CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 24685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1194/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in f o rza di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, pres so l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2680/2014 depositata il21/05/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: Con la sentenza indicata la CTR Lombardia ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare di un commercio al dettaglio di abbigliamento in Parabiago, avverso la sentenza n.224/15/2013 della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che, a seguito di accertamento induttivo ex art. 39 comma 2 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, aveva determinato un maggior reddito di impresa per l’anno 2005 con maggiori IRPEF, IVA e IRAP. La CTR Lombardia, a fronte di un ricarico applicato dall’Ufficio nella misura del 61,16%, anche sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dal contribuente, ha ritenuto di dover tener conto del notorio fenomeno dei saldi, di modo che la percentuale di ricarico doveva essere inferiore alla media della stagione piena, e ha applicato un ricarico del 50%, tenendosi «a mezzo tra le due tesi/pretese delle parti» e aggiungendo che quella stessa percentuale era stata applica ta da altra sentenza della CTP in relazione alla successiva annualità 2006. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazioneaffidato a un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Nelle more del giudizio il Marazzini ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto diniego della domanda di definizione a causa di versamenti insufficienti rispetto al dovuto. In data 23.12.2020 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di trattazione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo, secondo la rubrica, richiama l’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. e lamenta la « violazione e f alsa applicazione dell’art. 39 comma 2 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973». La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in primo luogo perchéarticola in un unico motivo due distinti vizi della decisione, previsti dall’art. 360 comma 1 c.p.c., l’error in iudicando (n. 3) e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (n. 5). Peraltro, nonostante la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei( per l’inammissibilità, v. Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 36881 del 2021), il ricorso può considerarsi ammissibile alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la circostanza che « un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati»(Cass. sez. un. n. 9100 del 2015). In questo caso il cumulo in un unico motivo delle censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. non esclude la possibilità di evidenziare e distinguere specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (in questo senso, v. Cass. n. 8915 del 2018). Piuttosto, la doglianza contiene per la gran parte la riproposizione delle questioni già sollevate davanti alla CTP, prima, e alla CTR, poi, contro l’avviso di accertamento e l’operato dei verificatori, che sono sicuramente inammissibili , laddove concernono profili puramente meritali, come eccepito anche dalla controricorrente. Tanto premesso, il ricorso deve essere comunque disatteso. 2. Quanto alla violazione di legge e, in particolare, dell’art. 39 comma 2 lett. d) cit., il ricorrente si duole, in primo luogo, dell’utilizzazione dell’accertamento induttivo ex art. 39 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973 di cui non sussistevano i presupposti. In realtà l’accertamento è stato giustificato dalla «genericità dei dati indicati sugli scontrini fiscali», dalla impossibilità di rilevare dal libro degli inventari la «composizione delle rimanenza finali per quantità e valore», da un «inadeguato» raggruppamento in categorie omogenee dei prodotti «in quanto non vi è una differenziazione significative delle merci tale da poter stabilire esattamente l’articolo identificativo corrispondente» (v. pvc citato dalla sentenza impugnata). Questa motivazione si sottrae alla censura pro posta in quanto, secondo questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, si determina un ostacolo nell'analisi contabile del fisco sicché ne discendono l'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), del medesimo d.P.R. e il ricorso alle presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 17244 del 2021). 3.Secondo il ricorrente, poi, la percentuale di ricarico dovrebbe essere ridotta e non dovrebbe superare il 25% - anche se la sentenza impugnata ri port a che lo stesso contribuente ave va dichiarato ai verificatori di praticare solitamente una percentuale di ricarico dell’80% - segnalando , in particolare , che il maggior ricarico riguardava i nuovi arrivi e non le rimanenze (aumentate negli ultimi anni) e aggiungendo che in anni precedenti, ben più remunerativi, gli accertamenti dell’Ufficio erano stati defini ti concordando l’applicazione di un ricarico del 45% (per il 1995) e del 40% (per il 1996 e 1997). Queste questioni sono chiaramente inammissibil i riguardand o l’apprezzamento demandato al giudice di merito, incensurabile come tale nel giudizio di legittimità se sorretto da congrua e corretta motivazione. 4. In fin e, il Marazzini deduce che la CTR era caduta in errore laddove ha indicato nel 50%, anziché nel 40%, la percentuale di ricarico applicata dalla CTP Milano nel giudizio relativo all’avviso di accertamento per il 2006. Anche questa censura è inammissibile in quanto non rileva come violazione di legge ex n. 3 e non può costituire neppure «fatto decisivo» ex n. 5 perché l a motivazione si bas a su più elementi distinti e autonomi, e l’errore percettivo su uno di essi è inidoneo a travolgere l'ulteriore ratio del provvedimento impugnato. 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 5.600,00 per compensi; Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di