CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 32316/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16321/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 53/2023 depositata i l 10/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR-2 del Lazio con la sentenza n. 53/14/2023, depositata in data 10 gennaio 2023 e non notificata, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento per IMU riferiti agli anni 2014 e 2015. 2. Contro detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con successiva memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. 4. Disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di secondo grado con ordinanza interlocutoria in data 26 giugno 2024, la contribuente depositava ulteriore memoria ex art. 380-bisc.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, parte ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in quanto la CGT-2,pur avendo dato atto del fatto che parte appellata aveva eccepito l’inammissibilità del proposto appello, stante il mancato deposito delle prove delle notifiche in sede di costituzione –trattandosi, peraltro, di questione rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio – aveva poi omesso di pronunziarsi sul punto, implicitamente rigettando tale questione. 2. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., illegittimità dell’impugnata sentenza,in quanto i giudici di appello non avevano, in alcun modo, esaminato il prodotto avviso di annullamento in autotutela emesso da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva provveduto a prestare acquiescenza alla decisione della CTR Lazio che, con riferimento ai periodi 2009 –2010 e 2011, aveva accertato che la contribuente aveva comprovato che gli immobili erano utilizzati per fini istituzionali, per l’ospitalità dei Padri appartenenti all’Ente mentre nessuna prova di svolgimento di attività commerciale era stata fornita dall’ente impositore. 3. Con il terzo motivo ha rilevato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 504/92 e succ. mod., letto in combinato disposto con l’art. 39 d.l. 223/2006, convertito in legge 4.8.2006 n. 248, con l’art. 73 comma 1, lett. c) del d.P.R. 917/86, 2697 c.c. , con l’art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213) con l’art. 7 del d. lgs. 546/92 e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che era palesemente illegittima la decisione nella parte in cui i giudici dell’appello avevano motivato l’accoglimento del gravame assumendo che gli elementi dedotti dalla ricorrente erano da ritenersi sufficienti ad escludere lo svolgimento di attività commerciali atteso che l’ospitalità dei religiosi, per i vari motivi riportati nelle allegate dichiarazioni, non poteva costituire prova che l’ente svolgeva, esclusivamente, attività religiosa. 4. Con il quarto motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art.74 legge 342/2000, non avendo i giudici territoriali tenuto conto in alcun modo dell’annullamento degli avvisi di classamento da parte della Suprema Corte, con conseguente regressione della rendita a quella originaria, con riferimento agli immobili di cui ai progressivi 10 e 16 degli avvisi, apparendo evidente l’illegittimità della sentenza opposta anche sotto l’ulteriore profilo dell’avallo illegittimo agli avvisi d’accertamento opposti, traenti sul punto origine da altri atti della P.A. oggetto di annullamento. 5. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è fondato, con carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure. 5.1. Va premesso che l’art. 53 del d.lgs. n. 546/92, da leggere in combinato disposto con l’art. 22 del medesimo testo normativo, prevede che la parte ricorrente depositi, a pena d’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni ordine e grado di giudizio, l’atto d’appello con la prova della notificazione. 5.2. Orbene, in tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato. (vedi Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n. 16211). E’ stato, ancora, condivisibilmente affermato che in tema di contenzioso tributario, nel procedimento di appello, ai sensi dell’art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezionedel ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto” (Cass.9/08/2016, n. 16758; Conf. Cass. n. 31879 del 2022). 5.3. Nel caso di specie l’ente impositore appellante non ha provveduto al rituale deposito delle ricevute di spedizione e ricezione del ricorso d’appello, per come desumibile dal file depositato contenente l’atto d’appello,come verificato a seguito della disposta acquisizione del fascicolo d’ufficio. Peraltro il Comune di [OSCURATO:PERSONA], anche in questa sede, senza nulla osservare in ordine al mancato deposito di tali ricevute –come detto non rinvenute agli atti –si è limitato a sostenere la ritualità e tempestività dell’impugnazione e la correttezza della sentenza di appello che, nel decidere nel merito avrebbe, seppur implicitamente, disatteso il motivo di doglianza, finalizzato ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso d’appello. 6. Conseguentemente in accoglimento del suddetto motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e va dichiarata la inammissibilità dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 6.1 Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di appello liquidate in euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti, nonché quelle del giudizio di legittimità liquidate in euro 6.000,00 per compensi professionali, ed euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, somme tutte da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario. Così deciso nella camera di c