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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37856/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 7 giugno 2018, il Tribunale di Napoli - previa riqualificazione del fatto, originariamente contestato come ricettazione - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto, aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625, n. 4 e n. 6, cod. pen., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] (per averle sottratto la borsa custodita nel cestello della bicicletta) e di [OSCURATO:PERSONA] (per averle sottratto la borsa poggiata sul sedile dell'auto).

Con sentenza pronunziata 1'11 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, esclusivamente nel punto relativo al bilanciamento delle circostanze, riconoscendo l'equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti generiche.

2. Contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale per violazione del «principio del iura novit curia, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.».

Rappresenta che sia il giudice di primo grado che quello d'appello avevano ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 4 e n. 6, cod. pen., quando invece il reato originariamente contestato era quello di ricettazione.

In tal modo, secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero palesemente violato l'art. 521 cod. proc. pen. nonché il principio del contraddittorio, condannando l'imputato per un reato più grave di quello originariamente contestato. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all' art. 625, n. 4 e n. 6, cod. pen.

Il motivo è articolato in più censure.

Con una prima censura ripropone la questione della violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e del principio del contraddittorio, con specifico riferimento alle aggravanti di cui all' art. 625, n. 4 e n. 6, cod. pen., che erano state applicate dai giudici di merito seppur non originariamente contestate.

Con una seconda censura, sostiene l'inapplicabilità al caso di specie dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., atteso che alcuna particolare abilità avrebbe posto in essere l'imputato nell'impossessarsi di una borsa poggiata sul sedile anteriore di un'automobile e di un'altra poggiata nel cestello anteriore di una bicicletta.

Con una terza censura, sostiene l'inapplicabilità al caso di specie dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 6, cod. pen., atteso che né la conducente della bicicletta né quella dell'automobile potrebbero essere considerate delle viaggiatrici, atteso che entrambe si trovavano non distanti dalle loro abitazioni. 2.3 Con un terzo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 157 cod. pen.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione da applicare nel caso in esame, a parere del ricorrente, dovrebbe essere quello previsto in considerazione dei limiti edittali della fattispecie del furto semplice, atteso che la Corte di appello aveva riconosciuto l'equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti generiche. 2.4 Con un quarto motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine all'argomentata richiesta, avanzata dalla difesa, di riconoscere l'attenuante in questione, in considerazione del modesto valore delle cose sottratte.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, con memoria scritta, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

I giudici di merito, riqualificando l'originaria imputazione, non hanno violato né il principio del contraddittorio né quello di correlazione tra accusa e sentenza.

Quanto a quest'ultimo, deve essere evidenziato che nell'originaria imputazione per ricettazione erano indicati tutti gli elementi di fatto utili ad integrare anche il reato di furto (si evidenziavano dettagliatamente i beni sottratti, luogo, data e modalità dei furti denunciati).

Al riguardo, deve essere ricordato che «in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403).

Va evidenziato che, nel caso in esame, è indiscutibile che l'imputato era stato messo in condizione di difendersi, atteso che la riqualificazione dei fatti era conseguita proprio alle sue dichiarazioni confessorie, con le quali aveva ammesso di aver commesso i furti in questione.

Non vi è stata violazione, neppure, del principio del contraddittorio.

Al riguardo, va ricordato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con i successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Calvanese, Rv. 278093).

Ebbene, nel caso in esame, la riqualificazione è stata operata in primo grado e, dunque, l'imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per contestarla.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato in tutte le censure nelle quali si articola.

Quanto alla prima censura, valgono le osservazioni esposte in ordine al primo motivo.

Non vi è stata alcuna violazione né del principio del contraddittorio né di quello di correlazione tra accusa e sentenza, neppure con riferimento alle circostanze aggravanti.

Anche in relazione a esse, va evidenziato che, nell'originaria imputazione, erano indicati tutti gli elementi di fatto e che, in ogni caso, l'imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per articolare tutte le sue difese in ordine a tali aggravanti.

Infondata è anche la seconda censura, relativa all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., atteso che la sussistenza della destrezza, nel caso in esame, è resa evidente dall'abilità dimostrata dal reo nell'impossessarsi di oggetti che si trovavano direttamente sotto la portata della vittima e sotto la sua immediata vigilanza (cfr. Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361).

Anche la terza censura, relativa all'aggravante di cui all'art. 625, n. 6, cod. pen., è infondata, atteso che, ai fini dell'applicazione della circostanza in questione, è del tutto irrilevante l'elemento evidenziato dal ricorrente, costituito dal breve tragitto percorso dal viaggiatore.

Al riguardo, va ricordato che <<in tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica viaggiatore anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio» (Sez. 5, n. 49829 del 04/07/2017, Rv. 271428).

1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Come emerge dalla sentenza di appello, nel caso in esame, le aggravi sono state applicate, seppur poi ritenute equivalenti alle attenuanti nel giudizio di bilancia mento.

Al riguardo, occorre ricordare che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto delle aggravanti ad effetto speciale, ancorchè siano ritenute equivalenti o subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato ( cfr. Sez. 5, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058).

1.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Come emerge dalla sentenza impugnata, la Corte di appello ha motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., evidenziando sia il valore non irrisorio dei beni sottratti (borse, somme di denaro, oggetti personali) sia il pregiudizio arrecato alle persone offese per la perdita dei documenti e delle carte di credito contenute nelle borse.

Argomentazione quest'ultima coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr. Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695).

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 7 giugno 2018, il Tribunale di Napoli - previa riqualificazione del fatto, originariamente contestato come ricettazione - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto, aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625, n. 4 e n. 6, cod. pen., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] (per averle sottratto la borsa custodita nel cestello della bicicletta) e di [OSCURATO:PERSONA] (per averle sottratto la borsa poggiata sul sedile dell'auto). Con sentenza pronunziata 1'11 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, esclusivamente nel punto relativo al bilanciamento delle circostanze, riconoscendo l'equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti generiche. 2. Contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale per violazione del «principio del iura novit curia, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.». Rappresenta che sia il giudice di primo grado che quello d'appello avevano ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 4 e n. 6, cod. pen., quando invece il reato originariamente contestato era quello di ricettazione. In tal modo, secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero palesemente violato l'art. 521 cod. proc. pen. nonché il principio del contraddittorio, condannando l'imputato per un reato più grave di quello originariamente contestato. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all' art. 625, n. 4 e n. 6, cod. pen. Il motivo è articolato in più censure. Con una prima censura ripropone la questione della violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e del principio del contraddittorio, con specifico riferimento alle aggravanti di cui all' art. 625, n. 4 e n. 6, cod. pen., che erano state applicate dai giudici di merito seppur non originariamente contestate. Con una seconda censura, sostiene l'inapplicabilità al caso di specie dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., atteso che alcuna particolare abilità avrebbe posto in essere l'imputato nell'impossessarsi di una borsa poggiata sul sedile anteriore di un'automobile e di un'altra poggiata nel cestello anteriore di una bicicletta. Con una terza censura, sostiene l'inapplicabilità al caso di specie dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 6, cod. pen., atteso che né la conducente della bicicletta né quella dell'automobile potrebbero essere considerate delle viaggiatrici, atteso che entrambe si trovavano non distanti dalle loro abitazioni. 2.3 Con un terzo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 157 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Il termine massimo di prescrizione da applicare nel caso in esame, a parere del ricorrente, dovrebbe essere quello previsto in considerazione dei limiti edittali della fattispecie del furto semplice, atteso che la Corte di appello aveva riconosciuto l'equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti generiche. 2.4 Con un quarto motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine all'argomentata richiesta, avanzata dalla difesa, di riconoscere l'attenuante in questione, in considerazione del modesto valore delle cose sottratte. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, con memoria scritta, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. I giudici di merito, riqualificando l'originaria imputazione, non hanno violato né il principio del contraddittorio né quello di correlazione tra accusa e sentenza. Quanto a quest'ultimo, deve essere evidenziato che nell'originaria imputazione per ricettazione erano indicati tutti gli elementi di fatto utili ad integrare anche il reato di furto (si evidenziavano dettagliatamente i beni sottratti, luogo, data e modalità dei furti denunciati). Al riguardo, deve essere ricordato che «in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403). Va evidenziato che, nel caso in esame, è indiscutibile che l'imputato era stato messo in condizione di difendersi, atteso che la riqualificazione dei fatti era conseguita proprio alle sue dichiarazioni confessorie, con le quali aveva ammesso di aver commesso i furti in questione. Non vi è stata violazione, neppure, del principio del contraddittorio. Al riguardo, va ricordato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con i successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Calvanese, Rv. 278093). Ebbene, nel caso in esame, la riqualificazione è stata operata in primo grado e, dunque, l'imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per contestarla. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato in tutte le censure nelle quali si articola. Quanto alla prima censura, valgono le osservazioni esposte in ordine al primo motivo. Non vi è stata alcuna violazione né del principio del contraddittorio né di quello di correlazione tra accusa e sentenza, neppure con riferimento alle circostanze aggravanti. Anche in relazione a esse, va evidenziato che, nell'originaria imputazione, erano indicati tutti gli elementi di fatto e che, in ogni caso, l'imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per articolare tutte le sue difese in ordine a tali aggravanti. Infondata è anche la seconda censura, relativa all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., atteso che la sussistenza della destrezza, nel caso in esame, è resa evidente dall'abilità dimostrata dal reo nell'impossessarsi di oggetti che si trovavano direttamente sotto la portata della vittima e sotto la sua immediata vigilanza (cfr. Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361). Anche la terza censura, relativa all'aggravante di cui all'art. 625, n. 6, cod. pen., è infondata, atteso che, ai fini dell'applicazione della circostanza in questione, è del tutto irrilevante l'elemento evidenziato dal ricorrente, costituito dal breve tragitto percorso dal viaggiatore. Al riguardo, va ricordato che <<in tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica viaggiatore anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio» (Sez. 5, n. 49829 del 04/07/2017, Rv. 271428). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Come emerge dalla sentenza di appello, nel caso in esame, le aggravi sono state applicate, seppur poi ritenute equivalenti alle attenuanti nel giudizio di bilancia mento. Al riguardo, occorre ricordare che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto delle aggravanti ad effetto speciale, ancorchè siano ritenute equivalenti o subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato ( cfr. Sez. 5, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058). 1.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Come emerge dalla sentenza impugnata, la Corte di appello ha motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., evidenziando sia il valore non irrisorio dei beni sottratti (borse, somme di denaro, oggetti personali) sia il pregiudizio arrecato alle persone offese per la perdita dei documenti e delle carte di credito contenute nelle borse. Argomentazione quest'ultima coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr. Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
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