CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 06626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32645/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 162, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N, 4/BIS, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di IVREA n. 746/2019 depositata il 12 agosto 2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in dieci motivi averso la sentenza n. 746/2019 del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 12 agosto 2019. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], frazione Chiagnotti, n. 4/bis. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in data 15 settembre 2025. 2. – Il giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo intimato dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione di contributi condominiali dell’importo di € 3.433.80, risultante dai rendiconti degli esercizi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 approvati dall'assemblea. Con sentenza del 15 febbraio 2018 il Giudice di pace di Ivrea ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Ivrea ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], revocando il decreto ingiuntivo, rideterminando l’importo della morosità nella somma di € 2.433,80 e condannando il [OSCURATO:PERSONA] a restituire al condomino intimato l’importo di € 1.464,05, oltre interessi, pari all’eccesso versato dallo Iorfida a seguito del precetto notificatogli. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 101, 112, 115 c.p.c., 111 Cost. e 2700 c.c., nonché “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, sul punto della ritenuta nullità della sentenza di primo grado, in quanto recante la dicitura “così deciso in Ivrea il 15/11/2016”, cioè prima dalla scadenza del termine per il deposito di memorie difensive assegnato all’udienza del 15 novembre 2016. 1.1. –Questo primo motivo è inammissibile. La sentenza del Giudice di pace di Ivrea è stata depositata soltanto il 16 febbraio 2018, ma reca quale data di deliberazione il “15/11/2016”. Non potendo presumersi che si sia verificato un errore materiale nell’indicazione della data di deliberazione della sentenza (Cass. n. 32538 del 2024), risulterebbe effettivamente che il primo giudice abbia deciso la controversia senza attendere la scadenza del termine assegnato per lo scambio di memorie difensive. Tale violazione comporta la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa (Cass. Sez. Un. n. 36596 del 2021). È tuttavia inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato (come nella specie) la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative dell’art. 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (Cass. n. 5644 del 2025; n. 28744 del 2023; n. 18578 del 2015; n. 27777 del2008). Come afferma Cass. Sez. Un. n. 36596 del 2021, dunque, “[l]a nullità della sentenza di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione sostitutiva”, di talché “l'eventuale ricorso avverso la sentenza d'appello, che, nelle condizioni date, avesse mancato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado assunta anteriormente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., sarebbe inammissibile per difetto di interesse (…), ove la sentenza d'appello fosse giunta, come suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito”. 2. - Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 Cost., 832 e segg., 1117, 1118, 1136 c.c., nonché “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”. La censura riguarda la nullità assoluta delle delibere in considerazione, perché il condomino A.I. è stato “escluso, o meglio totalmente ignorato, avendo l'amm.re omesso - chissà da quanto tempo - di convocarlo alle assemblee, di notificargli convocazioni e delibere e di chiedergli contribuzioni. In altri termini quella caratura millesimale (all'inizio molto più consistente trattandosi di parecchie unità immobiliari via via alienate) è stata ignorata con conseguente alterazione della contabilità; non solo ma, in parte, quella spesa è stata ingiustificatamente addossata al deducente, solo perché in quella parte di edificio gli è confinante”. Tale argomento non è stato trattato dal Tribunale. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, sempre sul punto che il condomino A.I. è stato ignorato. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c. Qui il ricorrente rappresenta di aver dedotto la mancata conoscenza delle delibere da cui promanava il presunto debito, sicché la mancata comunicazione delle stesse ne aveva precluso anche ogni possibilità di impugnazione. Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 159 c.p.c. Si sostiene che “l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo potesse e dovesse valere, proprio per il principio di conservazione/conversione degli atti giuridici, anche come opposizione-impugnativa ex art. 1137 contro delibere di cui solo in quel momento era data conoscenza”. Il sesto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonché “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, esponendosi che il ricorrente avesse versato al Condominio “addirittura più del richiesto”. Il settimo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, avendo il Tribunale di Ivrea omesso di disporre la restituzione della somma di € 1.758,24 pagata dopo la sentenza di primo grado. L’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115 c.p.c., 1136 e 2909 c.c., nonché “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”. Si richiama il giudicato risultante dalla sentenza del Giudice di pace di Ivrea del 29 giugno 2016, con annullamento della “votazione favorevole al protrarsi della carica amministrativa in capo al geom. M.”. Ciò secondo il ricorrente avrebbe portato alla necessità di rivedere la contabilità e la validità delle delibere. Il nono motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 230, 233 e 245 c.p.c., 2733 e 2736 c.c., nonché “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”. La censura riguarda il giuramento decisorio deferito all’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa conclusionale di secondo grado, quanto ad assegni e bonifici inviati dal condomino Iorfida e quanto alla situazione del condomino A.I. Il decimo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2033 c.c., nonché “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”. Qui il ricorrente assume che “il Tribunale e il Giudice di pace avrebbero dovuto svolgere accertamenti su quanto pagato dal condomino e poi, in caso di accertati importi eccedenti, disporne la restituzione”. A tal fine, si formulano apposite deduzioni istruttorie: interrogatorio dell’amministratore, nomina di un CTU. 2.1. – I motivi dal secondo al decimo possono essere trattati congiuntamente, essendo accomunati da identici profili di inammissibilità e rivelandosi altrimenti comunque non fondati. 2.2. – Innanzitutto, nel vigore del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente, erronea o contraddittoria motivazione della sentenza, mentre è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé ("mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile": Cass. Sez. Un. n.8053 del 2014). Non ricorre la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la stessa contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, come d’altro canto conferma la contestuale proposizione di molteplici denunce della violazione di norme di diritto sostanziale, le quali presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame le questioni oggetto di doglianza e le abbia risolte in modo giuridicamente non corretto. È inoltre inammissibile la censura riconducibile al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operando la previsione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), che esclude che possa essere impugnata la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che risulti fondata sulle medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). La stessa dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. è inammissibile, essendo denunciato non che la Corte d’appello, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, quanto che essa, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. Le censure interagiscono nel senso di una critica complessiva della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili inestricabilmente combinati, talvolta non riconducibili ad alcuna delle categorie logiche di vizio tassativamente stabilite dall’art. 360 c.p.c. Per lo più, i motivi dal secondo al decimo addebitano al Tribunale di Ivrea una erronea ricognizione della fattispecie concreta e le censure sono mediate dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, per l’omesso o l’inesattoesame di documenti asseritamente decisivi, idonei, cioè, se esaminati, a determinare un esito diverso della controversia. Dei molti documenti richiamati non viene sempre specificato il contenuto rilevante, né "come" e "quando" tali documenti fossero stati oggetto di discussione processuale tra le parti. 2.3. - I motivi di ricorso vanno comunque confrontati coi principi enunciati dalla sentenza Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 9839. Le Sezioni Unite hanno chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, quale quello in esame, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] ha invero dedotto soltanto ragioni di annullabilità delle delibere assembleari di approvazione dai rendiconti degli esercizi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 del 9 ottobre 2014, su cui è fondata l’ingiunzione di pagamento opposta, senza aver mai spiegato una domanda di annullamento della medesima delibera, sicché i motivi dal secondo al decimo di ricorso sono tutti non fondati. 2.4. Quanto all’allegazione della mancata convocazione all’assemblea seguita dalla mancata comunicazione della deliberazione ivi approvata, che ha ripartito le spese per cui si procede, essa ben potrebbe costituire ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito dall'art. 1137 c.c., ma non può essere meramente eccepita - sempre per i principi enunciati dalla sentenza n. 9839 del 2021 - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (cfr. Cass. n. 16635 del 2024; n. 20069 del 2017; n. 3626 del 2018; n. 22573 del 2016; n. 17486 del 2016). Questa Corte ha, del resto, precisato che la produzione della delibera assembleare condominiale a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è comunque idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, e neppure obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo (Cass. n. 16081 del 2016). 2.5. Quanto all’allegazione della omessa convocazione del condomino A.I. alle assemblee, essa, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale; ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi dell’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., ma già degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (Cass. n. 6735 del 2020). In sostanza, la preventiva convocazione all’assemblea condominiale degli aventi diritto a parteciparvi integra un requisito di validità di ogni deliberazione, la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge. Non di meno, l’ipotizzato mancato computo delle carature riferibili al condomino A.I. avrebbe dato luogo all’annullabilità delle delibere, trattandosi di vizio relativo alla regolare costituzione dell'assemblea, o all’adozione con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, ovvero a prescrizioni attinenti al procedimento collegiale. 2.6. Occorre poi ribadire che nel giudizio concernente il pagamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. n. 15696 del 2020). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite, n. 26629 del 2009, n. 26629; Cass. n. 4672 del 2017). Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione e negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo qualora la delibera assembleare su cui esso poggia abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione, ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. n. 7741 del 2017). Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, in particolare, per effetto della vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilita dal primo comma dell’art. 1137 c.c., discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell’interesse comune (Cass. n. 11981 del 1992). Così, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali configurano non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art.1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (Cass. n. 15318 del2025; n. 3847 del 2021). 2.7. Del pari, un rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea che, come assume il ricorrente, contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino, per effetto di inesatta contabilizzazione delle morosità e dei pagamenti precedenti di quel partecipante, deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (cfr. Cass. n. 15318 del 2025; n. 3747 del 1994, n. 3747; n. 3291 del 1989; n. 5254 del 2011). Tutti gli ipotizzati vizi delle delibere assembleari di approvazione dei consuntivi davano luogo, dunque, all’annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 9839, in quanto non viene dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri; sicché tali vizi non potevano essere sindacati dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tali delibere, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di annullamento. 2.8. – Circa gli asseriti pagamenti documentati e la mancata pronuncia sulla richiesta di restituzione, il Tribunale di Ivrea ha, in realtà, parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], revocando il decreto ingiuntivo, rideterminando l’importo della morosità nella somma di € 2.433,80 e condannando il [OSCURATO:PERSONA] a restituire al condomino intimato l’importo di € 1.464,05, oltre interessi, pari all’eccesso versato dallo Iorfida a seguito del precetto notificatogli. È corretto ritenere in astratto che il condomino, eseguendo un versamento per spese condominiali, può imputarlo ai debiti per singoli esercizi e può escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati (Cass. n. 5038 del 2013). Tuttavia, non risulta oggetto di censura fondata su specifico riscontro, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., l’allegazione di ulteriori pagamenti eseguiti dallo Iorfida, tali da comportare un diverso saldo a compensazione delle reciproche pretese. In particolare, denota assoluta carenza di specificità il settimo motivo che invoca una ulteriore restituzione. Il profilo della vicenda si interseca col procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, cui ha fatto cenno il controricorrente. Le disposizioni dell'art. 1193 c.c., sull'individuazione del debito al quale riferire l'adempimento, presuppongono una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti ed hanno lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. Ne deriva che la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, perché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligazione di eseguire la prestazione nella parte residua. Pertanto, qualora il condomino debitore, convenuto per il pagamento del saldo negativo riportato nel rendiconto consuntivo, eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal creditore, e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al medesimo condomino convenuto, a norma dell'art.2697 c.c., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio. Si torna alla conclusione, pertanto, che il rendiconto approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso. 2.9 – Infine, quanto all’ottavo motivo, ove si allega il giudicato esterno sulla sentenza 29 giugno 2016 del Giudice di pace di Ivrea, formatosi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21493 del 2010). Perché sia invece ammissibilmente denunciato per cassazione ex art.360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata a fronte di apposita eccezione sollevata dinanzi al giudice di appello, occorre che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c. È comunque infondato l’assunto di base del ricorrente, secondo il quale dalla nullità della nomina o del rinnovo dell’incarico dell’amministratore discenderebbe una nullità per propagazione di tutti gli atti di gestione, e quindi anche delle delibere approvate medio tempore dall’assemblea. Al contrario, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell'amministratore di condominio, devono ritenersi legittimi gli atti dapprima compiuti dallo stesso, se correlati di fatto ai poteri di gestione essenziali e/o indifferibili riguardanti i condomini ed i terzi e all’esigenza di salvaguardare la continuità amministrativa e di tutelare l’affidamento (Cass. n. 28196 del2024; n. 7699 del 2019). Quanto poi al nono motivo, è inammissibile per tardività la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale (Cass. n. 18833 del 2016; n. 19727 del2003). Quanto al decimo motivo, del pari è inammissibile avanzare nel giudizio di legittimità istanze per lo svolgimento di attività istruttorie. 3. Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del