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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29863/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d'appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 2 4 / 0 5 /20 2 4 , che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitt o di cui a ll’ articol o 73, comm a 1 , d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 21.000,00di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione , lamentando, con un primo e unico motivo, violazione di legge laddove la sentenza non ritiene di riconoscere l’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello (pag. 6) evidenzia come la droga rinvenuta in possesso dell’imputato (shaboo) sia uno stupefacente collegato ad un fenomeno di rilevante allarme socialee che garantisce importanti guadagni (50 euro per una dose di 0.1 gr.); che il quantitativo (circa 300 dosi); le modalità di confezionamento (già suddiviso in 9 dosi) e di occultamento (all’interno dei calzini); ildato storico costituito dalla segnalazione da parte degli operanti dell’imputato circa la reiterazione di analoghe condotte, unitamente ai precedenti specifici, sono elementi tutti che, considerati complessivamente, fotografano la dedizione n on occasionale ma sistematica al commercio di stupefacenti da parte del [OSCURATO:PERSONA], impedendo di considerare il fatto come di lieve entità.

Tale motivazione fa buon governo dei principi espressi da questa Cortenella sua massima composizione, che ha in primo luogo evidenziato ( Sez.

U, Sentenza n . 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01 ) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», successivamente confermando (Sez.

U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissatain euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso l’11 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d'appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 2 4 / 0 5 /20 2 4 , che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitt o di cui a ll’ articol o 73, comm a 1 , d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 21.000,00di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione , lamentando, con un primo e unico motivo, violazione di legge laddove la sentenza non ritiene di riconoscere l’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello (pag. 6) evidenzia come la droga rinvenuta in possesso dell’imputato (shaboo) sia uno stupefacente collegato ad un fenomeno di rilevante allarme socialee che garantisce importanti guadagni (50 euro per una dose di 0.1 gr.); che il quantitativo (circa 300 dosi); le modalità di confezionamento (già suddiviso in 9 dosi) e di occultamento (all’interno dei calzini); ildato storico costituito dalla segnalazione da parte degli operanti dell’imputato circa la reiterazione di analoghe condotte, unitamente ai precedenti specifici, sono elementi tutti che, considerati complessivamente, fotografano la dedizione n on occasionale ma sistematica al commercio di stupefacenti da parte del [OSCURATO:PERSONA], impedendo di considerare il fatto come di lieve entità. Tale motivazione fa buon governo dei principi espressi da questa Cortenella sua massima composizione, che ha in primo luogo evidenziato ( Sez. U, Sentenza n . 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01 ) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», successivamente confermando (Sez. U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissatain euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l’11 apri
Sentenza Cassazione n. 29863/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris