo mezzo è inammissibile poiché investe una questione, quella concernente le somme addebitate a titolo di CMS e CDF sul conto corrente n. 18178/1 della quale non v’è traccia nella sentenza impugnata, sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Nel caso di specie non risulta né dalla narrativa del ricorso, né dal motivo in esame, che detta questione fosse stata sottoposta al giudizio della Corte di appello. 5.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. Anche in questo caso è dedotta una nullità della fideiussione per ragioni non dedotte in precedenza, il che val quanto dire che la nullità risulta per la prima volta dedotta in questa sede di legittimità, sulla base del principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994. Ma, è in proposito agevole rilevare che il rilievo officioso in sede di impugnazione di una nullità contrattuale non eccepita dall’interessato intanto è prospettabile, in quanto non richieda accertamenti fattuali preclusi, come di certo essi sono, evidentemente, nel giudizio di legittimità (v. a mero titolo di esempio Cass. 19 febbraio 2020, n. 4175): e, nel caso in esame, soltanto in questa sede è stata prospettato l’assunto secondo cui il contratto in questione conterrebbe clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI, sanzionate come frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza dal noto provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005. 5.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile. Si tratta infatti di una censura di pieno merito, secondo cui dall’ammontare dovuto alla banca andrebbe defalcato l’importo di € 27.198,00, volta a contestare l’accertamento operato nella sentenza impugnata, la quale si è espressamente soffermata su detto importo a pagina 7, in conformità con quanto risultante da una consulenza tecnica d’ufficio fatta espletare. 5.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Si tratta nuovamente di una censura di pieno merito volta a ribaltare un accertamento operato dalla Corte d’appello, la quale ha osservato che il Tribunale aveva omesso di considerare «che le competenze maturate sul conto 18178 erano state girocontate sul rapporto ordinario n. 11946, come verificato dal CTU. La banca intimante nel richiedere la somma a debito della correntista le conteggiava unitariamente, trattandosi di conti collegati». A fronte di ciò non coglie nel segno l’addebito di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, formulata sull’assunto che la banca avrebbe richiesto separatamente gli importi corrispondenti ai saldi passivi maturati sui due menzionati conti, dal momento che la domanda concernente il saldo cumulatosi sul conto 11946 era indubbiamente comprensiva anche dell’importo in esso confluito all’esito di giroconto. 5.5. ― Il quinto mezzo è inammissibile. Si tratta della complessiva riproposizione di argomenti svolti a fondamento dell’appello incidentale, seguita dall’affermazione secondo cui «la sentenza in questa sede censurata nulla esamina, dice e motiva in merito ai detti punti dell’appello incidentale». Ma la Corte d’appello, dopo aver dato atto del proposto appello incidentale nello svolgimento del processo, a pagina 4 della sentenza, ha esaminato l’appello incidentale a pagina 6-7, svolgendo in proposito considerazioni che il mezzo in esame non prende affatto in considerazione. 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti